Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 140 del 08/01/2020

(1049) FERRARA ed altri.  -  Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Esame e rinvio)

 

Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che introduce modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento.

Esso mira ad aggiornare un testo la cui ultima modifica risale al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, adottato in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE.

La legge n. 185 del 1990 necessita, inoltre, di essere modificata in quanto le sue disposizioni non sempre hanno conseguito l'obiettivo di impedire in maniera efficace l'esportazione di armamenti verso Paesi che li hanno utilizzati in conflitti armati o che si sono resi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.

Al fine di superare tali criticità, il presente disegno di legge è volto ad imporre divieti, controlli e verifiche più stringenti; a rendere più trasparente la relazione annuale del Governo compilata ai sensi dell'articolo 5 della legge citata; ad assegnare maggiori poteri di indirizzo e controllo al Parlamento; a responsabilizzare il Governo sulla materia, istituendo il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), già previsto dalla formulazione originaria della norma del 1990 e successivamente soppresso.

Il disegno di legge è composto di 2 articoli: l'articolo 1 novella gli articoli 1, 2, 5, 6, 7-bis, 10-bis, 15, 20-bis, 20-ter e 27 della legge ed introduce l’articolo 20-quater; l'articolo 2 reca le disposizioni di coordinamento.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), inserisce un esplicito riferimento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Con la lettera b) viene istituito un fondo per lo sviluppo di progetti di riconversione dei materiali d'armamento e degli impianti di produzione, per la concessione di finanziamenti alle imprese della difesa per progetti volti alla realizzazione di veicoli o sistemi ad uso civile e per la promozione del ruolo dell'Italia nel settore del "dual use".

La lettera c) amplia i casi in cui l'esportazione di materiali di armamento deve essere vietata. Con riferimento, in particolare, ad eventuali violazioni dei diritti umani, la modifica introdotta dalla lettera c), numero 2), estende gli atti su cui basare tale valutazione a qualsiasi documento, anche non vincolante, approvato con votazione in seno ad una delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, non più limitandolo quindi alle Nazioni Unite, all'Unione europea e al Consiglio d'Europa. La stessa lettera c), al numero 1), aggiunge un divieto specifico di esportazione, transito e trasferimento di materiali d'armamento verso i Paesi coinvolti in conflitti armati senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'esplicita autorizzazione del Consiglio di sicurezza diventa, mediante questo intervento legislativo, elemento indispensabile per la selezione dei Paesi con cui l'Italia potrà intrattenere i suddetti scambi.

Le disposizioni introdotte dalle lettere d) ed e) limitano la deroga prevista per l'esportazione di materiali d'armamento effettuate nella cornice degli accordi NATO e degli accordi di cooperazione bilaterale o multilaterale nel campo della difesa, le concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato a fini di assistenza militare, inserendo una clausola che vieti comunque di effettuare tali trasferimenti a destinatari verso i quali le esportazioni sono vietate ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

La lettera f)introduce un divieto di esportazione anche per le armi leggere, qualora il Paese destinatario rientri fra quelli verso cui le esportazioni sono vietate ai sensi dello stesso articolo 1, comma 6. Sempre con riferimento alla vendita di armi leggere, si inserisce la previsione di nuovi criteri quantitativi superati i quali le procedure autorizzative vengono uniformate a quelle che regolano il commercio di armi pesanti (lettera h)).

La lettera g) introduce il comma 11-bis per assicurare che le operazioni di cui alla presente legge siano svolte in osservanza dei principi del diritto internazionale, con un riferimento esplicito al Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty, adottato a New York il 2 aprile 2013), concluso ed entrato in vigore successivamente all'ultima modifica della legge.

Le lettere n) ed o) recano disposizioni tese a ristrutturare le modalità di compilazione della relazione consuntiva del Governo al Parlamento – già prevista a legislazione vigente dall'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 – introducendo, con la tabella di cui all'allegato A, un modulo per la sua compilazione che la renda più intuitiva, trasparente e chiara. Si introduce altresì, un'ulteriore tabella, riportata nell'allegato B, per organizzare in modo più coerente anche la sezione relativa agli aspetti finanziari della relazione. In aggiunta, si assegna al Ministero degli affari esteri (MAECI) il compito di individuare mediante decreto una lista di Paesi in conflitto verso i quali le esportazioni debbano essere vietate, stabilendo altresì le modalità di prima attuazione e le successive attività di monitoraggio e di aggiornamento della medesima lista.

Nell’ottica di potenziare i poteri di indirizzo del Parlamento, alla stessa lettera o),si aggiunge, ferma restando la sovramenzionata relazione consuntiva, anche una relazione previsionale di indirizzo che delinei le tendenze delle esportazioni di armamenti per l'anno in considerazione e riporti lo stato di avanzamento della riconversione industriale ed i progressi nella lotta al traffico illecito di armamenti.

La lettera r) concerne i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento, per i quali si trasforma in obbligo la facoltà di richiedere garanzie circa l'impiego di tali materiali, ivi incluse le certificazioni di utilizzazione finale.

Con le lettere s) e t), viene ampliata la possibilità di sospensione delle autorizzazioni in casi accertati di violazioni del diritto internazionale o di accordi internazionali che facciano rientrare il Paese destinatario nella lista dei Paesi verso i quali le esportazioni sono vietate ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 185 del 1990.

Con le lettere u), v) e z) – che sostituiscono gli articoli 20-bis e 20-ter ed inseriscono l'articolo 20-quater – viene riformato il sistema dei controlli. L’aspetto innovativo riguarda l'istituzione di un nucleo ispettivo interforze, composto da personale del Corpo della guardia di finanza, dell’Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD e del MAECI.

Inoltre, si prevede che i controlli possano essere effettuati senza preavviso presso le sedi legali, i siti di produzione e di spedizione delle aziende. Vengono inserite due nuove attività che il nucleo può svolgere nell'ambito delle proprie verifiche: visionare, anche singolarmente, i prodotti presenti nei locali, al fine di verificare la loro corrispondenza con la documentazione autorizzativa e confrontare, a scopo di controprova, i dati ricavati dall’ispezione con i verbali degli incontri precedenti. Con la novella introdotta dall’ articolo 20-quater si dispone che il nucleo debba presentare al MAECI e al CISD, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto consuntivo sulle attività di ispezione e verifica svolte, con i relativi risultati.

Infine, l’articolo 2 reca le disposizioni di coordinamento.

 

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) chiede delucidazioni sull'iter del disegno di legge, cui risponde il presidente Simone BOSSI.

 

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) ritiene necessario approfondire i temi posti dal provvedimento, anche con un ciclo di audizioni nelle Commissioni di merito. Tra le varie questioni, che si riserva di declinare in un successivo intervento. segnala in particolare la necessità di chiarire se, con l'atto in esame, si miri a intervenire sulla problematica della triangolazione nel commercio degli armamenti, con il coinvolgimento indiretto di Stati terzi rispetto a quelli di effettiva destinazione delle armi.

 

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) interviene nuovamente rilevando come vada chiarito se sul tema specifico posto ci siano interventi imposti dagli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea o alla NATO ovvero se si tratti di una iniziativa unilaterale italiana, che rischia di essere distonica rispetto all'attuale contesto di riferimento.

 

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.