Legislatura 18ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 49 del 03/07/2019

(1223) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016

(Esame e rinvio)

 

Il presidente PETROCELLI (M5S), in sostituzione della senatrice Taverna, relatrice, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, illustra il disegno di legge in titolo, che reca la ratifica dell'Accordo fra l'Italia e l'Ecuador, sottoscritto nel luglio 2016, in materia di cooperazione di polizia. 

Ricorda innanzitutto che l'Ecuador è un Paese di quasi 17 milioni di abitanti, situato nella parte nord-occidentale del Sudamerica, stretto tra l'Oceano Pacifico e i confinanti Colombia e Perù, che vanta con l'Italia crescenti rapporti economici, anche in ragione della presenza di una nutrita comunità di cittadini ecuadoregni residenti nel territorio italiano, stimata in più di 80.000 persone.

L'intesa in esame, composta da un preambolo e da 11 articoli, sancisce l'impegno dei due Paesi ad intensificare la collaborazione bilaterale per prevenire, contrastare e condurre indagini sulla criminalità e sul crimine nelle sue varie forme, ponendosi essa stessa quale strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo.  

In particolare, l'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei e perfezionato per alcuni specifici aspetti della collaborazione di polizia, ricalca di massima nei contenuti altre intese della stessa natura già esaminate dalla nostra Commissione. L'intesa, dopo aver individuato nei rispettivi Ministeri dell'interno le autorità responsabili della sua attuazione (articolo 1), indica i settori della cooperazione bilaterale, relativi al crimine organizzato transnazionale, alla tratta di esseri umani, ai traffici di stupefacenti, di migranti, di armi e di beni culturali, alla ricerca dei latitanti, al riciclaggio e alla criminalità informativa (articolo 2). Il testo definisce, quindi, le modalità della cooperazione bilaterale (articolo 3), prevedendo lo scambio sistematico di informazioni, anche sui rispettivi strumenti legislativi, l'aggiornamento sulle minacce esercitate dalla criminalità organizzata, l'adozione di misure di coordinamento, l'esecuzione di richieste di assistenza, lo scambio di ufficiali di collegamento.

I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza (articolo 4) e per la loro esecuzione (articolo 6) e i casi per opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 5), ascrivibili a situazioni ritenute pregiudizievoli per la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due Parti. 

Un articolo specifico (articolo 7) è dedicato ai limiti circa l'uso dei dati personali trasmessi e delle informazioni sensibili scambiate, mentre gli articoli 8 e 9 disciplinano, rispettivamente, la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle competenti autorità delle due Parti e le modalità per la suddivisione delle spese e dei costi delle richieste.

Da ultimi, gli articoli 10 e 11 disciplinano le modalità per la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo, l'entrata in vigore, la cessazione e l'emendabilità del testo stesso.  

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli oneri economici complessivi per l'Italia sono stimati dall'articolo 3 in 166.779 euro annui a decorrere dal 2019.

L'Accordo - conclude il Presidente - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento europeo né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, dalla Convezione sulle sostanze psicotrope del 1988 e dalla Convenzione contro la criminalità organizzata del 2000, tutti strumenti giuridici adottati nell'ambito delle Nazioni Unite.

 

Il PRESIDENTE apre la discussione generale.

 

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.