Legislatura 18ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 49 del 03/07/2019
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Il senatore CIAMPOLILLO (M5S), relatore, introduce il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali nell'ottobre 2016.
Ricorda, innanzitutto, che il Protocollo di Montreal, adottato nel 1987 in attuazione della Convenzione di Vienna del 1985 per la protezione dello strato di ozono, ratificato ad oggi da 198 Paesi ed entrato in vigore nel gennaio 1989, è lo strumento operativo del Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) per la protezione dell'ozono stratosferico. Il Protocollo, oltre a disciplinare i propri aspetti organizzativi assegnando funzioni decisorie alla Riunione delle Parti contraenti, stabilisce i termini di scadenza entro cui le Parti firmatarie si impegnano a contenere i livelli di produzione e di consumo delle sostanze dannose per la fascia d'ozono stratosferico, denominate ODS, quali halon, tetracloruro di carbonio (CTC), clorofluorocarburi (CFC), idroclofluorocarburi (HCFC), tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile (BM), bromoclorometano (BCM). Il testo disciplina altresì anche gli scambi commerciali, la comunicazione dei dati di monitoraggio, l'attività di ricerca, lo scambio di informazioni e l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo. La Riunione delle Parti contraenti del Protocollo (MoP - Meeting of the Parties) è l'organo preposto a valutare la validità e l'efficacia delle misure di controllo imposte dal Protocollo, ad aggiornare le norme d'applicazione e, ove necessario, ad apportare delle modifiche al Protocollo attraverso decisioni, aggiustamenti ed emendamenti. Nell'ottobre del 2016, la Riunione delle Parti contraenti tenutasi a Kigali, in Ruanda, ha approvato l'emendamento al testo del Protocollo - entrato in vigore lo scorso 1 gennaio - relativo alla riduzione degli idrofluorocarburi (HFC) elencati in un apposito allegato, sostanze, utilizzate in particolare nei settori della refrigerazione e del condizionamento dell'aria, che pur non avendo un impatto sullo strato dell'ozono atmosferico, possono determinare un elevato potenziale di riscaldamento globale. Più in dettaglio l'emendamento al Protocollo adottato a Kigali, oggetto della ratifica odierna, oltre ad introdurre specifici dettagli in materia di riduzione graduale degli HFC, esplicita l'impegno ad applicare nei confronti di tali sostanze gli obblighi e le prescrizioni introdotti nell'ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e del relativo Protocollo di Kyoto. L'emendamento, in particolare, divide i Paesi in tre gruppi in funzione della data rispetto alla quale devono congelare la produzione e il consumo di HFC; per i Paesi sviluppati (Paesi A2), gli impegni di riduzione delle emissioni del 10 per cento rispetto alla loro quota base è previsto prendano avvio sin dal 2019, per concludersi nel 2036 con una riduzione complessiva pari all'85 per cento. Al termine delle varie fasi di riduzione, anche gli altri Paesi sono tenuti a consumare e produrre non più del 15-20 per cento rispetto alle loro rispettive quote base, rispettivamente entro l'anno 2045 per i Paesi in via di Sviluppo del Gruppo 1, ed entro il 2047 per Paesi in via di Sviluppo del Gruppo 2, fra cui vengono annoverati India, Iran, Pakistan e i Paesi arabi del Golfo. L'emendamento obbliga, inoltre, ciascuna Parte a istituire entro il 1° gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'emendamento, un sistema per il rilascio di licenze per l'importazione e l'esportazione degli HFC controllati dal Protocollo ed elencati in un apposito allegato, siano tali sostanze vergini, recuperate, riciclate o rigenerate.
La ratifica dell'emendamento in esame da parte dell'Italia, peraltro, non imporrà obblighi addizionali per le amministrazioni centrali e le imprese, dal momento che il sistema giuridico nazionale e dell'Unione europea risultano già conformi alle disposizioni introdotte dall'emendamento in ragione del fatto che il Regolamento (UE) 517/2014 ha introdotto misure persino più restrittive rispetto a quelle previste dall'emendamento medesimo.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, la relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica come l'emendamento di Kigali non comporti di per sé alcun onere aggiuntivo. Tuttavia, l'Italia è chiamata, a seguito della decisione assunta dalla Conferenza delle Parti tenutasi nel novembre 2017 di rifinanziare l'apposito Fondo Multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal, ad adeguare la quota del proprio contributo al Fondo, attualmente pari a 6,63 milioni di euro annui. L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica valuta, di conseguenza, gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento in 2.118.432 euro annui a decorrere dal 2019, ascrivibili - come detto - esclusivamente alla necessità di adeguare il contributo italiano al Fondo multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal. Il contributo complessivo dovuto dall'Italia come quota di partecipazione al meccanismo finanziario previsto dal Fondo è infatti pari a 8.751.822 euro annui.
In conclusione, il relatore evidenzia come il testo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.