Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 131 del 12/12/2019

 SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE URRARO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1638

 

 

La 2a Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo

visto che:

- l'articolo 39 introduce strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l'ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari e che tale disposizione - relativamente alla modifica delle norme penali (comma 1), alla confisca allargata e alla previsione della responsabilità̀ amministrativa degli enti (comma 2) - si applicherà solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto-legge;

- all'ingente carico di lavoro, che in virtù delle previsioni del decreto-legge si scaricherà sulla cognizione penale, si dovrebbero aggiungere, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli effetti dell'entrata in vigore dell’articolo 1, commi 1, lettere d) e) ed f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 sulla nuova disciplina della prescrizione. Si tratta di una concomitanza che non è coerente con il fine di perseguire il contenimento della spesa pubblica, nonché migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi a supporto dei processi, in quanto la prevedibile dilatazione della durata dei processi accrescerà le istanze di indennizzo ai sensi della "legge Pinto", le condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo e, più in generale, ritarderà oltre ogni ragionevolezza la risposta dell'amministrazione della Giustizia ai cittadini ed alle imprese. Queste ultime, in virtù dell'introduzione dell'istituto della confisca allargata in materia tributaria, si troverebbero sottoposte alla possibilità di sequestro preventivo di beni e patrimoni e, dinanzi ad una durata non ragionevole del relativo processo, esiste il rischio tangibile che siano costrette a chiudere, con effetti estremamente negativi per l'economia e per il lavoro nel Paese;

esprime parere favorevole

con la seguente osservazione:

la sostenibilità delle previsioni degli articoli 39, 3, 5, 7, 18 e 29 del decreto-legge è pregiudicata dall'assenza di misure idonee a prorogare al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore dell’articolo 1, commi 1, lettere d) e) ed f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, mediante la conforme modifica del comma 2 del citato articolo 1.