Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 140 del 08/01/2020
Azioni disponibili
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020
140ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 15,40.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE esprime, a nome della Commissione, gli auguri al senatore Paolo Tosato e il benvenuto nella Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(1049) FERRARA ed altri. - Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Esame e rinvio)
Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che introduce modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento.
Esso mira ad aggiornare un testo la cui ultima modifica risale al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, adottato in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE.
La legge n. 185 del 1990 necessita, inoltre, di essere modificata in quanto le sue disposizioni non sempre hanno conseguito l'obiettivo di impedire in maniera efficace l'esportazione di armamenti verso Paesi che li hanno utilizzati in conflitti armati o che si sono resi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.
Al fine di superare tali criticità, il presente disegno di legge è volto ad imporre divieti, controlli e verifiche più stringenti; a rendere più trasparente la relazione annuale del Governo compilata ai sensi dell'articolo 5 della legge citata; ad assegnare maggiori poteri di indirizzo e controllo al Parlamento; a responsabilizzare il Governo sulla materia, istituendo il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), già previsto dalla formulazione originaria della norma del 1990 e successivamente soppresso.
Il disegno di legge è composto di 2 articoli: l'articolo 1 novella gli articoli 1, 2, 5, 6, 7-bis, 10-bis, 15, 20-bis, 20-ter e 27 della legge ed introduce l’articolo 20-quater; l'articolo 2 reca le disposizioni di coordinamento.
L'articolo 1, comma 1, lettera a), inserisce un esplicito riferimento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
Con la lettera b) viene istituito un fondo per lo sviluppo di progetti di riconversione dei materiali d'armamento e degli impianti di produzione, per la concessione di finanziamenti alle imprese della difesa per progetti volti alla realizzazione di veicoli o sistemi ad uso civile e per la promozione del ruolo dell'Italia nel settore del "dual use".
La lettera c) amplia i casi in cui l'esportazione di materiali di armamento deve essere vietata. Con riferimento, in particolare, ad eventuali violazioni dei diritti umani, la modifica introdotta dalla lettera c), numero 2), estende gli atti su cui basare tale valutazione a qualsiasi documento, anche non vincolante, approvato con votazione in seno ad una delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, non più limitandolo quindi alle Nazioni Unite, all'Unione europea e al Consiglio d'Europa. La stessa lettera c), al numero 1), aggiunge un divieto specifico di esportazione, transito e trasferimento di materiali d'armamento verso i Paesi coinvolti in conflitti armati senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'esplicita autorizzazione del Consiglio di sicurezza diventa, mediante questo intervento legislativo, elemento indispensabile per la selezione dei Paesi con cui l'Italia potrà intrattenere i suddetti scambi.
Le disposizioni introdotte dalle lettere d) ed e) limitano la deroga prevista per l'esportazione di materiali d'armamento effettuate nella cornice degli accordi NATO e degli accordi di cooperazione bilaterale o multilaterale nel campo della difesa, le concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato a fini di assistenza militare, inserendo una clausola che vieti comunque di effettuare tali trasferimenti a destinatari verso i quali le esportazioni sono vietate ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185.
La lettera f)introduce un divieto di esportazione anche per le armi leggere, qualora il Paese destinatario rientri fra quelli verso cui le esportazioni sono vietate ai sensi dello stesso articolo 1, comma 6. Sempre con riferimento alla vendita di armi leggere, si inserisce la previsione di nuovi criteri quantitativi superati i quali le procedure autorizzative vengono uniformate a quelle che regolano il commercio di armi pesanti (lettera h)).
La lettera g) introduce il comma 11-bis per assicurare che le operazioni di cui alla presente legge siano svolte in osservanza dei principi del diritto internazionale, con un riferimento esplicito al Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty, adottato a New York il 2 aprile 2013), concluso ed entrato in vigore successivamente all'ultima modifica della legge.
Le lettere n) ed o) recano disposizioni tese a ristrutturare le modalità di compilazione della relazione consuntiva del Governo al Parlamento – già prevista a legislazione vigente dall'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 – introducendo, con la tabella di cui all'allegato A, un modulo per la sua compilazione che la renda più intuitiva, trasparente e chiara. Si introduce altresì, un'ulteriore tabella, riportata nell'allegato B, per organizzare in modo più coerente anche la sezione relativa agli aspetti finanziari della relazione. In aggiunta, si assegna al Ministero degli affari esteri (MAECI) il compito di individuare mediante decreto una lista di Paesi in conflitto verso i quali le esportazioni debbano essere vietate, stabilendo altresì le modalità di prima attuazione e le successive attività di monitoraggio e di aggiornamento della medesima lista.
Nell’ottica di potenziare i poteri di indirizzo del Parlamento, alla stessa lettera o),si aggiunge, ferma restando la sovramenzionata relazione consuntiva, anche una relazione previsionale di indirizzo che delinei le tendenze delle esportazioni di armamenti per l'anno in considerazione e riporti lo stato di avanzamento della riconversione industriale ed i progressi nella lotta al traffico illecito di armamenti.
La lettera r) concerne i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento, per i quali si trasforma in obbligo la facoltà di richiedere garanzie circa l'impiego di tali materiali, ivi incluse le certificazioni di utilizzazione finale.
Con le lettere s) e t), viene ampliata la possibilità di sospensione delle autorizzazioni in casi accertati di violazioni del diritto internazionale o di accordi internazionali che facciano rientrare il Paese destinatario nella lista dei Paesi verso i quali le esportazioni sono vietate ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 185 del 1990.
Con le lettere u), v) e z) – che sostituiscono gli articoli 20-bis e 20-ter ed inseriscono l'articolo 20-quater – viene riformato il sistema dei controlli. L’aspetto innovativo riguarda l'istituzione di un nucleo ispettivo interforze, composto da personale del Corpo della guardia di finanza, dell’Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD e del MAECI.
Inoltre, si prevede che i controlli possano essere effettuati senza preavviso presso le sedi legali, i siti di produzione e di spedizione delle aziende. Vengono inserite due nuove attività che il nucleo può svolgere nell'ambito delle proprie verifiche: visionare, anche singolarmente, i prodotti presenti nei locali, al fine di verificare la loro corrispondenza con la documentazione autorizzativa e confrontare, a scopo di controprova, i dati ricavati dall’ispezione con i verbali degli incontri precedenti. Con la novella introdotta dall’ articolo 20-quater si dispone che il nucleo debba presentare al MAECI e al CISD, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto consuntivo sulle attività di ispezione e verifica svolte, con i relativi risultati.
Infine, l’articolo 2 reca le disposizioni di coordinamento.
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) chiede delucidazioni sull'iter del disegno di legge, cui risponde il presidente Simone BOSSI.
La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) ritiene necessario approfondire i temi posti dal provvedimento, anche con un ciclo di audizioni nelle Commissioni di merito. Tra le varie questioni, che si riserva di declinare in un successivo intervento. segnala in particolare la necessità di chiarire se, con l'atto in esame, si miri a intervenire sulla problematica della triangolazione nel commercio degli armamenti, con il coinvolgimento indiretto di Stati terzi rispetto a quelli di effettiva destinazione delle armi.
Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd'Az) interviene nuovamente rilevando come vada chiarito se sul tema specifico posto ci siano interventi imposti dagli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea o alla NATO ovvero se si tratti di una iniziativa unilaterale italiana, che rischia di essere distonica rispetto all'attuale contesto di riferimento.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
(1378) Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.
L’Italia, ai sensi della Convenzione intergovernativa fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009, ratificata con legge n. 196 del 27 novembre 2017, partecipa ai costi di costruzione ed esercizio dell’impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (European X-Ray free-electron laser « European XFEL »).
Il disegno di legge in esame risulta necessario per la Ratifica del Protocollo di ingresso del Regno Unito nella sopracitata Convenzione.
Il progetto European X-Ray free-electron laser (« European XFEL ») ha lo scopo di realizzare una grande infrastruttura europea di ricerca per la produzione di raggi X coerenti, ad altissima brillanza, e per il loro utilizzo come sorgente di luce per fotografare e filmare, con risoluzione atomica, i processi biologici, chimici e della materia sia condensata che nello stato di plasma.
Con tale infrastruttura, avviata nel 2005, in esercizio dal luglio 2017 e destinata ad aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello stato solido, della scienza dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale, l’Europa si pone in ambito internazionale all’avanguardia nel campo della ricerca.
Gli Stati firmatari della Convenzione sono, oltre all'Italia, la Danimarca, la Grecia, la Francia, la Germania, la Polonia, il Regno Unito, l'Irlanda del Nord, la Russia, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia, la Svizzera e l'Ungheria.
Firmando la Convenzione, le Parti contraenti si sono impegnate a contribuire ai costi di costruzione, con importi variabili dai 4 milioni di euro per la Grecia, ai 580 milioni di euro per la Germania. Il contributo italiano al progetto XFEL, stabilito nella misura percentuale di 2,89 per cento del bilancio complessivo, è pari a 33 milioni di euro, poi rivalutati per effetto delle correzioni inflattive sino a 41,6 milioni di euro.
La Gran Bretagna, che ha partecipato alla fase preparatoria dell’European XFEL, al momento della firma ha deciso di non partecipare alla Convenzione reputando in quel momento di non essere in grado di offrire una partecipazione in-kind di alto livello tecnico e scientifico. Alla fine del 2014, tuttavia, in prossimità della conclusione della fase di costruzione dell’European XFEL, la Gran Bretagna ha riavviato le procedure negoziali per poter diventare, a tutti gli effetti, socio dell'infrastruttura di ricerca, mettendo a disposizione una cifra pari a 30 milioni di sterline, in linea con quella prevista nella fase di preparazione del progetto. Nella relazione introduttiva al disegno di legge di ratifica si evidenzia come la partecipazione della Gran Bretagna arricchirà notevolmente il valore e le potenzialità scientifiche dell’European XFEL, apportando un innegabile vantaggio al progetto. L'ingresso del Regno Unito nel progetto, unito alla variazione di costo della struttura, produrrà peraltro effetti positivi anche per l'Italia, posto che essa vedrà ridursi la propria quota di partecipazione fino al 2,83 per cento, con conseguente riduzione del numero di azioni da sottoscrivere e della quota di contribuzione ai costi di esercizio dell’infrastruttura.
Il Protocollo, composto da un preambolo, 4 articoli e alcune dichiarazioni allegate, disciplina le modalità di accesso del Regno Unito alla Convenzione (articolo 1), quantifica in oltre 26 milioni euro il contributo del Regno Unito ai costi di costruzione dell'impianto (articolo 2), e dispone in ordine alla sua entrata in vigore (articolo 3). Il comma secondo dell'articolo 3, in particolare, stabilisce una clausola di provvisoria applicazione per l'accesso della Gran Bretagna alla Convenzione, in attesa che il Protocollo entri in vigore nelle more del completamento delle relative procedure costituzionali da parte di tutti gli Stati firmatari.
Al riguardo, tenuto conto che l'ordinamento interno italiano non contempla, in principio, la provvisoria applicazione di accordi sottoposti a ratifica, interpretabile come contraria agli articoli 80 e 87 della Costituzione, in alternativa all'espunzione della clausola di applicazione provvisoria, il Governo italiano ha proceduto con la parafatura del Protocollo di adesione formulando una specifica dichiarazione interpretativa unilaterale incondizionata in cui si specifica che i governi citati nel Preambolo possono convenire che il Protocollo venga applicato a titolo provvisorio.
La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) chiede delucidazioni in merito alla contribuzione che il Regno Unito dovrebbe versare in seguito alla partecipazione alla Convenzione e in merito all'impatto dei negoziati sulla Brexit sull'atto in esame.
Il presidente Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az) osserva come, a un primo esame, l'accordo sembri porsi al di fuori dalle dinamiche proprie dell'Unione europea.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 16,10.