Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 131 del 12/12/2019
Azioni disponibili
GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019
131ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.
La seduta inizia alle ore 15,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(1638) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame sospeso nella 1a seduta pomeridiana di oggi.
Il presidente OSTELLARI, dichiarata chiusa la discussione generale, dà la parola al relatore per la proposta di parere.
Il senatore URRARO (M5S) avanza la proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato. In particolare, l'imminente entrata in vigore della nuova disciplina della prescrizione è, a suo modo di vedere, foriera di rischi sulla sostenibilità dell'intero sistema Giustizia e l'aggravamento del carico di lavoro degli uffici giudiziari, discendente dal decreto-legge in titolo, sicuramente avrà un impatto in termini di ulteriore irragionevolezza della durata dei processi nel nostro Paese.
Il senatore LOMUTI (M5S) interviene ritenendo tale parere irricevibile: ne contesta l'ultima parte, relativa alla osservazione sul tema della prescrizione, perché eterogenea rispetto alla materia del testo. Laddove esso fosse invece giudicato ammissibile dalla Presidenza, va risolutamente respinto e preannuncia la volontà di richiedere la messa ai voti di uno schema di parere alternativo, il cui testo è stato fatto pervenire alla Presidenza.
Il PRESIDENTE si riserva le valutazioni di sua competenza dopo aver ascoltato i Gruppi.
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) condivide l'osservazione del senatore Urraro, dal momento che il blocco della prescrizione comporterà la dilatazione dei tempi del processo e, quindi, l'aumento delle istanze risarcitorie ai sensi della legge Pinto; fa presente come queste conseguenze economiche non siano state considerate nel decreto fiscale, cosa che rende perfettamente ammissibile la presentazione della mera osservazione su una valutazione di impatto della regolazione. Ricorda al gruppo del Movimento 5 Stelle che la riforma della prescrizione fu fatta con il consenso dell'allora alleato di governo, ma sull'accordo espresso che si sarebbe proceduto ad una riforma organica volta velocizzare il processo penale, con strumenti che in un anno non sono stati neppure affacciati. Tanto premesso il suo Gruppo, politicamente ostile in Assemblea al decreto-legge, in Commissione - che è sede consultiva di tipo istruttorio, ove si esprimono valutazioni meramente tecniche - non può dissentire dalle considerazioni espresse dal relatore: le conseguenze perniciose, che si registreranno in conseguenza della modifica del regime della prescrizione senza la riforma globale del processo penale, sono di tutta evidenza e vanno stigmatizzate.
Il senatore MIRABELLI (PD) prende atto dell'opinione testé espressa e, tuttavia, ricorda che - contrariamente a quanto fatto dal senatore Pillon un anno fa - egli votò contro la riforma della prescrizione. La discussione presente, in ogni caso, non ha ad oggetto il tema della prescrizione ma il decreto fiscale: impregiudicate le valutazioni della Presidenza sulla sua ammissibilità, denuncia l'uso strumentale dello strumento del parere per decampare in un ambito ad esso estraneo, preannunciando in ogni caso il proprio voto contrario.
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) - ricordato che aveva già manifestato dubbi nel merito del provvedimento - condivide l'osservazione del senatore Urraro: essa è attinente al testo del decreto fiscale, visto che le sue previsioni incidono su libertà fondamentali delle persone e delle imprese. L'osservazione è strettamente interrelata alla risposta che il sistema Giustizia deve offrire al cittadino e, se posta ai voti, incontrerebbe il suo consenso.
Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritiene che l'osservazione del senatore Urraro, come proposta nello schema di parere, non è né utile né conferente al complesso del provvedimento oggetto di esame.
Il senatore GRASSO (Misto-LeU) ritiene che tutti i tentativi di affacciare il tema della prescrizione, in Senato, si scontrino con l'insormontabile obbligo delle previe intese tra i Presidenti dei due rami del Parlamento: esse sono fatalmente destinate a riconoscere la primazia della Camera, visto che a Montecitorio è stata già incardinata una proposta di legge in materia. Fa notare come nessuno abbia avanzato ragionevoli proposte per migliorare tempi del processo penale; chiede pertanto che la discussione sulla prescrizione venga dichiarata inammissibile, e in subordine, che si proceda ad una votazione del parere su parti separate, distinguendo il dispositivo del parere favorevole dalla allegata osservazione; chiede inoltre di esaminare anche il parere alternativo testé preannunciato.
Il senatore CRUCIOLI (M5S) invoca l'articolo 97 del Regolamento: il testo del parere proposto non andrebbe posto ai voti, per estraneità all'oggetto della discussione, ed il relatore Urraro che l'ha proposto dovrebbe rimettere il mandato.
Il PRESIDENTE pronuncia l'ammissibilità dello schema di parere proposto, in quanto l'osservazione evidenzia una conseguenza temuta del decreto-legge (pienamente all'interno dell'oggetto, quindi), prefigurando possibili rimedi prima della fine dell'anno (a differenza di una condizione che, nel subordinare il parere favorevole ad una modifica testuale da inserire nel disegno di legge, si sarebbe maggiormente prestata alle obiezioni dei senatori Lomuti e Crucioli). Quanto alla possibilità di votare per parti separate il parere proposto, vi osta la natura fiduciaria del mandato: è preferibile che il relatore non sia messo dinanzi all'esito di un voto differenziato che stravolga la sua proposta, ferma restando la possibilità di una sua autonoma valutazione ex ante, udito il dibattito.
Il senatore URRARO (M5S), dichiaratosi soddisfatto per la decisione presidenziale di ammissibilità, udito il dibattito ritiene, per ragioni di opportunità, di rimettere comunque il mandato.
Il PRESIDENTE, preso atto della di rinuncia del relatore, nomina come relatore la senatrice RICCARDI (M5S), che accetta l'incarico e fa proprio lo schema di parere favorevole, già depositato dal senatore Lomuti.
Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az) chiede una breve sospensione, per esaminare il testo della nuova proposta di parere.
Non facendosi osservazioni così resta stabilito.
La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,35.
Si passa alle dichiarazioni di voto sullo schema di parere favorevole senza osservazioni proposto dalla senatrice RICCARDI (M5S).
Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti alla relatrice; nel silenzio dell'interpellata, a nome del proprio gruppo annuncia il proprio voto contrario denunciando che non vi è stata idonea discussione o contraddittorio sulla nuova proposta di parere.
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) annuncia il proprio voto contrario sul nuovo parere; ribadisce anzi le proprie perplessità in merito alla previsione contenuta nell'articolo 39 del decreto in titolo, che stravolge consolidati orientamenti della Cassazione in merito al reato di frode fiscale.
Il senatore CUCCA (IV-PSI) preannuncia il proprio voto favorevole, esprimendo condivisione in merito alla previsione introdotta dalla Camera dei deputati relativa all'articolo 41-bis.
Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del numero legale, il parere proposto dalla senatrice Riccardi, pubblicato in allegato, è approvato a maggioranza.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI
Il PRESIDENTEcomunica che, nel corso delle audizioni svoltesi lo scorso 27 novembre nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di tutela animali e di istituzione di sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,40.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE URRARO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1638
La 2a Commissione,
esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo
visto che:
- l'articolo 39 introduce strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l'ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari e che tale disposizione - relativamente alla modifica delle norme penali (comma 1), alla confisca allargata e alla previsione della responsabilità̀ amministrativa degli enti (comma 2) - si applicherà solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto-legge;
- all'ingente carico di lavoro, che in virtù delle previsioni del decreto-legge si scaricherà sulla cognizione penale, si dovrebbero aggiungere, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli effetti dell'entrata in vigore dell’articolo 1, commi 1, lettere d) e) ed f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 sulla nuova disciplina della prescrizione. Si tratta di una concomitanza che non è coerente con il fine di perseguire il contenimento della spesa pubblica, nonché migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi a supporto dei processi, in quanto la prevedibile dilatazione della durata dei processi accrescerà le istanze di indennizzo ai sensi della "legge Pinto", le condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo e, più in generale, ritarderà oltre ogni ragionevolezza la risposta dell'amministrazione della Giustizia ai cittadini ed alle imprese. Queste ultime, in virtù dell'introduzione dell'istituto della confisca allargata in materia tributaria, si troverebbero sottoposte alla possibilità di sequestro preventivo di beni e patrimoni e, dinanzi ad una durata non ragionevole del relativo processo, esiste il rischio tangibile che siano costrette a chiudere, con effetti estremamente negativi per l'economia e per il lavoro nel Paese;
esprime parere favorevole
con la seguente osservazione:
la sostenibilità delle previsioni degli articoli 39, 3, 5, 7, 18 e 29 del decreto-legge è pregiudicata dall'assenza di misure idonee a prorogare al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore dell’articolo 1, commi 1, lettere d) e) ed f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, mediante la conforme modifica del comma 2 del citato articolo 1.
PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE RICCARDI E APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1638
La 2a Commissione,
esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo
premesso che:
l'Atto Senato n. 1638 dispone la conversione in legge del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
considerato che:
l'articolo 1 disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, il quale vieta esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
l'articolo 3, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate mediante modello F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito; estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria;
l’articolo 4 reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute;
l'articolo 5 introduce alcune disposizioni di modifica al Testo Unico Accise (TUA) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise, con riguardo ai prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione e come combustibili per riscaldamento;
l'articolo 7 introduce disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa. Attraverso la modifica dell'articolo 40 del TUA si configura il tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento dell'accisa (con l'applicazione delle conseguenti sanzioni penali) ove i prodotti lubrificanti in transito non siano stati presentati all'Ufficio delle dogane di uscita oppure i dati inseriti ai fini del rilascio del codice amministrativo di riscontro risultino non veritieri;
l'articolo 17 introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche;
l’articolo 24 interviene in materia di gare, scommesse e bingo, modificando la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018): essa prevede l’attribuzione con gara, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, per un introito almeno pari a 410 milioni di euro;
l'articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020;
l'articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. Le disposizioni in esame sono finalizzate esplicitamente a favorire la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata;
l'articolo 31, in materia di omesso versamento dell'imposta unica, ha la finalità di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza;
l'articolo 39 introduce strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l'ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari;
l’articolo 41-bis, inserito dalla Camera, introduce in via temporanea una nuova disciplina per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato, prevedendo - a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni - la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa;
infine l’articolo 44 dispone l’abrogazione della norma che disciplina le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo;
tutto ciò premesso esprime parere favorevole.