Legislatura 18ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 29 del 11/06/2019

(1263) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

 

La relatrice DONNO (M5S) osserva che il disegno di legge in titolo autorizza alla ratifica di un accordo di cooperazione nel settore della difesa  fra Italia e Serbia, stipulato per sostituire il precedente Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa del 19 novembre 2003, ratificato con legge 9 dicembre 2005, n. 276 ed entrato in vigore nel 2006.

L'Accordo intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, in particolare per quanto  riguarda il campo addestrativo, tecnologico ed industriale, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale.

Rammenta quindi le evoluzioni storiche degli accordi sottoscritti dall'Italia nella regione. Il quadro normativo tra Italia e Serbia risulta infatti tuttora delineato da un Accordo sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003, ratificato ai sensi della legge n. 276 del 2005, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006. Tale accordo ricomprendeva anche il Montenegro, all'epoca facente parte della federazione serba. Successivamente, però, come noto, a seguito del referendum del 2006, il Montenegro ha dichiarato la propria indipendenza dalla Serbia e ha successivamente sottoscritto un nuovo Accordo, firmato il 14 settembre 2011,   ratificato con la legge n. 213 del 2015 ed entrato in vigore dal 5 febbraio 2016. Con l'entrata in vigore del presente Accordo cesserà pertanto la vigenza del precedente, stipulato anche con il Montenegro.

Osserva quindi che l'accordo si compone di un preambolo e di 13 articoli.

In particolare, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini adottati nel testo.

L'articolo 2 indica quindi  i principi e gli scopi, sintetizzabili in reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, all'ordinamento europeo. L'oratrice ricorda, sul punto, che la Serbia ha presentato domanda di adesione all'Unione europea nel dicembre 2009 e che, nel marzo 2012, quando Belgrado e Pristina hanno raggiunto un accordo sulla rappresentazione regionale del Kosovo, alla Serbia è stato riconosciuto lo status di paese candidato.

L'articolo 3, disciplina quindi gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi. In particolare, i rappresentanti dei due Ministeri si potranno riunire con cadenza annuale, alternativamente in Italia e in Serbia, al fine di elaborare e di approvare accordi specifici nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi.

L'articolo 4 individua le aree di cooperazione: politica di difesa e sicurezza; ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa; supporto logistico; esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari; organizzazione delle Forze armate, amministrazione e gestione delle risorse umane; protezione ambientale; formazione e addestramento in campo militare; polizia  e sanità militare.

L'articolo 5 individua le modalità di cooperazione che includono, ma non si limitano a: incontri tra Ministri della difesa, Capi di Stato Maggiore, loro vice e altri rappresentanti autorizzati; scambi di esperienze fra esperti delle Parti; dibattiti, consultazioni, convegni, seminari, corsi ed esercitazioni militari; partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace

L'articolo 6 riveste particolare importanza per la competenza della Commissione, regolando la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa. Si stabilisce, nel dettaglio, che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dalle Parti. Inoltre i due Paesi si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito senza il consenso scritto della Parte cedente. Restano sempre salvi, come peraltro precisato dalla relazione illustrativa che accompagnava il testo presentato in prima lettura, i divieti imposti dalla legge n. 185 del 1990, nelle more della prossima adesione della Serbia all'Unione europea, che la faranno accedere al sistema di scambi previsto all'interno dell'Unione Europea.

Gli articoli da 7 a 13 regolano, come di consueto, gli aspetti finanziari, il risarcimento di eventuali danni, la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti, la risoluzione delle controversie, l'entrata in vigore dell'Accordo e le modalità di adozione di emendamenti al testo nonché, da ultimo, la durata (prevista a tempo indeterminato, fino a quando una delle Parti non decida di denunciarlo).

L'oratrice rileva, altresì, che il testo dell'Accordo non reca disposizioni sulla giurisdizione da applicare al personale. Ciò in considerazione dell'adesione, avvenuta il 3 ottobre 2015, della Serbia all'Accordo NATO denominato "Partenariato per la Pace", che già garantisce, in materia di giurisdizione penale, il personale ospitato impiegato nel territorio di un altro Stato. Inoltre a differenza di molti altri accordi simili, il presente non contiene articoli né clausole sui diritti di giurisdizione sul personale né sulla segretezza dell'informazione.

Con riferimento al testo del disegno di legge di ratifica, rileva quindi che si compone di 5 articoli: autorizzazione alla ratifica (articolo 1), ordine di esecuzione (articolo 2), copertura finanziaria (articolo 3) clausola d'invarianza finanziaria (articolo 4) ed entrata in vigore immediata (articolo 5). Il testo risulta corredato, altresì da una relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dichiarazione di esclusione dall'analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

Gli oneri, individuati dall'articolo 3 del disegno di legge, discendono dall'attuazione dell'articolo 3, comma 4 dell'Accordo, ovvero dall'organizzazione di eventuali consultazioni per l'elaborazione ed approvazione di accordi specifici ad integrazione e completamento dell'Accordo o programmi di cooperazione fra le Forze armate dei due Paesi. La relazione tecnica specifica che le spese da sostenere per l'invio di due rappresentanti nazionali a Belgrado per tre giorni ammonterebbero a 1.979 € annuali ad anni alterni. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2019, a tal scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.  Si precisa, tra l'altro, che dagli impegni discendenti dalle attività di cui all'articolo 5 e 7 (modalità di cooperazione e suddivisione delle spese) non discenderanno nuovi oneri. Per quanto riguarda, invece, le attività di cui agli articoli 7, comma 1, numero 2 e l'articolo 8, essendo oneri eventuali, si precisa che non è possibile la quantificazione anticipata.

Le prescrizioni dell'articolo 6 sulla cooperazione nel campo dei materiali d'armamento, essendo "mero elemento di definizione della cornice giuridica" di regolamentazione del futuro procurement militare, non comportano oneri.

Qualora vengano stipulati nuovi accordi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e qualora da essi dovessero discendere nuovi oneri, sarà necessario provvedere all'autorizzazione di maggiore spesa tramite un nuovo provvedimento legislativo.

Nel sottolineare l'avviso positivo della propria parte politica sul testo dell'Accordo, propone alla commissione una bozza di parere favorevole.

 

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole della relatrice viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

 

 

La seduta termina alle ore 17,30.