Legislatura 18ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 194 del 01/10/2019

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 101)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)

 

      La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra la schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è ancora privo dei pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, mentre, lo scorso 8 agosto, è pervenuta l'intesa sancita dalla Conferenza unificata. Ricorda, altresì, che la legge n. 84 del 2019 di recente approvazione ha prorogato di un anno il termine per l'esercizio della delega finalizzata all'emanazione dei decreti correttivi del codice della nautica da diporto, che è ora fissato al 13 agosto 2020.

Per quanto di competenza e in merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli articoli da 1 a 17, che intervengono su condizioni e prescrizioni per l'esercizio di attività connesse alla nautica da diporto e sulle relative funzioni di vigilanza rimesse alle amministrazioni pubbliche, andrebbe acquisita conferma della possibilità per le amministrazioni medesime di provvedere ai relativi adempimenti, di carattere ispettivo, autorizzatorio e sanzionatorio ad invarianza di risorse, come d'altro canto previsto dalla clausola di non onerosità di cui all'articolo 29.

Con riferimento agli articoli 18 e 19, che sostituiscono gli articoli 49-septies e 49-octies relativi, rispettivamente, alle scuole nautiche e ai centri per l'istruzione per la nautica, rileva che le novelle intervengono sulla disciplina dei controlli, cui sono chiamati soggetti pubblici quali province e città metropolitane, per quanto riguarda le scuole nautiche, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto (queste ultime non espressamente richiamate nel testo attualmente in vigore), per quanto attiene ai centri di istruzione. Peraltro, le concrete modalità di svolgimento di tali attività di controllo sono demandate a un decreto interministeriale. In proposito, appare utile acquisire elementi volti ad escludere che le modifiche possano comportare, anche indirettamente, effetti finanziari in relazione a più gravose prassi ispettive e di controllo.

Per quanto attiene all'articolo 24, che modifica la cadenza con la quale è determinato l'ammontare del diritto di ammissione agli esami dovuto dai candidati per il conseguimento delle patenti nautiche, chiede conferma che, per effetto della modifica, sia comunque possibile garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti da soggetti pubblici per lo svolgimento delle procedure di esame.

In merito poi ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-sexies, recante la clausola di invarianza relativa all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, segnala l'opportunità di riferire detta clausola di invarianza alle sole disposizioni recate dai nuovi commi da 3-bis a 3-quinquies dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 171 del 2005 – introdotti dall'articolo 23 - anziché all'intero articolo 60, considerato che i commi da 1 a 3 di detto articolo, non modificati dal presente provvedimento, disciplinano una fattispecie non direttamente collegata all'istituzione del nuovo archivio. Con riferimento al medesimo capoverso comma 3-sexies, segnala inoltre l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".

Infine, in considerazione del contenuto dell'articolo 29, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria". Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

 

            Il sottosegretario BARETTA consegna una nota di risposta, sottolineando peraltro che, come già ricordato dalla relatrice, non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.

 

            Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

 

 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2019 (n. 104)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio )

 

      Il relatore MANCA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando  che il provvedimento, composto di due articoli e un allegato, provvede al riparto delle risorse del suddetto Fondo tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 e autorizzati con risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, il 3 e il 9 luglio 2019. Il provvedimento è corredato di una documentazione tecnica, costituita da 51 schede, che dà conto in modo analitico degli elementi di quantificazione relativi a ciascuna voce di spesa. Le risorse sono ripartite tra gli stati di previsione del Ministero della difesa, dell'Interno, dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del Ministero degli affari esteri, per il finanziamento degli interventi di rispettiva competenza. Per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019, quello per le obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2019, e infine quello per le obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2020.

            Per quanto di competenza, evidenzia che si tratta della ripartizione di uno stanziamento già autorizzato a legislazione vigente. In particolare, sono oggetto di ripartizione euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro 408.000.000 per il 2020, rispetto alle risorse del citato Fondo per le missioni internazionali che, ai sensi dell’articolo 1 del provvedimento in esame, ammontano ad euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro 1.547.247.320 per il 2020. Peraltro, le schede tecniche allegate al provvedimento evidenziano espressamente la natura di limite di spesa per tutti gli oneri relativi ai vari dicasteri, con la sola eccezione delle spese riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le quali tale configurazione dell’onere non è formalmente esplicitata. Non vi sono pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che gli oneri previsti risultano già scontati nelle previsioni di bilancio e nel presupposto – rispetto al quale appare necessaria una conferma – che tutte le voci di spesa siano da intendersi come "limiti massimi". Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del Bilancio.

 

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 (n. 106)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255. Esame e rinvio)

 

      La relatrice ACCOTO (M5S) illustra lo schema di atto aggiuntivo in titolo, segnalando che il provvedimento stabilisce le strategie in materia di riscossione e le attività da realizzare nel corso del 2019. L'atto aggiuntivo è strutturato nell'Articolato, nel "Piano annuale dell'Agenzia per il 2019" e nei "Flussi informativi per il 2019", dei quali viene dato analiticamente conto nella relazione illustrativa. Per quanto di competenza, alla luce del carattere ordinamentale dell'atto, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul provvedimento in esame.

 

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, ai fini della predisposizione del parere, consentire alla Commissione un approfondimento, alla luce della rilevanza dei temi toccati dall'atto in esame e della sussistenza di un ragionevole lasso temporale per l'espressione del parere.

           

            Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,50.