Legislatura 18ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 48 del 25/06/2019
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(1079) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016
(Esame e rinvio)
Il senatore FERRARA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo inerente la cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto tra l'Italia e la Mongolia nel maggio 2016.
Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo era già stato esaminato nel dicembre 2017 dalla Commissione esteri del Senato (Atto Senato n. 2970), ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della XVII legislatura.
L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati nelle scorse legislature dalla Commissione, risponde all'esigenza di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.
Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari (articolo 2). Fra i campi di cooperazione, sono annoverati i settori della politica di sicurezza e di difesa, della ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per la difesa, delle operazioni di assistenza umanitaria e di mantenimento della pace, dello scambio di informazioni, della formazione in campo militare e della sanità militare.
I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari dell'Accordo (articolo 3), quelli giurisdizionali (articolo 4) e le questioni relative al risarcimento dei danni (articolo 5).
Il testo identifica, quindi, le categorie di armamenti interessate da una possibile cooperazione bilaterale, che comprendono - fra le altre - navi, aeromobili, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, prevedendo l'impegno delle Parti a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito senza il preventivo benestare della Parte cedente (articolo 6).
L'Accordo disciplina altresì la regolamentazione della proprietà intellettuale (articolo 7) e le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 8).
Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica in 5.358 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.
L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.