Legislatura 18ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 194 del 01/10/2019
Azioni disponibili
La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra la schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è ancora privo dei pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, mentre, lo scorso 8 agosto, è pervenuta l'intesa sancita dalla Conferenza unificata. Ricorda, altresì, che la legge n. 84 del 2019 di recente approvazione ha prorogato di un anno il termine per l'esercizio della delega finalizzata all'emanazione dei decreti correttivi del codice della nautica da diporto, che è ora fissato al 13 agosto 2020.
Per quanto di competenza e in merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli articoli da 1 a 17, che intervengono su condizioni e prescrizioni per l'esercizio di attività connesse alla nautica da diporto e sulle relative funzioni di vigilanza rimesse alle amministrazioni pubbliche, andrebbe acquisita conferma della possibilità per le amministrazioni medesime di provvedere ai relativi adempimenti, di carattere ispettivo, autorizzatorio e sanzionatorio ad invarianza di risorse, come d'altro canto previsto dalla clausola di non onerosità di cui all'articolo 29.
Con riferimento agli articoli 18 e 19, che sostituiscono gli articoli 49-septies e 49-octies relativi, rispettivamente, alle scuole nautiche e ai centri per l'istruzione per la nautica, rileva che le novelle intervengono sulla disciplina dei controlli, cui sono chiamati soggetti pubblici quali province e città metropolitane, per quanto riguarda le scuole nautiche, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto (queste ultime non espressamente richiamate nel testo attualmente in vigore), per quanto attiene ai centri di istruzione. Peraltro, le concrete modalità di svolgimento di tali attività di controllo sono demandate a un decreto interministeriale. In proposito, appare utile acquisire elementi volti ad escludere che le modifiche possano comportare, anche indirettamente, effetti finanziari in relazione a più gravose prassi ispettive e di controllo.
Per quanto attiene all'articolo 24, che modifica la cadenza con la quale è determinato l'ammontare del diritto di ammissione agli esami dovuto dai candidati per il conseguimento delle patenti nautiche, chiede conferma che, per effetto della modifica, sia comunque possibile garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti da soggetti pubblici per lo svolgimento delle procedure di esame.
In merito poi ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-sexies, recante la clausola di invarianza relativa all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, segnala l'opportunità di riferire detta clausola di invarianza alle sole disposizioni recate dai nuovi commi da 3-bis a 3-quinquies dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 171 del 2005 – introdotti dall'articolo 23 - anziché all'intero articolo 60, considerato che i commi da 1 a 3 di detto articolo, non modificati dal presente provvedimento, disciplinano una fattispecie non direttamente collegata all'istituzione del nuovo archivio. Con riferimento al medesimo capoverso comma 3-sexies, segnala inoltre l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".
Infine, in considerazione del contenuto dell'articolo 29, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria". Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.
Il sottosegretario BARETTA consegna una nota di risposta, sottolineando peraltro che, come già ricordato dalla relatrice, non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.