Legislatura 18ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 90 del 11/07/2019

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1374

 

Art. 1

1.18 (testo 2)

Montevecchi, Vanin

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni: 

  1. al comma 1, capoverso "3-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al raggiungimento del predetto limite il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di cui al precedente periodo.»;
     
  2. dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.».

1.28 (testo 2)

Montevecchi, Vanin

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni: 

  1. al comma 1, sostituire il capoverso "3-ter " con il seguente:
     
    «3-ter. In caso di violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, il contratto medesimo si trasforma in contratto a tempo indeterminato o, in alternativa, il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di accertare le responsabilità legate alle violazioni di cui al primo periodo e di rivalersi nei confronti dei dirigenti responsabili»;
     
  2. dopo il comma 1, inserire il seguente:
         
          «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma i del presente articolo, pari ad euro 5o milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva speciale » della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. ».