Legislatura 18ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 49 del 03/07/2019
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Il senatore DI NICOLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall'Italia e dalla Serbia nel dicembre 2013.
L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati dalla Commissione, ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi riguardanti il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale.
Ricorda che la nuova Intesa è destinata a superare l'attuale normativa bilaterale di settore, disciplinata da un Accordo ormai risalente e non esclusivo, sottoscritto nel novembre 2003 dal nostro Paese con l'Unione di Serbia e Montenegro. A seguito della dichiarazione di indipendenza del Montenegro nel 2006, infatti, Podgorica ha nel frattempo provveduto a sottoscrivere un nuovo accordo di cooperazione bilaterale in ambito militare con l'Italia, aspetto questo che ha indotto anche Belgrado e Roma a stipulare un nuovo accordo che disciplinasse in modo più completo ed esclusivo la cooperazione di settore.
Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 13 articoli, dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini adottati, ed enunciato principi e scopi dell'Intesa (articoli 1 e 2), disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed allo svolgimento di riunioni periodiche dei rappresentanti dei due Ministeri per l'elaborazione e l'approvazione di eventuali accordi specifici e programmi di cooperazione tra le Forze armate (articolo 3). Fra le aree di cooperazione, sono annoverati i settori della politica di difesa e sicurezza, della ricerca, dello sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni di mantenimento della pace e dell'assistenza umanitaria e della formazione dell'addestramento in campo militare (articolo 4). L'Accordo individua, quindi, le modalità di cooperazione, che consistono - fra le altre - in riunioni tra i rispettivi Ministri, Capi di stato maggiore della difesa, i loro vice e gli altri rappresentanti autorizzati, nonché nello scambio di esperienze, nelle consultazioni, nell'organizzazione di corsi ed esercitazioni militari e nella partecipazione ad operazioni umanitarie (articolo 5).
I successivi articoli disciplinano la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa (articolo 6), gli aspetti finanziari dell'Accordo, quelli relativi al risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalle attività in esso previste e quelli legati alla tutela della proprietà intellettuale (articoli 7-9).
Infine, l'Accordo definisce le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 10), i termini per la sua entrata in vigore (articolo 11), la possibilità di emendarne il contenuto (articolo 12), la durata e il termine (articolo 12).
Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in 1.979 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.
L'Accordo - conclude il relatore - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.