Legislatura 18ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 48 del 25/06/2019

 

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE    (3ª)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019

48ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

PETROCELLI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Merlo.   

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1138) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

 

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Candura a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

 

La Commissione approva.

 

(1170) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

 

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Pacifico a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

 

La Commissione approva.

 

(1307) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)  

 

       Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno.

 

     Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Emanuele Pellegrini a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

 

La Commissione approva.

 

(1308) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)  

 

       Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno.

 

     Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Vescovi a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

 

La Commissione approva.

 

  (1079) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016

(Esame e rinvio)

 

     Il senatore FERRARA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo inerente la cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto tra l'Italia e la Mongolia nel maggio 2016.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo era già stato esaminato nel dicembre 2017 dalla Commissione esteri del Senato (Atto Senato n. 2970), ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della XVII legislatura.

L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati nelle scorse legislature dalla Commissione, risponde all'esigenza di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari (articolo 2).  Fra i campi di cooperazione, sono annoverati i settori della politica di sicurezza e di difesa, della ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per la difesa, delle operazioni di assistenza umanitaria e di mantenimento della pace, dello scambio di informazioni, della formazione in campo militare e della sanità militare.

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari dell'Accordo (articolo 3), quelli giurisdizionali (articolo 4) e le questioni relative al risarcimento dei danni (articolo 5).

Il testo identifica, quindi, le categorie di armamenti interessate da una possibile cooperazione bilaterale, che comprendono - fra le altre - navi, aeromobili, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, prevedendo l'impegno delle Parti a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito senza il preventivo benestare della Parte cedente (articolo 6).

L'Accordo disciplina altresì la regolamentazione della proprietà intellettuale (articolo 7) e le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 8).

Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica in 5.358 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

 

(1084) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016

(Esame e rinvio)

 

Il senatore VESCOVI (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo inerente la cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto tra l'Italia e l'Uruguay fra il novembre e il dicembre 2016.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo era già stato esaminato nel dicembre 2017 dalla Commissione esteri del Senato (Atto Senato n. 2968), ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della XVII legislatura.

L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati nelle scorse legislature dalla nostra Commissione, risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di XIII articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo I), individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari.  Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverati i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare (articolo II).

Le categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione sono navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, in particolare per motivi legati a scopi di ricerca scientifica, allo scambio di esperienze, alla reciproca produzione e modernizzazione di servizi tecnici, al supporto alle industrie della difesa (articolo III).

 I successivi articoli disciplinano gli aspetti giurisdizionali dell'Accordo (articolo IV), le questioni relative alla responsabilità civile per danni arrecati a terzi (articolo V), gli aspetti finanziari (articolo VI) e quelli legati alla proprietà intellettuale (articolo VII), nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo VIII).

L'Accordo definisce, quindi, le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo IX), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo X), la durata e l'eventuale denuncia (articolo XI), e l'entrata in vigore (articolo XII).

Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica in 5.648 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

 

(1085) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018

(Esame e rinvio)

 

Il presidente  PETROCELLI (M5S), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo inerente la cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto tra l'Italia e la Repubblica di Corea nell'ottobre 2018.

L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati dalla nostra Commissione, risponde all'esigenza di fissare la cornice giuridica entro cui incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, già avviata nel 1998 con l'entrata in vigore di un Memorandum d'intesa in materia, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 10 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le aree e le modalità di gestione della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare all'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, agli scambi di esperienze tra esperti e alla partecipazione a corsi ed esercitazioni militari. Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverate le aree della politica di sicurezza e difesa, della ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per la difesa, della sanità militare, dell'industria della difesa e della logistica (articolo 2).

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione (articolo 3), le questioni relative al risarcimento di eventuali danni provocati dal personale (articolo 4), la protezione della proprietà intellettuale (articolo 5), nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 6).

L'Accordo definisce, quindi, le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 7), l'entrata in vigore (articolo 8), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 9), la durata (articolo 10).

Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li quantifica in 2.072 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

 

Il PRESIDENTE apre quindi la discussione generale  e rinvia il seguito dell'esame.

 

(1225) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio) 

 

Il senatore IWOBI (L-SP-PSd'Az), relatore, introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall'Italia e dal Niger nel settembre 2017.

Ricorda innanzitutto che il Niger, Paese di oltre 20 milioni di abitanti, occupa un'area di notevole importanza strategica per il controllo dei flussi migratori provenienti dalla fascia sub-sahariana in direzione della confinante Libia. Dopo un periodo di instabilità e fragilità istituzionale, a partire dalle elezioni presidenziali del 2011 che hanno decretato la vittoria del leader dell'opposizione Mahamadou Issoufou, il Niger - che è una repubblica semipresidenziale ai sensi della Costituzione promulgata nel novembre 2010 - ha iniziato un processo di stabilizzazione e di democratizzazione, proseguito anche con le elezioni generali del 2016 che hanno confermato lo stesso Issoufou quale presidente e consentito al suo partito – il Partito Nigerino per la Democrazia e il Socialismo (PNDS Tarayya) – di conquistare la maggioranza dei seggi dell'Assemblea nazionale, il locale Parlamento monocamerale.

Rammenta che nel Paese africano è dispiegata la "Missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger" (MISIN), nell'ambito dell'impegno congiunto europeo e statunitense per la stabilizzazione dell'area e il rafforzamento delle capacità di controllo del territorio delle autorità nigeriane e dei Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso), nonché per l'incremento delle capacità volte a contrastare il fenomeno dei traffici illegali e le minacce alla sicurezza. La Missione, che intende concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio e di sviluppo della componente aerea del Niger, prevede uno sviluppo progressivo fino ad impiego massimo di 470 militari, 130 mezzi terrestri e 2 mezzi aerei; la consistenza attuale del personale militare italiano presente in loco è di circa 40 unità, impiegate in attività di collegamento. Il rallentamento nel dispiegamento del personale e dei mezzi è imputabile alle autorità nigerine principalmente per ragioni politiche interne connesse alla particolare sensibilità dell'opinione pubblica locale in merito alla presenza di contingenti stranieri all'interno dei confini nazionali, autorità che hanno tuttavia ribadito, nell'ambito di colloqui bilaterali, sia a livello politico sia a livello militare, il valore strategico della collaborazione con l'Italia, soprattutto per il contrasto alla migrazione irregolare.

L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato dalla Commissione e che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano, ha lo scopo d'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi nel settore della difesa, sulla base dei princìpi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti, delineando una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate per consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca su questioni di interesse comune relative alla sicurezza, quali la lotta all'immigrazione irregolare, al terrorismo e ai traffici illegali.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità attuative e i campi della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari. Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverati i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni di mantenimento della pace e dell'assistenza umanitaria, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare (articolo 2). Lo svolgimento delle attività di cooperazione è subordinato alla disponibilità finanziaria delle Parti, che sosterranno ciascuna le spese di propria competenza (articolo 3). I successivi articoli disciplinano gli aspetti giurisdizionali dell'Accordo (articolo 4), le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (articolo 5), la cooperazione nel campo dei prodotti per la difesa (articolo 6), gli aspetti legati alla tutela della proprietà intellettuale (articolo7), nonché le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 8). L'Accordo definisce quindi le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), i termini per la sua entrata in vigore (articolo 10), la possibilità di emendarne o di integrarli i contenuti mediante la stipula di protocolli aggiuntivi, revisioni e programmi (articolo 11), la durata e il termine (articolo 12).

Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in 5.140 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione generale di cui all'articolo 2 dell'Accordo. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

 

         Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

 

La seduta termina alle ore 15,50.