Legislatura 18ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 29 del 11/06/2019

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd'Az) illustra l'Accordo in titolo, osservando preliminarmente cheil disegno di legge di ratifica è già stato licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Osserva inoltre che l'Accordo riveste particolare importanza per l'Italia. In particolare, il Niger, dopo un periodo di forte instabilità politica, si è incamminato verso un delicato processo di stabilizzazione e democratizzazione a partire dalle elezioni presidenziali del 2011. Allo stesso tempo, il territorio di quel Paese è diventato un punto nevralgico per la gestione dei flussi migratori e per il contrasto al traffico di esseri umani. L'Italia, come abbiamo appena visto nel corso dell'esame della proroga della partecipazione alle missioni internazionali, impegna in Niger un contingente composto da un numero massimo di 290 unità di personale e 160 mezzi terrestri, nell'ambito di un accordo bilaterale volto a rafforzare il controllo delle autorità locali sul territorio.

Con riferimento al contenuto, osserva che l'articolo 1 contiene i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che ha come obiettivo quello di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e interesse reciproco,

I successivi articoli attribuiscono ai rispettivi Ministeri della difesa la responsabilità dell'elaborazione dei piani e dell'organizzazione delle attività di cooperazione. Vengono, inoltre, enunciati i campi e le modalità della cooperazione che sono quelli tradizionalmente previsti da questo tipo di accordi, e sono regolati gli aspetti finanziari, le questioni attinenti alla giurisdizione (particolarmente delicate in questo caso, vista la vigenza della pena capitale o di altre pene contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano) e il risarcimento dei danni.  

L'Accordo enumera altresì le categorie di armamenti previsti nella cooperazione nel campo dei prodotti della difesa e stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei prodotti indicati potrà realizzarsi e mediante operazioni dirette tra i due Stati, o tra società private autorizzate dai rispettivi Governi, che si impegnano a non riesportare quanto acquisito a paesi terzi, senza il preventivo assenso della Parte cedente.  Anche in questo caso l'approvvigionamento e la riesportazione dovranno essere effettuati in accordo con i princìpi stabiliti dalla legge n. 185 del 1990.

Dopo aver segnalato che nel corso dell'esame in prima lettura l'omologa Commissione difesa della Camera si è pronunciata favorevolmente sul testo dell'Accordo, senza formulare osservazioni, propone alla Commissione una bozza di parere favorevole.

 

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.