Legislatura 18ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 49 del 03/07/2019
Azioni disponibili
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019
49ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Picchi.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(1225) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.
Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.
Dopo un breve intervento del senatore IWOBI (L-SP-PSd'Az), relatore, che dà conto del numero di militari italiani impegnati in Niger, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato allo stesso relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.
La Commissione approva.
(1260) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno.
Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Di Nicola a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.
La Commissione approva.
(1261) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno.
Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Lucidi a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.
La Commissione approva.
(1262) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno.
Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Pacifico a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.
La Commissione approva.
(1168) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016
(Esame e rinvio)
Il senatore AIROLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, che reca la ratifica di due Protocolli, sottoscritti nel 2016, alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944 - nota anche come Convenzione di Chicago - lo strumento giuridico internazionale preposto a stabilire i principi alla base dell'aviazione civile e del trasporto aereo mondiale e che disciplina altresì l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), l'organismo delle Nazioni Unite che riunisce le autorità per l'aviazione civile di 193 Paesi del mondo (dato aggiornato all'aprile 2019).
Ricorda che l'ICAO, che coordina e regolamenta il trasporto aereo internazionale mediante l'emanazione di regole e linee guida finalizzate alla standardizzazione del trasporto aereo mondiale al fine di sostenere un settore dell'aviazione civile sicuro, efficiente, economicamente sostenibile ed ecologicamente responsabile, ha, quali propri organi direttivi, l'Assemblea triennale, il Consiglio - che è l'organo direttivo permanente - la Commissione per la navigazione aerea - che è l'organo tecnico-direttivo composto da esperti qualificati nella tecnica e nella pratica aeronautica - e il Segretariato.
Al fine di consentire l'ampliamento del numero di seggi in seno al Consiglio e alla Commissione per la navigazione aerea e, quindi, di assicurare la più ampia rappresentatività globale all'interno degli organi di governo dell'Agenzia, l'Assemblea ICAO tenutasi nell'autunno 2016 ha adottato due appositi protocolli emendativi alla Convenzione istitutiva.
In particolare, il Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50, lettera a) della Convenzione, adottato ai sensi della procedura prevista dall'articolo 94 della Convenzione stessa, amplia da trentasei a quaranta il numero dei componenti del Consiglio.
A sua volta, il Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione, adottato anch'esso in modo conforme alla procedura prevista dall'articolo 94 della Convenzione stessa, estende da diciannove a ventuno il numero dei componenti della Commissione per la navigazione aerea.
Come si evince dalla relazione introduttiva al disegno di legge non si tratta della prima modifica al numero dei componenti dei due organi direttivi dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; la crescita del traffico aereo internazionale e della sua importanza nell'economia degli Stati membri, infatti, ha reso progressivamente necessario equilibrare il grado di rappresentanza degli Stati membri in seno al Consiglio ed alla Commissione per la navigazione aerea, fino alla modifica più recente.
Il disegno di legge di ratifica dei due Protocolli alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalle disposizioni oggetto di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge - conclude il relatore - l'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
(1220) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016
(Esame e rinvio)
Il senatore CIAMPOLILLO (M5S), relatore, introduce il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali nell'ottobre 2016.
Ricorda, innanzitutto, che il Protocollo di Montreal, adottato nel 1987 in attuazione della Convenzione di Vienna del 1985 per la protezione dello strato di ozono, ratificato ad oggi da 198 Paesi ed entrato in vigore nel gennaio 1989, è lo strumento operativo del Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) per la protezione dell'ozono stratosferico. Il Protocollo, oltre a disciplinare i propri aspetti organizzativi assegnando funzioni decisorie alla Riunione delle Parti contraenti, stabilisce i termini di scadenza entro cui le Parti firmatarie si impegnano a contenere i livelli di produzione e di consumo delle sostanze dannose per la fascia d'ozono stratosferico, denominate ODS, quali halon, tetracloruro di carbonio (CTC), clorofluorocarburi (CFC), idroclofluorocarburi (HCFC), tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile (BM), bromoclorometano (BCM). Il testo disciplina altresì anche gli scambi commerciali, la comunicazione dei dati di monitoraggio, l'attività di ricerca, lo scambio di informazioni e l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo. La Riunione delle Parti contraenti del Protocollo (MoP - Meeting of the Parties) è l'organo preposto a valutare la validità e l'efficacia delle misure di controllo imposte dal Protocollo, ad aggiornare le norme d'applicazione e, ove necessario, ad apportare delle modifiche al Protocollo attraverso decisioni, aggiustamenti ed emendamenti. Nell'ottobre del 2016, la Riunione delle Parti contraenti tenutasi a Kigali, in Ruanda, ha approvato l'emendamento al testo del Protocollo - entrato in vigore lo scorso 1 gennaio - relativo alla riduzione degli idrofluorocarburi (HFC) elencati in un apposito allegato, sostanze, utilizzate in particolare nei settori della refrigerazione e del condizionamento dell'aria, che pur non avendo un impatto sullo strato dell'ozono atmosferico, possono determinare un elevato potenziale di riscaldamento globale. Più in dettaglio l'emendamento al Protocollo adottato a Kigali, oggetto della ratifica odierna, oltre ad introdurre specifici dettagli in materia di riduzione graduale degli HFC, esplicita l'impegno ad applicare nei confronti di tali sostanze gli obblighi e le prescrizioni introdotti nell'ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e del relativo Protocollo di Kyoto. L'emendamento, in particolare, divide i Paesi in tre gruppi in funzione della data rispetto alla quale devono congelare la produzione e il consumo di HFC; per i Paesi sviluppati (Paesi A2), gli impegni di riduzione delle emissioni del 10 per cento rispetto alla loro quota base è previsto prendano avvio sin dal 2019, per concludersi nel 2036 con una riduzione complessiva pari all'85 per cento. Al termine delle varie fasi di riduzione, anche gli altri Paesi sono tenuti a consumare e produrre non più del 15-20 per cento rispetto alle loro rispettive quote base, rispettivamente entro l'anno 2045 per i Paesi in via di Sviluppo del Gruppo 1, ed entro il 2047 per Paesi in via di Sviluppo del Gruppo 2, fra cui vengono annoverati India, Iran, Pakistan e i Paesi arabi del Golfo. L'emendamento obbliga, inoltre, ciascuna Parte a istituire entro il 1° gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'emendamento, un sistema per il rilascio di licenze per l'importazione e l'esportazione degli HFC controllati dal Protocollo ed elencati in un apposito allegato, siano tali sostanze vergini, recuperate, riciclate o rigenerate.
La ratifica dell'emendamento in esame da parte dell'Italia, peraltro, non imporrà obblighi addizionali per le amministrazioni centrali e le imprese, dal momento che il sistema giuridico nazionale e dell'Unione europea risultano già conformi alle disposizioni introdotte dall'emendamento in ragione del fatto che il Regolamento (UE) 517/2014 ha introdotto misure persino più restrittive rispetto a quelle previste dall'emendamento medesimo.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, la relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica come l'emendamento di Kigali non comporti di per sé alcun onere aggiuntivo. Tuttavia, l'Italia è chiamata, a seguito della decisione assunta dalla Conferenza delle Parti tenutasi nel novembre 2017 di rifinanziare l'apposito Fondo Multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal, ad adeguare la quota del proprio contributo al Fondo, attualmente pari a 6,63 milioni di euro annui. L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica valuta, di conseguenza, gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento in 2.118.432 euro annui a decorrere dal 2019, ascrivibili - come detto - esclusivamente alla necessità di adeguare il contributo italiano al Fondo multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal. Il contributo complessivo dovuto dall'Italia come quota di partecipazione al meccanismo finanziario previsto dal Fondo è infatti pari a 8.751.822 euro annui.
In conclusione, il relatore evidenzia come il testo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
(1223) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016
(Esame e rinvio)
Il presidente PETROCELLI (M5S), in sostituzione della senatrice Taverna, relatrice, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, illustra il disegno di legge in titolo, che reca la ratifica dell'Accordo fra l'Italia e l'Ecuador, sottoscritto nel luglio 2016, in materia di cooperazione di polizia.
Ricorda innanzitutto che l'Ecuador è un Paese di quasi 17 milioni di abitanti, situato nella parte nord-occidentale del Sudamerica, stretto tra l'Oceano Pacifico e i confinanti Colombia e Perù, che vanta con l'Italia crescenti rapporti economici, anche in ragione della presenza di una nutrita comunità di cittadini ecuadoregni residenti nel territorio italiano, stimata in più di 80.000 persone.
L'intesa in esame, composta da un preambolo e da 11 articoli, sancisce l'impegno dei due Paesi ad intensificare la collaborazione bilaterale per prevenire, contrastare e condurre indagini sulla criminalità e sul crimine nelle sue varie forme, ponendosi essa stessa quale strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo.
In particolare, l'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei e perfezionato per alcuni specifici aspetti della collaborazione di polizia, ricalca di massima nei contenuti altre intese della stessa natura già esaminate dalla nostra Commissione. L'intesa, dopo aver individuato nei rispettivi Ministeri dell'interno le autorità responsabili della sua attuazione (articolo 1), indica i settori della cooperazione bilaterale, relativi al crimine organizzato transnazionale, alla tratta di esseri umani, ai traffici di stupefacenti, di migranti, di armi e di beni culturali, alla ricerca dei latitanti, al riciclaggio e alla criminalità informativa (articolo 2). Il testo definisce, quindi, le modalità della cooperazione bilaterale (articolo 3), prevedendo lo scambio sistematico di informazioni, anche sui rispettivi strumenti legislativi, l'aggiornamento sulle minacce esercitate dalla criminalità organizzata, l'adozione di misure di coordinamento, l'esecuzione di richieste di assistenza, lo scambio di ufficiali di collegamento.
I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza (articolo 4) e per la loro esecuzione (articolo 6) e i casi per opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 5), ascrivibili a situazioni ritenute pregiudizievoli per la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due Parti.
Un articolo specifico (articolo 7) è dedicato ai limiti circa l'uso dei dati personali trasmessi e delle informazioni sensibili scambiate, mentre gli articoli 8 e 9 disciplinano, rispettivamente, la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle competenti autorità delle due Parti e le modalità per la suddivisione delle spese e dei costi delle richieste.
Da ultimi, gli articoli 10 e 11 disciplinano le modalità per la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo, l'entrata in vigore, la cessazione e l'emendabilità del testo stesso.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli oneri economici complessivi per l'Italia sono stimati dall'articolo 3 in 166.779 euro annui a decorrere dal 2019.
L'Accordo - conclude il Presidente - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento europeo né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, dalla Convezione sulle sostanze psicotrope del 1988 e dalla Convenzione contro la criminalità organizzata del 2000, tutti strumenti giuridici adottati nell'ambito delle Nazioni Unite.
Il PRESIDENTE apre la discussione generale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
(1263) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il senatore DI NICOLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall'Italia e dalla Serbia nel dicembre 2013.
L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati dalla Commissione, ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi riguardanti il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale.
Ricorda che la nuova Intesa è destinata a superare l'attuale normativa bilaterale di settore, disciplinata da un Accordo ormai risalente e non esclusivo, sottoscritto nel novembre 2003 dal nostro Paese con l'Unione di Serbia e Montenegro. A seguito della dichiarazione di indipendenza del Montenegro nel 2006, infatti, Podgorica ha nel frattempo provveduto a sottoscrivere un nuovo accordo di cooperazione bilaterale in ambito militare con l'Italia, aspetto questo che ha indotto anche Belgrado e Roma a stipulare un nuovo accordo che disciplinasse in modo più completo ed esclusivo la cooperazione di settore.
Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 13 articoli, dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini adottati, ed enunciato principi e scopi dell'Intesa (articoli 1 e 2), disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed allo svolgimento di riunioni periodiche dei rappresentanti dei due Ministeri per l'elaborazione e l'approvazione di eventuali accordi specifici e programmi di cooperazione tra le Forze armate (articolo 3). Fra le aree di cooperazione, sono annoverati i settori della politica di difesa e sicurezza, della ricerca, dello sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni di mantenimento della pace e dell'assistenza umanitaria e della formazione dell'addestramento in campo militare (articolo 4). L'Accordo individua, quindi, le modalità di cooperazione, che consistono - fra le altre - in riunioni tra i rispettivi Ministri, Capi di stato maggiore della difesa, i loro vice e gli altri rappresentanti autorizzati, nonché nello scambio di esperienze, nelle consultazioni, nell'organizzazione di corsi ed esercitazioni militari e nella partecipazione ad operazioni umanitarie (articolo 5).
I successivi articoli disciplinano la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa (articolo 6), gli aspetti finanziari dell'Accordo, quelli relativi al risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalle attività in esso previste e quelli legati alla tutela della proprietà intellettuale (articoli 7-9).
Infine, l'Accordo definisce le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 10), i termini per la sua entrata in vigore (articolo 11), la possibilità di emendarne il contenuto (articolo 12), la durata e il termine (articolo 12).
Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in 1.979 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.
L'Accordo - conclude il relatore - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 15,25.