Legislatura 18ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 106 del 01/10/2019
Azioni disponibili
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
106ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca De Cristofaro e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Anna Laura Orrico.
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Unione degli universitari (UDU), Enrico Gulluni, coordinatore nazionale e Raffaele Dubbioso, membro dell'esecutivo nazionale; per la Primavera degli Studenti, Daniele Tagliacozzo, membro del coordinamento nazionale e neo-eletto al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), Tommaso Ovoli, coordinatore di studenti alla Terza (associazione universitaria dell'Università Roma Tre aderente a Primavera degli Studenti) e Luigi Contessini, membro di Primavera degli studenti.
La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)
La relatrice IORI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sull'articolo 1, che trasferisce nuovamente al Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all’esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. L'articolo 1 prevede pertanto il trasferimento al MIBAC, che prende la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri correlati, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale; conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del MIBACT è rideterminata nel numero massimo di 27 posizioni di livello generale e di 167 posizioni di livello non generale e si prevede l'adeguamento dei regolamenti di organizzazione.
Illustra quindi l'articolo 6, che reca disposizioni in materia di dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: l'articolo sopprime una delle due finalità che avevano giustificato l'incremento dei posti dirigenziali di livello generale disposto dall'articolo 1, comma 345, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019): per l'attuazione di tali disposizioni si stabilisce che il medesimo Ministero provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, e che, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.
Conclude presentando e illustrando una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.
Il sottosegretario Anna Laura ORRICO esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) esprime contrarietà alla scelta operata dal Governo di ricondurre al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze in materia di turismo, ribadendo le ragioni che avevano condotto il precedente esecutivo, sostenuto dalla sua parte politica, ad attribuire le medesime competenze al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sottolinea, in particolare, come i prodotti alimentari e la cucina tipica costituiscano un elemento caratterizzante del turismo legato alle tradizioni dei territori. Nel chiedersi come il Movimento 5 Stelle possa sostenere il provvedimento d'urgenza in titolo, avendo in precedenza condiviso scelte di segno diverso, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.
Anche il senatore MOLES (FI-BP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ricordando le perplessità espresse a suo tempo, quando, all'inizio della legislatura, le competenze in materia di turismo erano state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ciò peraltro non lo induce ora a condividere la scelta di segno contrario operata dal Governo in carica: oltre al giudizio negativo derivante dal ricorso alla decretazione d'urgenza, mancando a suo giudizio i necessari requisiti di straordinaria necessità e urgenza, esprime contrarietà per l'eccessiva frammentazione delle competenze che emerge dal riordino in esame, citando il trasferimento di quelle in materia di commercio estero.
Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con una osservazione, formulata dalla relatrice, è posta ai voti e approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali ed edizioni nazionali per l'anno 2019 (n. 103)
(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1 dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 settembre.
La relatrice DE LUCIA (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione sullo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato.
Il sottosegretario Anna Laura ORRICO esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.
Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con una osservazione della relatrice è posta ai voti e approvata.
Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2017-2019 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni 2017, 2018 e 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (n. 105)
(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 settembre.
La relatrice MONTEVECCHI (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato; segnala che le osservazioni formulate riprendono, nei contenuti, rilievi presenti nel parere espresso sullo schema di decreto recante la precedente Tabella triennale.
Il sottosegretario DE CRISTOFARO si sofferma sulla prima osservazione, che considera condivisibile; in merito alla seconda osservazione, si riserva di svolgere un approfondimento e preannuncia un possibile intervento di riordino complessivo della normativa relativa alla modalità di assegnazione dei contributi pubblici - come sollecitato nella proposta della relatrice - in sede di legge di bilancio per il 2020; quanto alla terza osservazione, condivide l'esigenza di interventi volti a garantire maggiore trasparenza alle procedure e a individuare criteri per una giusta valutazione. Chiede infine alla relatrice di espungere l'ultima osservazione formulata, sottolineando come quello della territorialità non sia un criterio che la normativa indica tra quelli in cui deve attenersi il riparto dei contributi.
La relatrice MONTEVECCHI (M5S), accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che ripropone il testo originario espungendo l'ultima osservazione. Auspica che, nel quadro del possibile preannunciato riordino complessivo dei criteri, possa essere inserito quello della territorialità.
Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla nuova proposta di parere della relatrice.
Il senatore MOLES (FI-BP), nel richiamare l'intervento del sottosegretario De Cristofaro il quale si è riservato di svolgere alcuni approfondimenti, rileva criticamente l'automatismo che connota i decreti di riparto come quello in esame: segnala in particolare il caso del contributo previsto dall'atto del Governo in esame a favore di una Fondazione che risulterebbe essere oggetto di indagini da parte della Guardia di finanza e di procedimenti giudiziari, chiedendo se vi sia un'attività di verifica da parte del Ministero. Auspica pertanto l'acquisizione di elementi di valutazione sul caso specifico, anche al fine di poter esprimere il parere, ritenendo che, altrimenti, l'atto in esame si caratterizzi come mero automatismo.
Il sottosegretario DE CRISTOFARO, nel confermare l'intendimento di svolgere i dovuti approfondimenti, ribadisce il parere favorevole sulla nuova proposta di parere della relatrice.
La relatrice MONTEVECCHI (M5S) ritiene utile proseguire l'esame con la votazione del parere, sottolineando come nella sua proposta di parere sia citato un ente a mero fine esemplificativo, dichiarando la disponibilità ad estendere tale esemplificazione anche alla fondazione indicata dal senatore Moles e sottolineando come il Governo sia comunque sollecitato a svolgere gli opportuni approfondimenti.
Il senatore MOLES (FI-BP) precisa di non chiedere un'estensione dell'esemplificazione cui si riferisce la relatrice, avendo citato un caso specifico in quanto paradigmatico della natura sostanzialmente automatica dei riparti in questione, per censurare tale natura e richiamare l'esigenza di attente valutazioni. Non chiede di rinviare la votazione; dichiara però il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo non corretto esprimersi in assenza dei necessari approfondimenti.
Alla relatrice MONTEVECCHI (M5S) che sottolinea come, senza sottovalutare singoli casi critici, la votazione del parere consenta l'attesa attribuzione di risorse a tutti gli enti indicati, la generalità dei quali è pienamente meritevole, replica il senatore MOLES (FI-BP), il quale esprime l'auspicio che i chiarimenti richiesti siano forniti prima dell'esame della prossima Tabella triennale.
Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.
Proposta di nomina del dottor Franco Gallo a Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana (n. 32)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)
Il relatore, presidente PITTONI (L-SP-PSd'Az) illustra la proposta di nomina in titolo e propone di esprimersi in senso favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto.
Alla votazione partecipano i senatori: Lucia BORGONZONI (L-SP-PSd'Az), CANGINI (FI-BP), COLLINA (PD) (in sostituzione del senatore Rampi), Margherita CORRADO (M5S), Danila DE LUCIA (M5S), GIRO (FI-BP), Bianca Laura GRANATO (M5S), IANNONE (FdI), Vanna IORI (PD), LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), Raffaella Fiormaria MARIN (L-SP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Barbaro), MOLES (FI-BP), Michela MONTEVECCHI (M5S), PITTONI (L-SP-PSd'Az), Loredana RUSSO (M5S), Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az), Daniela SBROLLINI (IV-PSI), Orietta VANIN (M5S) e VERDUCCI (PD).
La proposta di nomina in titolo è approvata con 17 voti favorevoli e 2 contrari.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Il PRESIDENTE ricorda che della procedura informativa che sta per iniziare sarà redatto il resoconto stenografico.
Prende atto la Commissione.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): esame del documento conclusivo e rinvio
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 marzo.
La relatrice MONTEVECCHI (M5S) presenta una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo, pubblicata in allegato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.
Il PRESIDENTE avverte inoltre che sarà redatto il resoconto stenografico.
Prende atto la Commissione.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria: audizione di rappresentanti di associazioni studentesche universitarie
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 24 settembre.
Il PRESIDENTE introduce l'audizione.
Hanno quindi la parola Enrico GULLUNI, coordinatore nazionale dell'Unione degli universitari (UDU) e Daniele TAGLIACOZZO, membro del coordinamento nazionale della Primavera degli Studenti e neo-eletto al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), che svolgono il loro intervento.
Intervengono i senatori VERDUCCI (PD) e Orietta VANIN (M5S).
Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti delle Associazioni studentesche universitarie e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,35.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1493
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che l'articolo 1 ritrasferisce al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all’esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo e che si prevede pertanto il trasferimento al MIBAC, che prende la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale;
premesso che agli oneri correlati a quanto disposta dall'articolo 1 del decreto-legge, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale e che conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del MIBACT è rideterminata nel numero massimo di 27 posizioni di livello generale e di 167 posizioni di livello non generale e che si prevede l'adeguamento dei regolamenti di organizzazione;
considerato che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sopprimendo una delle due finalità che avevano giustificato l'incremento dei posti dirigenziali di livello generale disposto dall'art. 1, comma 345, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e che per l'attuazione di tali disposizioni si stabilisce che il medesimo Ministero provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, e che, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l’esigenza di sopperire, con apposita disposizione, alle carenze di organico nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al fine di poter assolvere in modo più efficace le numerose e complesse funzioni che gli sono attribuite dalla legge, in ogni settore di competenza.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 103
La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,
premesso che le risorse per il 2019 fanno registrare un incremento di circa il 3,2 per cento rispetto alle risorse ripartite per il 2018;
preso atto delle esclusioni disposte in via preliminare e delle scelte operate dalla Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali nel selezionare i comitati nazionali e le edizioni nazionali da finanziare, nonché delle relative motivazioni;
esprimendo soddisfazione per l'incremento dei finanziamenti messi a disposizione;
considerato che i Comitati e le Edizioni nazionali dovrebbero servire a tracciare, sulla mappa della storia letteraria, dei «meridiani», delle linee immaginarie che attraversano, però, territori reali;
considerato che, esaminato l'elenco degli enti finanziati, almeno in alcuni casi, sembra ci si discosti dalle esigenze di salvaguardia che pure autori contemporanei richiedono,
esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:
si invita il Governo a garantire che le motivazioni addotte per i rifiuti formulati dalla Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali offrano più dettagliati elementi di valutazione al fine di consentire la comprensione delle scelte operate.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 105
La Commissione,
esaminato lo schema di decreto in titolo,
premesso che:
tale decreto è finalizzato alla istituzione della Tabella triennale 2017-2020 nonché alla relativa ripartizione, per gli anni 2017, 2018 e 2019 di stanziamenti riferiti al piano gestionale n. 1 di cui al capitolo 1679 nello stato di previsione del MIUR, relativo all'erogazione di contributi a enti, istituti, associazioni e fondazioni e altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca che, al netto degli accantonamenti effettuati, è pari a euro 2.750.000 per l'anno 2017, mentre la misura del contributo per gli anni successivi a favore degli enti inseriti nella Tabella potrà essere rideterminato in proporzione allo stanziamento definitivo previsto a legislazione vigente;
preso atto della valutazione e della selezione delle domande effettuata dall'apposita Commissione;
preso altresì atto che la Commissione ha esaminato e valutato 82 domande ritenute ammissibili, in base alla qualità delle attività di ricerca svolte dagli Enti e dei soggetti proponenti, nonché sulla base della struttura di ciascun Ente in relazione a coerenza, congruità e rilevanza del contributo richiesto in conformità al patrimonio didattico, scientifico e strumentale;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
si invita il Governo a valutare seriamente l'esigenza - come già segnalato nel precedente parere - di "maggiore celerità nella conclusione delle procedure di valutazione, onde assicurare la corrispondenza tra l’erogazione effettiva delle risorse e l’anno iniziale di validità della tabella";
alla luce del parere espresso dalla Commissione in merito alla tabella relativa al precedente triennio 2014 - 2016 si invita il Governo a valutare un riordino complessivo della normativa relativa alla modalità di assegnazione dei contributi pubblici considerato ad esempio che l'Istituto di studi politici San Pio V, previsto dalla legge n. 293 del 2003, percepisce un finanziamento pari a 1.500.000 euro corrispondente a più di un terzo dell'ammontare complessivo;
si invita il Governo a riconsiderare quella che pare un'eccessiva eterogeneità degli ambiti di ricerca finanziati attraverso la Tabella in titolo, che condurrebbe a valutare con uguali parametri attività assai differenziate tra loro;
si invita inoltre il Governo a integrare l'atto in titolo con la segnalazione dell'appartenenza geografica della sede istituzionale degli Enti beneficiati per consentire di verificare se si sia potuto tener conto anche di un'equa ripartizione o di strumenti compensativi per rappresentanza calibrati su base territoriale, nonché, laddove possibile, al fine di incentivare progetti di ricerca dislocati in maniera più omogenea sul territorio.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 105
La Commissione,
esaminato lo schema di decreto in titolo,
premesso che:
tale decreto è finalizzato alla istituzione della Tabella triennale 2017-2020 nonché alla relativa ripartizione, per gli anni 2017, 2018 e 2019 di stanziamenti riferiti al piano gestionale n. 1 di cui al capitolo 1679 nello stato di previsione del MIUR, relativo all'erogazione di contributi a enti, istituti, associazioni e fondazioni e altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca che, al netto degli accantonamenti effettuati, è pari a euro 2.750.000 per l'anno 2017, mentre la misura del contributo per gli anni successivi a favore degli enti inseriti nella Tabella potrà essere rideterminato in proporzione allo stanziamento definitivo previsto a legislazione vigente;
preso atto della valutazione e della selezione delle domande effettuata dall'apposita Commissione;
preso altresì atto che la Commissione ha esaminato e valutato 82 domande ritenute ammissibili, in base alla qualità delle attività di ricerca svolte dagli Enti e dei soggetti proponenti, nonché sulla base della struttura di ciascun Ente in relazione a coerenza, congruità e rilevanza del contributo richiesto in conformità al patrimonio didattico, scientifico e strumentale;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
si invita il Governo a valutare seriamente l'esigenza - come già segnalato nel precedente parere - di "maggiore celerità nella conclusione delle procedure di valutazione, onde assicurare la corrispondenza tra l’erogazione effettiva delle risorse e l’anno iniziale di validità della tabella";
alla luce del parere espresso dalla Commissione in merito alla tabella relativa al precedente triennio 2014 - 2016 si invita il Governo a valutare un riordino complessivo della normativa relativa alla modalità di assegnazione dei contributi pubblici considerato ad esempio che l'Istituto di studi politici San Pio V, previsto dalla legge n. 293 del 2003, percepisce un finanziamento pari a 1.500.000 euro corrispondente a più di un terzo dell'ammontare complessivo;
si invita il Governo a riconsiderare quella che pare un'eccessiva eterogeneità degli ambiti di ricerca finanziati attraverso la Tabella in titolo, che condurrebbe a valutare con uguali parametri attività assai differenziate tra loro.
PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO
PER L'INDAGINE CONOSCITIVA
IN MATERIA DI FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO (FUS)
1. premessa
La 7a Commissione del Senato ha svolto una indagine conoscitiva sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), al fine di conoscere le criticità esistenti ed approfondire eventuali proposte di modifica in merito ai criteri di riparto del FUS, dopo le riforme verificatesi nella scorsa legislatura. Già nella XVII legislatura, del resto, la 7a Commissione aveva avviato un affare assegnato relativo alla distribuzione dei contributi del FUS (n. 612), proprio per conoscere le motivazioni e le prospettive sottese alle innovazioni normative in atto, che però non si è concluso con l'approvazione di una risoluzione.
Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla legge n. 163 del 1985, rappresenta oggi il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo. Esso ha avuto diverse evoluzioni normative, ed inizialmente gli ambiti finanziati erano le attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché le manifestazioni e le iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. Dal 2017, il settore cinematografico non grava più sul FUS, in quanto la legge n. 220 del 2016 (art. 13) ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, che finanzia direttamente il comparto cinema.
In base al decreto-legge n. 24 del 2003, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge n. 163 del 1985 e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare. Pertanto, fino al 2014, il FUS è sempre stato ripartito annualmente tra i vari settori, in percentuali fissate per ciascun settore stesso, e i criteri erano contenuti in distinti decreti ministeriali non aventi natura regolamentare, adottati d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi della legge n. 239 del 2005, sentite le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007. La composizione di tali Commissioni consultive è stata ridefinita dal D.M. 10 febbraio 2014: pertanto, attualmente, ogni Commissione è composta da tre componenti (anziché sette, come in precedenza) nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di Presidente e da due componenti designati della Conferenza unificata. La sola Commissione consultiva per la musica è composta da almeno un componente, tra coloro che sono scelti dal Ministro, individuato fra persone particolarmente qualificate nel settore della musica.
2. Evoluzione normativa e giurisprudenziale
Come accennato, il FUS è stato interessato da modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 91 del 2013 (art. 9) che aveva previsto, dal 1° gennaio 2014, la rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo (a valere sul FUS), facendo riferimento ai seguenti parametri:
· importanza culturale e livelli quantitativi della produzione svolta;
· regolarità gestionale;
· indici di affluenza del pubblico.
In attuazione di tali previsioni è intervenuto quindi il decreto ministeriale 1° luglio 2014 (oggetto di successive modifiche e integrazioni), che ha definito per la prima volta criteri generali comuni a tutti i settori, introducendo la programmazione triennale delle attività ammesse al finanziamento, ferma restando la corresponsione annuale del contributo. Tale decreto ministeriale 1° luglio 2014 ha abrogato, a decorrere dal 2015, i decreti ministeriali settoriali del 2007.
Una innovazione contenuta nel decreto 1° luglio 2014 è l'aver stabilito la presentazione di un progetto artistico triennale, corredato da un programma annuale per ciascun anno del triennio. Inoltre, nella nuova disciplina si prevede una valutazione comparativa dei progetti, secondo un criterio di omogeneità dimensionale, e si definisce un punteggio massimo, pari a 100, articolato in categorie e quote. Un'ulteriore novità è stata il finanziamento di progetti multidisciplinari - i quali devono assicurare una programmazione articolata per discipline e generi diversi, afferenti agli àmbiti e ai settori dello spettacolo dal vivo - e azioni trasversali - promozione, tournée all'estero, residenze e azioni di sistema.
Il primo triennio di applicazione della nuova normativa è stato il 2015-2017, coincidente con l'avvio del sopracitato affare assegnato nella XVII legislatura, mentre il secondo triennio di applicazione è il 2018-2020, attualmente in corso. La triennalità del progetto comporta che le cosiddette "prime istanze", ossia le nuove richieste di contributo, sono ammesse solo per il primo anno di ciascun triennio (quindi il 2015 e il 2018 fino ad ora).
Sempre nella XVII legislatura, l'interesse e la necessità di conoscere lo stato di attuazione della riforma ha indotto le Commissioni congiunte 7a del Senato e VII della Camera dei deputati ad audire il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo il 4 febbraio 2016, il quale ha dato conto degli obiettivi che hanno portato al decreto ministeriale 1° luglio 2014, quali: "triennalità, per garantire stabilità e la possibilità di programmare; semplificazione; maggiore chiarezza amministrativa; criteri di equità e neutralità dei contributi; introduzione del criterio della multidisciplinarità; riconoscimento delle residenze; visione diversa dell'attività di promozione; nascita dei primi centri di produzione della danza; maggiore attenzione agli aspetti dell'internazionalizzazione; rafforzamento del sistema dei controlli".
Questa riforma è stata oggetto di discussioni, anche sul piano del tipo di fonte normativa utilizzata per disciplinare la materia, e ha portato ad un contenzioso amministrativo. Il decreto ministeriale 1° luglio 2014 era stato infatti ritenuto illegittimo dal TAR Lazio, con sentenza n. 7479 del 28 giugno 2016, per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 (che prevede, tra l'altro, il parere obbligatorio del Consiglio di Stato), pur senza che la legge attributiva del potere contenesse alcuna indicazione espressa sotto il profilo formale, rilevante alla stregua di disciplina speciale. Secondo il Collegio, infatti, l'Amministrazione, nell'attuare la previsione legislativa, aveva posto in essere una vera e propria "ristrutturazione" del sistema del finanziamento dello spettacolo. Successivamente alla sentenza di primo grado, l'articolo 24, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 113 del 2016 ha fornito una interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 (in virtù del quale era stato emanato il decreto ministeriale 1° luglio 2014) secondo la quale:
· il decreto ministeriale ivi previsto ha natura non regolamentare;
· le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi alla presentazione della domanda per ciascuno dei settori di attività (danza, musica, teatro, circo, spettacolo viaggiante).
Con sentenza n. 5035 del 30 novembre 2016, il Consiglio di Stato ha dunque riformato la sentenza di illegittimità del TAR Lazio, evidenziando che il decreto 1° luglio 2014 ha natura non regolamentare.
Attualmente, i criteri per l'erogazione e le modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo (a valere sul FUS) sono definiti, a decorrere dall'anno di contribuzione 2018 (che rappresenta il primo anno del secondo triennio), dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, come modificato e integrato dal decreto ministeriale n. 245 del 17 maggio 2018 (con cui sono stati aggiunti anche i carnevali storici tra le attività finanziabili), che ha mantenuto sostanzialmente lo stesso impianto del decreto ministeriale 1° luglio 2014, semplificandone ulteriormente la struttura. Le modifiche apportate nel 2017 sono state conseguenti al monitoraggio del primo triennio di applicazione e all’attività di valutazione prevista dall’articolo 50, comma 3, del decreto 1° luglio 2014, affidata ad un tavolo tecnico congiunto tra Amministrazione ed enti territoriali e locali, sentite inoltre le rappresentanze delle categorie professionali dello spettacolo.
3. Il confronto con gli operatori del settore e la disciplina attuale
Dal 10 ottobre 2018 al 5 marzo 2019, la 7a Commissione si è confrontata con gran parte dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo, dalla musica, al teatro, alla danza, alle attività circensi, nonchè con gli attori istituzionali coinvolti, in particolare il Direttore generale per lo spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza delle Regioni. Alla base della promozione dell'indagine conoscitiva vi è infatti l'idea che non si può attuare una riforma del FUS se non si acquisisce prima il punto di vista di tutti gli attori del settore e dunque la loro valutazione sugli aspetti funzionanti e quelli da modificare.
Va rilevato preliminarmente che, nonostante la convergenza su alcuni temi, non sono emerse vere e proprie proposte organiche quanto piuttosto segnalazioni di criticità su singoli aspetti micro - settoriali e molto specifici relativi ai criteri di riparto dei contributi. Trattandosi inoltre di un sistema che ingloba attività molto differenti tra loro in termini di complessità, funzionamento, obiettivi e natura, ogni soggetto si è fatto promotore di specifiche istanze e necessità. In audizione, ciascun operatore si è dunque soffermato su aspetti della disciplina relativa al FUS, che occorre riassumere per comprenderne gli eventuali punti critici.
Secondo la disciplina vigente, di cui al sopracitato decreto ministeriale 27 luglio 2017, le domande di contributo possono essere presentate per i seguenti ambiti, ciascuno diviso in settori: teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante, progetti multidisciplinari, azioni trasversali, fermo restando che possono essere presentate domande anche per la realizzazione di carnevali storici. Le istanze presentate da soggetti che non abbiano mai avanzato domanda di contributo a valere sul FUS si definiscono prime istanze, mentre sono considerati «Under 35» i soggetti che posseggono tutti i seguenti requisiti:
· titolarità della società detenuta per più del 50 per cento da persone di età pari o inferiore a 35 anni;
· organi di amministrazione e controllo composti in maggioranza da persone di età pari o inferiore a 35 anni;
· nucleo artistico e tecnico composti ciascuno per almeno il 70 per cento da persone di età pari o inferiore a 35 anni;
· direzione artistica affidata a persona di età pari o inferiore a 35 anni.
Il FUS finanzia una quota parte dei costi ammissibili, pari al massimo al 60 per cento del totale del progetto ammesso al contributo; detti costi sono direttamente imputabili a una o più attività del progetto, direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, oppure riferibili all’arco temporale del progetto.
Quanto all'esame delle domande, viene svolta prima una verifica documentale da parte dell'Amministrazione, che determina l'ammissibilità alla valutazione delle istanze. In seconda battuta, la Commissione consultiva competente per materia determina l’ammissibilità della domanda alla fase di valutazione vera e propria, annuale, che determina l’importo del contributo. L’ammissibilità del progetto alla valutazione è data esclusivamente dal raggiungimento del punteggio minimo di qualità artistica, pari a 10, determinato secondo le modalità e i punteggi esplicitati all’Allegato B del decreto 27 luglio 2017 (si definisce ammissibilità qualitativa). Se il punteggio conseguito dal progetto triennale è inferiore a 10 punti, la domanda è respinta per carenza di qualità e il soggetto proponente è escluso dai finanziamenti a valere sul FUS per il triennio. Tale soglia minima di 10 punti è valutata ogni anno del triennio di riferimento.
Ai fini della valutazione comparativa dei progetti e dei programmi secondo un criterio di omogeneità dimensionale, ogni settore viene suddiviso in sottoinsiemi, il cui numero complessivo è determinato in base alla numerosità del settore (totale delle domande presentate su quelle ammesse) e comunque sempre composto da almeno due soggetti. Le domande che hanno superato la fase di ammissibilità qualitativa da parte della Commissione consultiva competente, cioè aver acquisito almeno 10 punti di qualità artistica, suddivise in sottoinsiemi, sono valutate attribuendo ai relativi progetti e programmi un punteggio numerico fino ad un massimo di 100 punti, articolato secondo le seguenti categorie e relative quote:
a. qualità artistica, fino ad un massimo di 35 punti, attribuiti dalla Commissione consultiva competente attraverso la valutazione comparativa di alcuni specifici parametri;
b. qualità indicizzata, fino a un massimo di 25 punti, attribuiti dall'Amministrazione in automatico attraverso la valorizzazione di indicatori per la misurazione di specifici fenomeni, secondo logica di proporzionalità e adeguatezza;
c. dimensione quantitativa (input/output/risultati), fino ad un massimo di 40 punti, attribuiti dall'Amministrazione in maniera automatica, secondo logica di proporzionalità e adeguatezza.
L'Amministrazione procede comunque a verifiche amministrativo-contabili e a controlli per accertare la regolarità degli atti riguardanti l'attività sovvenzionata, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. Il programma triennale viene quindi sottoposto a controlli annuali in sede di presentazione di consuntivo o, a campione, nel corso dell’anno. L'Amministrazione monitora infatti la relazione consuntiva che deve essere presentata annualmente dai beneficiari, valutando se vi sono differenze tra il programma artistico svolto e quello indicato in sede preventiva: in questo caso, sottopone le variazioni alla Commissione consultiva competente per l'eventuale riesame del punteggio da attribuire alla qualità artistica.
4. Conclusioni e proposte
Prendendo atto degli spunti di riflessione e dalle criticità evidenziate nel corso del ciclo di audizioni, la 7a Commissione concorda sull’esigenza di individuare alcune linee guida di cui tenere conto nella revisione dei parametri e dei criteri che regolano il funzionamento del Fondo unico dello spettacolo.
In linea di principio, si ritiene che qualsiasi azione di riforma del funzionamento del FUS debba partire, a monte, dal riconoscimento del valore e della portata delle attività inerenti il mondo dello spettacolo in termini di diffusione e trasmissione culturale, aggregazione sociale, valorizzazione del territorio e quindi considerare le risorse da destinare al settore nell'ottica di un "investimento", con un ritorno significativo nei termini di cui sopra, e non come un mero "costo".
In tal senso, riformare il FUS significa incidere sullo "sviluppo" di tutto il sistema dello spettacolo dal vivo e del suo indotto e pertanto una buona riforma va intesa come una vera e propria politica culturale, che non può prescindere da un'analisi quanto più realistica degli effetti prodotti finora dal sistema e da una visione chiara degli obiettivi che si vogliono perseguire.
In quest'ottica, un primo passo è rappresentato sicuramente dall'incremento delle risorse destinate al FUS; nel prendere atto positivamente dell'incremento previsto, la Commissione auspica pertanto che si prosegua su questa strada con particolare riguardo a quei comparti, quali ad esempio il settore danza, che risultano ancora in difficoltà e insvantaggio dal punto divista del sostegno statale.
Segue poi necessariamente una riflessione su tutto il funzionamento del FUS, a partire dai parametri che regolano l'accesso al Fondo, dai meccanismi di attribuzione dei punteggi, punto nodale, fino alla fase dell'erogazione dei contributi.
In generale, si deve rilevare che i meccanismi di attribuzione dei punteggi previsti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, pur nell'intento di attuare quanto previsto dalla norma originaria, il cui fine era appunto quello di garantire trasparenza, semplificazione ed efficacia nella ripartizione dell'aiuto statale, si sono rivelati per diversi aspetti alquanto inefficaci.
Tutto ciò premesso, si può osservare che:
1. in merito ai criteri di valutazione relativi all'ammissione delle istanze e all'attribuzione dei contributi, si è da più parti espressa la necessità di adottare parametri più congeniali ad una valutazione dei progetti pertinente a tutte le esigenze del settore, che sono varie e diversificate e che - nella valutazione della qualità del progetto - includono dimensioni (produzione, promozione, conservazione, formazione) difficilmente omologabili in chiave univoca;
2. sempre rispetto ai criteri di valutazione, si è da più parti segnalata la necessità di dare maggior peso alla capacità di valorizzazione del merito, di fare innovazione, di favorire il ricambio generazionale, nonché alla capacità di "fare rete" creando sinergie tra attori e settori differenti;
3. appare necessario un ripensamento per quanto riguarda la prima fase di selezione delle domande per l'accesso al contributo, fase prevista dal decreto 27 luglio 2017, affidata al giudizio di qualità delle Commissioni consultive competenti per settore, le quali attraverso una selezione determinano un vero e proprio "sbarramento" decidendo quali soggetti saranno ammessi o meno al contributo. A questo proposito, è stato a più voci rilevato come il giudizio espresso da tali Commissioni risulti spesso non orientato da criteri uniformi e omogenei, determinando di fatto un'esclusione che in più casi ha compromesso l'attività di molte imprese, in particolare le più piccole. Considerata l'estrema importanza di questa fase, si ritiene quindi auspicabile un miglioramento di tale sistema a patto che, in ogni caso, si garantiscano ai soggetti interessati trasparenza e attendibilità delle procedure selettive nonché un giudizio oggettivo e non condizionato; è fondamentale quindi uniformare e rendere quanto più oggettivo possibile il metodo di giudizio/valutazione delle Commissioni consultive;
4. sarebbe altrettanto opportuno, da un lato, dedicare particolare attenzione alla composizione delle suddette Commissioni, aumentandone il numero dei componenti in modo che siano assicurate la competenza e la conoscenza rispetto al settore di attività su cui si esprimono e, dall'altro, prevedere forme efficaci di controllo sul loro operato affinché il giudizio espresso sia frutto di una valutazione corretta e approfondita delle diverse realtà;
5. rispetto alle tre dimensioni su cui si basa il sistema di attribuzione dei punteggi, (qualità artistica, qualità indicizzata e dimensione quantitativa), si è registrata la convergenza di tutti gli auditi sulla necessità di correggere le distorsioni relative soprattutto alla dimensione quantitativa e della qualità indicizzata; infatti, il meccanismo di attribuzione automatica dei punteggi non garantisce sempre una valutazione adeguata.
In particolare, la qualità indicizzata prevede una comparazione di realtà molto diverse e non confrontabili sulla base di parametri rigidi e da cui pare quindi derivare un'attribuzione di punteggi non del tutto realistica e obiettiva. A margine va inoltre rilevato che, ad esempio, nella dimensione quantitativa sono inclusi indicatori, quali il numero di spettatori e di rappresentazioni, fortemente condizionati dal contesto territoriale di riferimento in cui il soggetto opera. In sostanza, i contesti più svantaggiati non hanno le stesse potenzialità attrattive di pubblico rispetto a realtà culturalmente più sviluppate e più grandi anche solo in termini di abitanti; pertanto sarebbe forse opportuno introdurre una sorta di correttivo che tenga conto del contesto di riferimento in cui il soggetto richiedente agisce; a fronte di tali considerazioni sarebbe quindi auspicabile rivedere il sistema di attribuzione dei punteggi riducendo la percentuale di punti attribuita in base alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa, a vantaggio della qualità artistica; nella valutazione della qualità artistica si dovrà tenere conto della capacità dell'istituzione di garantire un alto livello di progettualità in relazione alle proprie risorse finanziarie e ai costi del personale; ciò al fine di evitare che le istituzioni che dispongono di minori introiti o hanno maggiori oneri legati al personale siano ulteriormente penalizzate, essendo de facto meno competitive sul piano delle risorse artistiche da poter impiegare;
6. rispetto alla fase dell'erogazione dei contributi assegnati, è necessario che siano garantiti tempi certi e puntualità nell'erogazione anche attraverso l'anticipo della scadenzaper la presentazione delle istanze, in modo tale che questo consenta una programmazione delle attività più agevole ai fini del raggiungimento degli obiettivi. Del resto, il tema della certezza dell'erogazione riguarda tutti i soggetti ma risulta particolarmente avvertito nel caso delle Fondazioni lirico - sinfoniche, la cui programmazione più strutturata richiede tempi certi e soprattutto un coordinamento con i tempi di erogazione dei contributi provenienti dagli enti locali;
7. nel caso specifico delle Fondazioni lirico - sinfoniche, si potrebbero prevedere forme premiali per le fondazioni che promuovono produzioni in collaborazione con gli istituti di Alta formazione artistica e musicale, nell'ottica di una più stretta collaborazione tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e che sono riuscite a salvaguardare i corpi di ballo da licenziamenti collettivi;
8. appare infine opportuno che sia garantita la massima trasparenza in tutte le fasi che riguardano il funzionamento del FUS: ammissione delle istanze, attribuzione dei punteggi, erogazione dei contributi. In merito, è stata suggerita da più parti l'introduzione di una forma di monitoraggio costante sulle realtà finanziate e sui requisiti in modo da evitare rendite di posizione e garantire una logica di sana competizione.