Legislatura 18ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 194 del 01/10/2019
Azioni disponibili
BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
194ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.
La seduta inizia alle ore 16,10.
SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Il presidente PESCO formula un indirizzo di saluto al senatore Ferrari, entrato a far parte della Commissione.
Dà altresì il benvenuto al sottosegretario Baretta.
La Commissione unanime si associa.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az) chiede di procedere, come primo punto all'ordine del giorno, al seguito e alla conclusione dell'esame dell'atto di Governo 96, sulla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), alla luce dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) , in sostituzione della relatrice Rivolta, illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.
Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme alla relatrice.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.
IN SEDE CONSULTIVA
(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce del fatto che gli oneri derivanti dall'Accordo saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme alla relatrice.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.
(1142) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, la necessità di chiedere conferma che dall'articolo 2 dell'Accordo, relativo ai settori di cooperazione, non derivino oneri e che esso abbia una valenza meramente esplicativa delle attività specificatamente disciplinate nelle successive disposizioni e alle quali sono correlati oneri oggetto della copertura finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge. Con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, recante disciplina della commissione mista, chiede conferma della cadenza triennale delle riunioni e che tale ipotesi sia quella a cui il Governo si atterrà in sede attuativa, dal momento che tale cadenza è prevista dalla relazione tecnica, ma non risulta espressamente menzionata nel testo dell'Accordo.
Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire gli elementi necessari ad approfondire i rilievi sollevati dalla relatrice.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1361) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore COMINCINI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche apportate all'articolo 3 sulla copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente al relatore.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.
(1263) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati e delle modifiche ivi apportate, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.
(1362) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente al relatore.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.
(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice PIRRO (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riferimento all'articolo 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo precedentemente esercitate dal Ministero delle politiche agricole, che occorre valutare la riformulazione in termini di previsione di spesa, anziché come tetto di spesa, dell'onere di 530 mila euro annui derivante dall'istituzione, al comma 2, di un posto di livello dirigenziale generale e di due posti di livello dirigenziale non generale presso il Ministero per i beni culturali, anche ai fini dell'attivazione del meccanismo delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità e di finanza pubblica. Rileva poi la necessità di chiedere chiarimenti sulle conseguenze finanziarie della soppressione del Dipartimento del turismo presso il Ministero delle politiche agricole e del conseguente trasferimento al Ministero per i beni culturali di un posto-funzione di livello dirigenziale generale e di due posti-funzione di livello dirigenziale non generale: non risulta infatti del tutto chiaro se tale soppressione comporti anche la corrispondente decurtazione di risorse finanziarie ovvero avvenga ad invarianza di risorse, dal momento che il comma 3 dispone il ripristino di due posti di funzione dirigenziale non generale "equivalenti sul piano finanziario". Chiede altresì un chiarimento sulla consistenza della dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Con riferimento al comma 7, laddove rimette alla prossima legge di bilancio "ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" l'effettuazione delle variazioni di bilancio tra gli stati di previsione interessati per effetto del trasferimento di competenze in materia di turismo, osserva che andrebbero fornite rassicurazioni sulla neutralità degli effetti finanziari derivanti dall'eventuale decreto ministeriale; occorre valutare altresì l'opportunità di una preventiva comunicazione al Parlamento dello schema di decreto. Relativamente al comma 18, chiede rassicurazioni circa la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria in rapporto agli eventuali oneri strumentali correlati a trasferimenti di sedi, locali e postazioni di lavoro connessi al trasferimento delle competenze in materia di turismo.
Per quanto concerne l'articolo 2, riguardante l'attribuzione al Ministero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, chiede un chiarimento rispetto a quanto affermato nella relazione tecnica in merito al comma 2, laddove - a fronte dell'attivazione di quattro nuovi incarichi presso il Ministero degli esteri relativi alla carriera diplomatica - viene disposta, a titolo compensativo, la soppressione dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e la riduzione di tre incarichi di studio alle dipendenze di capi di uffici dirigenziali generali. In particolare, affinché sia garantita l'invarianza di oneri di cui al comma 18, rileva la necessità di acquisire conferma della disponibilità in bilancio delle risorse necessarie ad attivare i quattro nuovi incarichi e del carattere compensativo, a livello finanziario, delle riduzioni dei tre incarichi di studio suddetti. Chiede poi conferma che il decreto ministeriale di individuazione delle nuove strutture istituite presso il Ministero degli esteri in forza della disposizione in esame non determini effetti finanziari negativi. Andrebbero inoltre acquisiti elementi sulla consistenza della dotazione dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento. Relativamente all'articolo 3 sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, chiede un supplemento istruttorio volto ad appurare la coerenza tra la modulazione delle risorse del fondo per la revisione dei ruoli di cui al comma 1 e le riduzioni del fondo fino al 2022 e gli incrementi per il 2023 e il 2024 disposte dal comma 2. Chiede poi chiarimenti volti ad appurare la congruità della copertura del comma 4 (relativa agli oneri di cui ai commi 2 e 3), con particolare riferimento all'apparente disallineamento tra gli oneri quantificati e le coperture di cui alla lettera a). In merito all'articolo 4 istitutivo di una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiede conferma della compatibilità della copertura per 400 mila euro nel 2019 sui fondi speciali, di cui al comma 6, rispetto all'indisponibilità per 1,3 miliardi di euro nel programma "Fondi di riserva e speciali" disposta dal decreto-legge n. 61 del 2019, convertito dalla legge n. 85 del 2019, sul miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Chiede poi conferma del fatto che la decurtazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse destinate ad un'altra struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture (preposta alla realizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture strategiche) non comprometta la funzionalità di quest'ultima struttura tecnica. Con riguardo all'articolo 5 sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente, chiede conferma che la soppressione dei posti di livello dirigenziale non generale necessaria ad assicurare l'invarianza finanziaria della norma corrisponda a posizioni dirigenziali effettivamente presenti nella pianta organica di fatto. Da ultimo, con riferimento all'articolo 6 sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiede conferma che l'eventuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riordino possa essere adottato ad invarianza di oneri.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 91/2019 del Servizio del bilancio.
Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.
(1149) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)
La relatrice PIRRO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, che occorre acquisire, con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, elementi informativi sull'ammontare dei canoni pregressi e dei compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree demaniali interessate, che verrebbero meno, per lo Stato, a seguito del trasferimento delle aree al comune di Chioggia. Chiede poi chiarimenti su eventuali effetti finanziari correlati all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, cui fa rinvio il suddetto comma 2. Deve inoltre valutarsi se l'onere correlato alla perdita di gettito sia limitato ad un triennio, come previsto dal comma 3, o assuma carattere permanente; risulta quindi necessario verificare la congruità della relativa copertura finanziaria, in termini di disponibilità delle risorse e di idoneità della formulazione come tetto di spesa. In relazione a tali profili di criticità, si propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sul provvedimento.
Con riguardo agli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1. Occorre valutare, anche mediante un'eventuale relazione tecnica, gli analoghi emendamenti 1.2 e 1.3, sostitutivi del comma 3, recante la copertura finanziaria, che viene ridotta e posta a carico dei fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle Finanze, allo scopo di verificarne la congruità.
Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota dell'Agenzia del demanio recanti elementi di risposta.
Il PRESIDENTE reputa opportuno soprassedere rispetto alla richiesta di acquisizione formale della relazione tecnica, che potrebbe essere resa ultronea dalla valutazione degli elementi di documentazione consegnati dal rappresentante del Governo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)
Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6.", preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 del suddetto articolo 40), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria.
Con riferimento agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.2 che, limitando la possibilità di reimmissione del materiale ittico sequestrato, potrebbe determinare un ampliamento degli oneri di smaltimento.
Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.3, che per i costi di attuazione dello smaltimento prevede l'utilizzo di quota parte del Fondo antibracconaggio ittico istituito dal comma 11-bis dell'articolo 40: si determina infatti la copertura di un onere permanente con un fondo di durata triennale. Risulterebbe comunque necessario formulare la disposizione di copertura come riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al suddetto Fondo, in luogo dell'utilizzo diretto delle risorse ivi stanziate, rispondendo le norme a finalità diverse.
Occorre valutare i possibili effetti finanziari dell'emendamento 1.5, nella parte in cui prevede che all'accertamento delle violazioni concorrano anche le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dagli enti territoriali.
Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 1.7, che dispone la finalizzazione dei proventi delle sanzioni per le violazioni dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis al citato Fondo antibracconaggio ittico.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.
(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali
(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.
Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dal relatore sul testo del provvedimento.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.
(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.
Il sottosegretario BARETTA rileva come il provvedimento in esame sia ancora privo della verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato, per una criticità riguardante l'articolo 14, comma 8, nonché per la necessità di acquisire, sul punto, ulteriori elementi di risposta da parte del Ministero delle politiche agricole.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.
La relatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) si riserva di approfondire gli elementi istruttori presentati dal Governo, ai fini della predisposizione di una proposta di parere.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 101)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)
La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra la schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è ancora privo dei pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, mentre, lo scorso 8 agosto, è pervenuta l'intesa sancita dalla Conferenza unificata. Ricorda, altresì, che la legge n. 84 del 2019 di recente approvazione ha prorogato di un anno il termine per l'esercizio della delega finalizzata all'emanazione dei decreti correttivi del codice della nautica da diporto, che è ora fissato al 13 agosto 2020.
Per quanto di competenza e in merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli articoli da 1 a 17, che intervengono su condizioni e prescrizioni per l'esercizio di attività connesse alla nautica da diporto e sulle relative funzioni di vigilanza rimesse alle amministrazioni pubbliche, andrebbe acquisita conferma della possibilità per le amministrazioni medesime di provvedere ai relativi adempimenti, di carattere ispettivo, autorizzatorio e sanzionatorio ad invarianza di risorse, come d'altro canto previsto dalla clausola di non onerosità di cui all'articolo 29.
Con riferimento agli articoli 18 e 19, che sostituiscono gli articoli 49-septies e 49-octies relativi, rispettivamente, alle scuole nautiche e ai centri per l'istruzione per la nautica, rileva che le novelle intervengono sulla disciplina dei controlli, cui sono chiamati soggetti pubblici quali province e città metropolitane, per quanto riguarda le scuole nautiche, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto (queste ultime non espressamente richiamate nel testo attualmente in vigore), per quanto attiene ai centri di istruzione. Peraltro, le concrete modalità di svolgimento di tali attività di controllo sono demandate a un decreto interministeriale. In proposito, appare utile acquisire elementi volti ad escludere che le modifiche possano comportare, anche indirettamente, effetti finanziari in relazione a più gravose prassi ispettive e di controllo.
Per quanto attiene all'articolo 24, che modifica la cadenza con la quale è determinato l'ammontare del diritto di ammissione agli esami dovuto dai candidati per il conseguimento delle patenti nautiche, chiede conferma che, per effetto della modifica, sia comunque possibile garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti da soggetti pubblici per lo svolgimento delle procedure di esame.
In merito poi ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-sexies, recante la clausola di invarianza relativa all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, segnala l'opportunità di riferire detta clausola di invarianza alle sole disposizioni recate dai nuovi commi da 3-bis a 3-quinquies dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 171 del 2005 – introdotti dall'articolo 23 - anziché all'intero articolo 60, considerato che i commi da 1 a 3 di detto articolo, non modificati dal presente provvedimento, disciplinano una fattispecie non direttamente collegata all'istituzione del nuovo archivio. Con riferimento al medesimo capoverso comma 3-sexies, segnala inoltre l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".
Infine, in considerazione del contenuto dell'articolo 29, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria". Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.
Il sottosegretario BARETTA consegna una nota di risposta, sottolineando peraltro che, come già ricordato dalla relatrice, non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2019 (n. 104)
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio )
Il relatore MANCA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di due articoli e un allegato, provvede al riparto delle risorse del suddetto Fondo tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 e autorizzati con risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, il 3 e il 9 luglio 2019. Il provvedimento è corredato di una documentazione tecnica, costituita da 51 schede, che dà conto in modo analitico degli elementi di quantificazione relativi a ciascuna voce di spesa. Le risorse sono ripartite tra gli stati di previsione del Ministero della difesa, dell'Interno, dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del Ministero degli affari esteri, per il finanziamento degli interventi di rispettiva competenza. Per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019, quello per le obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2019, e infine quello per le obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2020.
Per quanto di competenza, evidenzia che si tratta della ripartizione di uno stanziamento già autorizzato a legislazione vigente. In particolare, sono oggetto di ripartizione euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro 408.000.000 per il 2020, rispetto alle risorse del citato Fondo per le missioni internazionali che, ai sensi dell’articolo 1 del provvedimento in esame, ammontano ad euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro 1.547.247.320 per il 2020. Peraltro, le schede tecniche allegate al provvedimento evidenziano espressamente la natura di limite di spesa per tutti gli oneri relativi ai vari dicasteri, con la sola eccezione delle spese riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le quali tale configurazione dell’onere non è formalmente esplicitata. Non vi sono pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che gli oneri previsti risultano già scontati nelle previsioni di bilancio e nel presupposto – rispetto al quale appare necessaria una conferma – che tutte le voci di spesa siano da intendersi come "limiti massimi". Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del Bilancio.
Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 (n. 106)
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255. Esame e rinvio)
La relatrice ACCOTO (M5S) illustra lo schema di atto aggiuntivo in titolo, segnalando che il provvedimento stabilisce le strategie in materia di riscossione e le attività da realizzare nel corso del 2019. L'atto aggiuntivo è strutturato nell'Articolato, nel "Piano annuale dell'Agenzia per il 2019" e nei "Flussi informativi per il 2019", dei quali viene dato analiticamente conto nella relazione illustrativa. Per quanto di competenza, alla luce del carattere ordinamentale dell'atto, non vi sono osservazioni da formulare.
Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul provvedimento in esame.
Il PRESIDENTE ritiene opportuno, ai fini della predisposizione del parere, consentire alla Commissione un approfondimento, alla luce della rilevanza dei temi toccati dall'atto in esame e della sussistenza di un ragionevole lasso temporale per l'espressione del parere.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.
La seduta termina alle ore 16,50.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 96
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
- gli effetti complessivamente prefigurabili sui conti pubblici derivanti dall’eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche – fermo restando che la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la predetta inclusione è di competenza specifica dell’ISTAT – non sono ex ante compiutamente valutabili;
- a legislazione vigente, essendo i ricavi di SIN S.p.a. in gran parte derivanti dai trasferimenti provenienti da AGEA, stante la non ricomprensione della suddetta società nella lista delle amministrazioni pubbliche gestita dall’ISTAT, tali trasferimenti attualmente si configurano come dei costi con impatto sull’indebitamento netto;
- a seguito dell’eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, che potrebbe derivare dal presente provvedimento, da una parte si avrebbero costi sorgenti derivanti dalla rilevazione nel predetto conto consolidato dei costi diretti della SIN S.p.a., dall’altra verrebbe meno il costo correlato ai trasferimenti da AGEA che si configurerebbero come una partita infragruppo, con conseguente consolidamento nel conto delle amministrazioni pubbliche;
- in aggiunta, potrebbero verificarsi risparmi dalla riduzione di spesa attesa dalla riorganizzazione, che tuttavia non sono preventivamente quantificabili in modo puntuale;
- i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sono attualmente forniti da SIN S.p.a. ad AGEA, in attesa del perfezionamento dell’atto di subentro dei nuovi fornitori aggiudicatari della gara CONSIP, giacché la normativa vigente prevede che AGEA provveda alla gestione e allo sviluppo del SIAN attraverso SIN sino all’espletamento da parte di CONSIP della procedura ad evidenza pubblica;
- con pubblicazione del 4 ottobre 2016 in Gazzetta Ufficiale, CONSIP ha indetto la gara a procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per il nuovo affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del SIAN;
- tale gara è stata aggiudicata per complessivi 238,36 milioni di euro in 5 anni per i lotti 2, 3, 4 e 5 (costo annuo pari a circa 47,6 milioni di euro), mentre il lotto 1 è stato aggiudicato per 10,6 milioni di euro in 3 anni (costo annuo pari a circa 3,5 milioni di euro), con un onere complessivo annuo di 51,1 milioni di euro;
- considerando pertanto che attualmente i costi per i servizi del SIAN sono pari a circa 84 milioni di euro annui, il risparmio annuo per la durata base dei nuovi accordi previsti dalla Gara CONSIP sarà di almeno 32 milioni di euro;
considerato che:
- l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, demanda ad un decreto interministeriale la quantificazione degli "eventuali maggiori oneri" derivanti dall'inquadramento in SIN del personale di AGECONTROL, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- la predetta disposizione, non costituendo norma di copertura, è da configurarsi come clausola di salvaguardia nell'ipotesi di eventuali scostamenti di oneri rispetto alle previsioni di spesa;
- rilevata la necessità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, nel senso di prevedere che il trasferimento del personale da AGECONTROL a SIN S.p.a. debba avvenire in condizioni di neutralità finanziaria e che, qualora si verifichi che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provveda alla compensazione di tale eccedenza mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad esclusione di quelli relativi agli oneri inderogabili;
rilevata altresì la necessità di riformulare più correttamente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all’articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, si valuti la sostituzione del comma 4 con il seguente:"4. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede alla puntuale verifica degli effetti complessivamente derivanti dal comma 3, anche al fine di assicurarne la neutralità finanziaria. In sede di attuazione del medesimo comma 3, qualora si verifichi che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione della predetta eccedenza e alla relativa compensazione finanziaria mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall’articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- all’articolo 3, si valuti la sostituzione del comma 4 con il seguente:"4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".