Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 131 del 12/12/2019

 

PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE RICCARDI E APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1638

 

 

La 2a Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo

 

premesso che:

 

l'Atto Senato n. 1638 dispone la conversione in legge del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

 

considerato che:

 

l'articolo 1 disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, il quale vieta esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

 

l'articolo 3, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate mediante modello F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito; estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria;

 

l’articolo 4 reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute;

 

l'articolo 5 introduce alcune disposizioni di modifica al Testo Unico Accise (TUA) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise, con riguardo ai prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione e come combustibili per riscaldamento;

 

l'articolo 7 introduce disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa. Attraverso la modifica dell'articolo 40 del TUA si configura il tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento dell'accisa (con l'applicazione delle conseguenti sanzioni penali) ove i prodotti lubrificanti in transito non siano stati presentati all'Ufficio delle dogane di uscita oppure i dati inseriti ai fini del rilascio del codice amministrativo di riscontro risultino non veritieri;

 

l'articolo 17 introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche;

 

l’articolo 24 interviene in materia di gare, scommesse e bingo, modificando la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018): essa prevede l’attribuzione con gara, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, per un introito almeno pari a 410 milioni di euro;

 

l'articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020;

 

l'articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. Le disposizioni in esame sono finalizzate esplicitamente a favorire la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata;

 

l'articolo 31, in materia di omesso versamento dell'imposta unica, ha la finalità di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza;

 

l'articolo 39 introduce strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l'ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari;

 

l’articolo 41-bis, inserito dalla Camera, introduce in via temporanea una nuova disciplina per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato, prevedendo - a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni - la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa;

 

infine l’articolo 44 dispone l’abrogazione della norma che disciplina le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo;

 

tutto ciò premesso esprime parere favorevole.