Legislatura 18ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 48 del 25/06/2019
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(1084) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016
(Esame e rinvio)
Il senatore VESCOVI (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo inerente la cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto tra l'Italia e l'Uruguay fra il novembre e il dicembre 2016.
Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo era già stato esaminato nel dicembre 2017 dalla Commissione esteri del Senato (Atto Senato n. 2968), ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della XVII legislatura.
L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati nelle scorse legislature dalla nostra Commissione, risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.
Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di XIII articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo I), individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari. Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverati i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare (articolo II).
Le categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione sono navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, in particolare per motivi legati a scopi di ricerca scientifica, allo scambio di esperienze, alla reciproca produzione e modernizzazione di servizi tecnici, al supporto alle industrie della difesa (articolo III).
I successivi articoli disciplinano gli aspetti giurisdizionali dell'Accordo (articolo IV), le questioni relative alla responsabilità civile per danni arrecati a terzi (articolo V), gli aspetti finanziari (articolo VI) e quelli legati alla proprietà intellettuale (articolo VII), nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo VIII).
L'Accordo definisce, quindi, le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo IX), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo X), la durata e l'eventuale denuncia (articolo XI), e l'entrata in vigore (articolo XII).
Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica in 5.648 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.
L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.