Legislatura 18ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 29 del 11/06/2019
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IN SEDE CONSULTIVA
(1079) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice DONNO (M5S) osserva che il testo dell’Accordo è formato da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli:
Nel dettaglio l'articolo 1 disciplina le finalità dell’accordo bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione. In particolare, la finalizzazione dell'Accordo contribuirà al rafforzamento delle relazioni già esistenti tra i due Paesi, anche in ambito culturale e, specialmente, economico e tecnico, atteso che l'Italia è uno dei principali partner economici della Mongolia, la cui economia si basa principalmente sullo sfruttamento di ingenti risorse naturali e minerarie.
La cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi in: la politica di sicurezza e difesa; ricerca e sviluppo; supporto ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni di mantenimento della pace; organizzazione e impiego delle Forze armate; ambiente; formazione e addestramento; sanità, storia e sport militare. Sono definite altresì le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata.
Nell'articolo 6 si dispone poi che la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa possa avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e limitatamente ad alcune seguenti categorie di armamenti (tra cui navi, aeromobili, elicotteri, carri, razzi, missili, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e materiali blindati, nonché materiali specifici per l'addestramento militare. Il reciproco approvvigionamento dei materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente e, in ogni caso, in accordo ai princìpi di cui alla legge n. 185 del 1990.
Ci sono poi disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, sul trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, e sulle controversie interpretative.
Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica , d'iniziativa governativa, esso si compone di 5 articoli: autorizzazione alla ratifica (articolo 1), ordine di esecuzione (articolo 2), copertura finanziaria (articolo 3) clausola di invarianza finanziaria (articolo 4) ed entrata in vigore immediata (articolo 5).
Il disegno di legge è altresì corredato da una relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dalla dichiarazione di esclusione dall'analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) in quanto disegno di legge di ratifica di un trattato internazionale.
Gli oneri, individuati dall'articolo 3 del disegno di legge, discendono dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) dell'Accordo, che dà alle Parti la facoltà di organizzare eventuali consultazioni per elaborare e definire le misure di attuazione del documento. La relazione tecnica specifica che le spese da sostenere per l'invio di due rappresentanti nazionali a Ulan Bator per tre giorni ammonterebbero a 5.358 euro annui ad anni alterni(coprendo solo le missioni all'estero). Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2019, a tal scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Si precisa, tra l'altro, che dagli ulteriori impegni derivanti dalle attività di cui all'articolo 2 (escluse le suddette) e dall'articolo 3 non discenderanno nuovi oneri. Dalle attività derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b); articolo 3, paragrafo 2 e dall'articolo 5 possono discendere oneri eventuali, pertanto non quantificabili anticipatamente, per i quali si potrà provvedere con apposito provvedimento ad hoc.
Le prescrizioni dell'articolo 6 dell'Accordo sulla cooperazione nel campo dei materiali d'armamento, costituendo "meri elementi di definizione della cornice giuridica" di regolamentazione del futuro procurement militare, non comportano oneri.
Qualora venissero stipulati protocolli aggiuntivi o approvati emendamenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 e qualora da essi dovessero discendere nuovi oneri, sarà necessario provvedere all'autorizzazione di maggiore spesa tramite un nuovo provvedimento legislativo.
Secondo quanto riportato dall'analisi tecnico-normativa, il provvedimento risponde all'impegno assunto dal Governo italiano con quello della Mongolia ed è compatibile con l'ordinamento italiano, europeo ed internazionale.
Infine, nella misura in cui l'articolo 4 dell'accordo attribuisce giurisdizione allo Stato inviante su alcuni reati commessi nello Stato ospitante, l'intervento normativo integra l'ordinamento penale italiano.
Conclude proponendo alla Commissione una bozza di parere favorevole.
Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole della relatrice, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.
(1225) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il senatore CANDURA (L-SP-PSd'Az) illustra l'Accordo in titolo, osservando preliminarmente cheil disegno di legge di ratifica è già stato licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati.
Osserva inoltre che l'Accordo riveste particolare importanza per l'Italia. In particolare, il Niger, dopo un periodo di forte instabilità politica, si è incamminato verso un delicato processo di stabilizzazione e democratizzazione a partire dalle elezioni presidenziali del 2011. Allo stesso tempo, il territorio di quel Paese è diventato un punto nevralgico per la gestione dei flussi migratori e per il contrasto al traffico di esseri umani. L'Italia, come abbiamo appena visto nel corso dell'esame della proroga della partecipazione alle missioni internazionali, impegna in Niger un contingente composto da un numero massimo di 290 unità di personale e 160 mezzi terrestri, nell'ambito di un accordo bilaterale volto a rafforzare il controllo delle autorità locali sul territorio.
Con riferimento al contenuto, osserva che l'articolo 1 contiene i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che ha come obiettivo quello di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e interesse reciproco,
I successivi articoli attribuiscono ai rispettivi Ministeri della difesa la responsabilità dell'elaborazione dei piani e dell'organizzazione delle attività di cooperazione. Vengono, inoltre, enunciati i campi e le modalità della cooperazione che sono quelli tradizionalmente previsti da questo tipo di accordi, e sono regolati gli aspetti finanziari, le questioni attinenti alla giurisdizione (particolarmente delicate in questo caso, vista la vigenza della pena capitale o di altre pene contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano) e il risarcimento dei danni.
L'Accordo enumera altresì le categorie di armamenti previsti nella cooperazione nel campo dei prodotti della difesa e stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei prodotti indicati potrà realizzarsi e mediante operazioni dirette tra i due Stati, o tra società private autorizzate dai rispettivi Governi, che si impegnano a non riesportare quanto acquisito a paesi terzi, senza il preventivo assenso della Parte cedente. Anche in questo caso l'approvvigionamento e la riesportazione dovranno essere effettuati in accordo con i princìpi stabiliti dalla legge n. 185 del 1990.
Dopo aver segnalato che nel corso dell'esame in prima lettura l'omologa Commissione difesa della Camera si è pronunciata favorevolmente sul testo dell'Accordo, senza formulare osservazioni, propone alla Commissione una bozza di parere favorevole.
Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.
(1263) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice DONNO (M5S) osserva che il disegno di legge in titolo autorizza alla ratifica di un accordo di cooperazione nel settore della difesa fra Italia e Serbia, stipulato per sostituire il precedente Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa del 19 novembre 2003, ratificato con legge 9 dicembre 2005, n. 276 ed entrato in vigore nel 2006.
L'Accordo intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, in particolare per quanto riguarda il campo addestrativo, tecnologico ed industriale, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale.
Rammenta quindi le evoluzioni storiche degli accordi sottoscritti dall'Italia nella regione. Il quadro normativo tra Italia e Serbia risulta infatti tuttora delineato da un Accordo sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003, ratificato ai sensi della legge n. 276 del 2005, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006. Tale accordo ricomprendeva anche il Montenegro, all'epoca facente parte della federazione serba. Successivamente, però, come noto, a seguito del referendum del 2006, il Montenegro ha dichiarato la propria indipendenza dalla Serbia e ha successivamente sottoscritto un nuovo Accordo, firmato il 14 settembre 2011, ratificato con la legge n. 213 del 2015 ed entrato in vigore dal 5 febbraio 2016. Con l'entrata in vigore del presente Accordo cesserà pertanto la vigenza del precedente, stipulato anche con il Montenegro.
Osserva quindi che l'accordo si compone di un preambolo e di 13 articoli.
In particolare, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini adottati nel testo.
L'articolo 2 indica quindi i principi e gli scopi, sintetizzabili in reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, all'ordinamento europeo. L'oratrice ricorda, sul punto, che la Serbia ha presentato domanda di adesione all'Unione europea nel dicembre 2009 e che, nel marzo 2012, quando Belgrado e Pristina hanno raggiunto un accordo sulla rappresentazione regionale del Kosovo, alla Serbia è stato riconosciuto lo status di paese candidato.
L'articolo 3, disciplina quindi gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi. In particolare, i rappresentanti dei due Ministeri si potranno riunire con cadenza annuale, alternativamente in Italia e in Serbia, al fine di elaborare e di approvare accordi specifici nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi.
L'articolo 4 individua le aree di cooperazione: politica di difesa e sicurezza; ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa; supporto logistico; esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari; organizzazione delle Forze armate, amministrazione e gestione delle risorse umane; protezione ambientale; formazione e addestramento in campo militare; polizia e sanità militare.
L'articolo 5 individua le modalità di cooperazione che includono, ma non si limitano a: incontri tra Ministri della difesa, Capi di Stato Maggiore, loro vice e altri rappresentanti autorizzati; scambi di esperienze fra esperti delle Parti; dibattiti, consultazioni, convegni, seminari, corsi ed esercitazioni militari; partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace
L'articolo 6 riveste particolare importanza per la competenza della Commissione, regolando la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa. Si stabilisce, nel dettaglio, che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dalle Parti. Inoltre i due Paesi si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito senza il consenso scritto della Parte cedente. Restano sempre salvi, come peraltro precisato dalla relazione illustrativa che accompagnava il testo presentato in prima lettura, i divieti imposti dalla legge n. 185 del 1990, nelle more della prossima adesione della Serbia all'Unione europea, che la faranno accedere al sistema di scambi previsto all'interno dell'Unione Europea.
Gli articoli da 7 a 13 regolano, come di consueto, gli aspetti finanziari, il risarcimento di eventuali danni, la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti, la risoluzione delle controversie, l'entrata in vigore dell'Accordo e le modalità di adozione di emendamenti al testo nonché, da ultimo, la durata (prevista a tempo indeterminato, fino a quando una delle Parti non decida di denunciarlo).
L'oratrice rileva, altresì, che il testo dell'Accordo non reca disposizioni sulla giurisdizione da applicare al personale. Ciò in considerazione dell'adesione, avvenuta il 3 ottobre 2015, della Serbia all'Accordo NATO denominato "Partenariato per la Pace", che già garantisce, in materia di giurisdizione penale, il personale ospitato impiegato nel territorio di un altro Stato. Inoltre a differenza di molti altri accordi simili, il presente non contiene articoli né clausole sui diritti di giurisdizione sul personale né sulla segretezza dell'informazione.
Con riferimento al testo del disegno di legge di ratifica, rileva quindi che si compone di 5 articoli: autorizzazione alla ratifica (articolo 1), ordine di esecuzione (articolo 2), copertura finanziaria (articolo 3) clausola d'invarianza finanziaria (articolo 4) ed entrata in vigore immediata (articolo 5). Il testo risulta corredato, altresì da una relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dichiarazione di esclusione dall'analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
Gli oneri, individuati dall'articolo 3 del disegno di legge, discendono dall'attuazione dell'articolo 3, comma 4 dell'Accordo, ovvero dall'organizzazione di eventuali consultazioni per l'elaborazione ed approvazione di accordi specifici ad integrazione e completamento dell'Accordo o programmi di cooperazione fra le Forze armate dei due Paesi. La relazione tecnica specifica che le spese da sostenere per l'invio di due rappresentanti nazionali a Belgrado per tre giorni ammonterebbero a 1.979 € annuali ad anni alterni. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2019, a tal scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Si precisa, tra l'altro, che dagli impegni discendenti dalle attività di cui all'articolo 5 e 7 (modalità di cooperazione e suddivisione delle spese) non discenderanno nuovi oneri. Per quanto riguarda, invece, le attività di cui agli articoli 7, comma 1, numero 2 e l'articolo 8, essendo oneri eventuali, si precisa che non è possibile la quantificazione anticipata.
Le prescrizioni dell'articolo 6 sulla cooperazione nel campo dei materiali d'armamento, essendo "mero elemento di definizione della cornice giuridica" di regolamentazione del futuro procurement militare, non comportano oneri.
Qualora vengano stipulati nuovi accordi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e qualora da essi dovessero discendere nuovi oneri, sarà necessario provvedere all'autorizzazione di maggiore spesa tramite un nuovo provvedimento legislativo.
Nel sottolineare l'avviso positivo della propria parte politica sul testo dell'Accordo, propone alla commissione una bozza di parere favorevole.
Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole della relatrice viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.
La seduta termina alle ore 17,30.