Legislatura 18ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 48 del 25/06/2019
Azioni disponibili
(1085) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018
(Esame e rinvio)
Il presidente PETROCELLI (M5S), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo inerente la cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto tra l'Italia e la Repubblica di Corea nell'ottobre 2018.
L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati dalla nostra Commissione, risponde all'esigenza di fissare la cornice giuridica entro cui incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, già avviata nel 1998 con l'entrata in vigore di un Memorandum d'intesa in materia, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.
Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 10 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le aree e le modalità di gestione della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare all'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, agli scambi di esperienze tra esperti e alla partecipazione a corsi ed esercitazioni militari. Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverate le aree della politica di sicurezza e difesa, della ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per la difesa, della sanità militare, dell'industria della difesa e della logistica (articolo 2).
I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione (articolo 3), le questioni relative al risarcimento di eventuali danni provocati dal personale (articolo 4), la protezione della proprietà intellettuale (articolo 5), nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 6).
L'Accordo definisce, quindi, le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 7), l'entrata in vigore (articolo 8), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 9), la durata (articolo 10).
Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li quantifica in 2.072 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.
L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il PRESIDENTE apre quindi la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.