Legislatura 18ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 29 del 11/06/2019
Azioni disponibili
DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
29ª Seduta
Presidenza della Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.
La seduta inizia alle ore 17.
IN SEDE REDIGENTE
(1178) Deputati PEREGO DI CREMNAGO ed altri. - Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)
Introduce l'esame il relatore MININNO (M5S), rilevando che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare istituisce un progetto sperimentale finalizzato a valutare la possibilità di svolgere percorsi formativi volontari in ambito militare rivolti a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. L'iniziativa, come precisato nella relazione illustrativa allegata al testo presentato alla Camera dei deputati, si propone di offrire alle giovani generazioni l'opportunità di conoscere direttamente, attraverso un periodo di permanenza di almeno sei mesi nelle Forze armate, i valori, la disciplina e la specificità dell'ordinamento militare, non solo ai fini di un arricchimento personale ma anche in vista del conseguimento di particolari benefici che la medesima proposta di legge collega allo svolgimento, con esito positivo, del percorso formativo.
Ricorda quindi che l'esame presso la Camera era iniziato - in Commissione Difesa - il 17 ottobre 2018, per concludersi, con l'approvazione a larghissima maggioranza, in Assemblea del testo attualmente all'esame, lo scorso 27 marzo. Durante l'esame presso la Commissione difesa della Camera si erano inoltre svolte diverse audizioni informali (tra cui il Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa, rappresentanti del MIUR, il Comandante della Formazione dell'Esercito, il Comandante delle Scuole della Marina, il Comandante delle Scuole dell'Aeronautica e il Capo del Reparto-Personale del Comando della Guardia di finanza)
Procede quindi alla disamina dell'articolato, osservando innanzitutto che l'articolo 1, definisce le finalità del provvedimento, mentre il successivo articolo 2, individua le caratteristiche del progetto sperimentale. In particolare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolato, il Presidente del Centro Alti studi per la Difesa, sentiti i direttori del Centro militare di studi strategici, delle scuole e delle accademie militari, del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna, presenta al Capo di stato maggiore della difesa uno studio concernente la possibilità di avviare un progetto sperimentale di formazione.
Il predetto progetto di formazione, sempre ai sensi dell'articolo 2, ha durata semestrale, non prevede retribuzioni (ma solo i benefici di cui si dirà più avanti) ed è rivolto a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. La formazione è divisa tra corsi in modalità telematica, permanenza presso le strutture formative e addestrative delle Forze armate e dei Carabinieri e periodi di apprendimento pratico. Il progetto dovrà inoltre favorire, nei partecipanti, la comprensione del valore civico della difesa della patria (sancito dall'articolo 52 della Costituzione), e l'approfondimento dei princìpi fondamentali che regolano l'ordinamento militare e la specificità della condizione militare. I corsi hanno come obiettivo la conoscenza delle principali minacce alla sicurezza interna e internazionale e lo studio dell'organizzazione istituzionale preposta alla protezione cibernetica nazionale, con particolare riferimento ai ruoli e alle competenze dei soggetti incaricati di garantire l'autenticità, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e dei servizi gestiti nello spazio cibernetico.
Con riferimento, poi, all'approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza cibernetica, l'articolato 2 prevede anche la possibilità di partecipare a corsi svolti presso la Scuola delle telecomunicazioni delle Forze armate di Chiavari (ossia dell'istituzione responsabile della formazione specialistica, dell'aggiornamento ed dell'addestramento del personale civile e militare del Ministero della difesa in questi ambiti), nonché, in qualità di osservatori e sotto la direzione e il coordinamento del Comando interforze per le operazioni cibernetiche, ad esercitazioni relative alla sicurezza cibernetica; diacquisire di conoscenze in tema di cooperazione strutturata permanente nell'ambito della difesa europea (PESCO), e di effettuare incontri con le diverse realtà economico-sociali del Paese utili ai fini della conoscenza delle diverse articolazioni del sistema produttivo nazionale e dell'eccellenza del comparto industriale connesso ai settori della difesa e della sicurezza.
L'articolo 3 definisce le modalità di esecuzione del progetto. In particolare, il Capo di Stato maggiore della Difesa, esaminato lo studio presentato dal Presidente del CASD, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dei carabinieri, dovrà individuare le strutture operative, formative e addestrative (comprese le scuole e le accademie militari), distribuite sull'intero territorio nazionale, da utilizzare per la realizzazione del progetto sperimentale. Il progetto formativo deve essere svolto nel corso del 2020, con un budget di un milione di euro per il medesimo anno. Al termine di questo primo progetto formativo, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è prevista la possibilità di definire un secondo ciclo (sempre semestrale), di sperimentazione da svolgere nell'anno successivo, rivolto ad un numero di candidati individuati nell'ambito di quelli risultati idonei ai fini della partecipazione al primo progetto formativo, con conseguente autorizzazione di spesa di 500.000 euro per l'anno 2021.
L'articolo 4 individua quindi i requisiti per la partecipazione ai progetti sperimentali di formazione, mentre il successivo articolo 5 prevede che, al termine del progetto di formazione la Difesa rilasci un attestato che certifichi l'esito positivo del percorso svolto. Tale attestato potrà essere utilizzato, all'atto della collocazione sul mercato del lavoro, quale titolo attestante le specifiche esperienze maturate, consentirà, ai sensi della normativa vigente, l'acquisizione di crediti formativi universitari (in misura non superiore a dodici), e costituirà, altresì, titolo valutabile ai fini della nomina ad ufficiale di complemento.
L'articolo 6 prevede che, al termine del progetto, il Governo presenti una relazione alle Camere dando conto degli esiti conseguiti e della eventuale possibilità di svolgere, in via permanente, percorsi formativi con le stesse finalità.
L'articolo 7, da ultimo, reca la copertura finanziaria del provvedimento
Si apre la discussione generale.
Il senatore ROMANO (M5S) osserva problematicamente che lo status dei frequentatori dei corsi non appare sufficientemente definito dall'articolato.
Il sottosegretario TOFALO precisa innanzitutto che il Governo, in linea con l'orientamento assunto in sede di esame in prima lettura, si rimetterà - in linea di principio - alle determinazioni del Parlamento, mantenendo un atteggiamento improntato al confronto e al dialogo.
Osserva inoltre che, sempre nel corso dell'esame in prima lettura, sono state apportate importanti modifiche al testo originario, che hanno opportunamente previsto la natura sperimentale dei corsi e l'introduzione di limiti di spesa.
Restano tuttavia alcuni profili problematici su cui il Senato potrebbe positivamente intervenire, relativi al collocamento dei corsi all'interno del percorso formativo già definito all'interno delle Forze armate e a una più efficace disciplina dei crediti formativi.
La presidente TESEI osserva incidentalmente che le problematiche poc'anzi evidenziate potrebbero essere approfondite in un ciclo di audizioni.
Sull'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni concorda il relatore MININNO (M5S), osservando che, ancorché la ratio sottesa all'articolato sia pienamente condivisibile, appare necessario effettuare degli approfondimenti su alcuni profili, come innanzitutto lo status posseduto dai frequentatori del corso (che nel caso fosse quello militare comporterebbe l'assoggettamento alle norme contenute nel Codice dell'ordinamento militare, con rilevanti conseguenze dal punto di vista giuridico).
Inoltre, i benefici previsti in favore dei frequentatori non sembrano rendere i corsi particolarmente appetibili ed anche la previsione che l'attestato rilasciato alla fine del corso costituisca titolo valutabile ai fini della nomina ad ufficiale di complemento suscita perplessità.
Da ultimo, si potrebbe valutare di ampliare ulteriormente il requisito di cui alla lettera i) dell'articolo 4.
La presidente TESEI invita quindi i Gruppi a far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.
La presidente TESEI, dopo aver brevemente riepilogato l'iter del provvedimento e dato conto dell'audizione, effettuata lo scorso 9 maggio, del sottocapo di Stato maggiore della Difesa, rileva che non sono pervenute alla Presidenza ulteriori proposte di audizione da parte dei Gruppi. Nell'invitare nuovamente i Gruppi a valutare l'opportunità di presentare ulteriori proposte di audizione, osserva che, in caso non vi fossero ulteriori richieste, si potrebbe concludere la discussione generale e fissare, di conseguenza, il termine per la presentazione degli emendamenti.
Interviene la senatrice GARAVINI (PD), osservando che, stante l'ampiezza e l'eccessiva genericità della delega, sarebbe opportuno udire sul punto anche il Capo di Stato maggiore della Difesa, nonché lo stesso Ministro della difesa.
La presidente TESEI si riserva di valutare la disponibilità dei soggetti da audire.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
AFFARI ASSEGNATI
Affare "Prospettive dell'export italiano di materiali per la difesa e la sicurezza" (n. 56)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio.)
La presidente TESEI ricorda che è stato effettuato un ampio ciclo di audizioni, che ha interessato, nel dettaglio, il Segretario generale dell'AIAD, il prof. Nones, consigliere dello IAI, il direttore dell'UAMA, l'amministratore delegato di Fincantieri, i vertici di Umbria Aerospace cluster, il Segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, i vertici del Distretto Aerospaziale della Campania e dell'ANPAM, nonché l'amministratore delegato di Leonardo S.p.A. e, nell'Ufficio di Presidenza che ha preceduto l'odierna seduta, i vertici di Iveco Defence Vehicles.
Si riserva quindi di delegare il senatore Candura a riferire sull'Affare in titolo.
La Commissione prende atto.
La senatrice GARAVINI (PD) presenta quindi una proposta di risoluzione, sottoscritta da lei e da tutti gli altri componenti del Gruppo del Partito Democratico (pubblicata in allegato).
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1079) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice DONNO (M5S) osserva che il testo dell’Accordo è formato da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli:
Nel dettaglio l'articolo 1 disciplina le finalità dell’accordo bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione. In particolare, la finalizzazione dell'Accordo contribuirà al rafforzamento delle relazioni già esistenti tra i due Paesi, anche in ambito culturale e, specialmente, economico e tecnico, atteso che l'Italia è uno dei principali partner economici della Mongolia, la cui economia si basa principalmente sullo sfruttamento di ingenti risorse naturali e minerarie.
La cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi in: la politica di sicurezza e difesa; ricerca e sviluppo; supporto ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni di mantenimento della pace; organizzazione e impiego delle Forze armate; ambiente; formazione e addestramento; sanità, storia e sport militare. Sono definite altresì le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata.
Nell'articolo 6 si dispone poi che la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa possa avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e limitatamente ad alcune seguenti categorie di armamenti (tra cui navi, aeromobili, elicotteri, carri, razzi, missili, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e materiali blindati, nonché materiali specifici per l'addestramento militare. Il reciproco approvvigionamento dei materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente e, in ogni caso, in accordo ai princìpi di cui alla legge n. 185 del 1990.
Ci sono poi disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, sul trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, e sulle controversie interpretative.
Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica , d'iniziativa governativa, esso si compone di 5 articoli: autorizzazione alla ratifica (articolo 1), ordine di esecuzione (articolo 2), copertura finanziaria (articolo 3) clausola di invarianza finanziaria (articolo 4) ed entrata in vigore immediata (articolo 5).
Il disegno di legge è altresì corredato da una relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dalla dichiarazione di esclusione dall'analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) in quanto disegno di legge di ratifica di un trattato internazionale.
Gli oneri, individuati dall'articolo 3 del disegno di legge, discendono dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) dell'Accordo, che dà alle Parti la facoltà di organizzare eventuali consultazioni per elaborare e definire le misure di attuazione del documento. La relazione tecnica specifica che le spese da sostenere per l'invio di due rappresentanti nazionali a Ulan Bator per tre giorni ammonterebbero a 5.358 euro annui ad anni alterni(coprendo solo le missioni all'estero). Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2019, a tal scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Si precisa, tra l'altro, che dagli ulteriori impegni derivanti dalle attività di cui all'articolo 2 (escluse le suddette) e dall'articolo 3 non discenderanno nuovi oneri. Dalle attività derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b); articolo 3, paragrafo 2 e dall'articolo 5 possono discendere oneri eventuali, pertanto non quantificabili anticipatamente, per i quali si potrà provvedere con apposito provvedimento ad hoc.
Le prescrizioni dell'articolo 6 dell'Accordo sulla cooperazione nel campo dei materiali d'armamento, costituendo "meri elementi di definizione della cornice giuridica" di regolamentazione del futuro procurement militare, non comportano oneri.
Qualora venissero stipulati protocolli aggiuntivi o approvati emendamenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 e qualora da essi dovessero discendere nuovi oneri, sarà necessario provvedere all'autorizzazione di maggiore spesa tramite un nuovo provvedimento legislativo.
Secondo quanto riportato dall'analisi tecnico-normativa, il provvedimento risponde all'impegno assunto dal Governo italiano con quello della Mongolia ed è compatibile con l'ordinamento italiano, europeo ed internazionale.
Infine, nella misura in cui l'articolo 4 dell'accordo attribuisce giurisdizione allo Stato inviante su alcuni reati commessi nello Stato ospitante, l'intervento normativo integra l'ordinamento penale italiano.
Conclude proponendo alla Commissione una bozza di parere favorevole.
Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole della relatrice, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.
(1225) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il senatore CANDURA (L-SP-PSd'Az) illustra l'Accordo in titolo, osservando preliminarmente cheil disegno di legge di ratifica è già stato licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati.
Osserva inoltre che l'Accordo riveste particolare importanza per l'Italia. In particolare, il Niger, dopo un periodo di forte instabilità politica, si è incamminato verso un delicato processo di stabilizzazione e democratizzazione a partire dalle elezioni presidenziali del 2011. Allo stesso tempo, il territorio di quel Paese è diventato un punto nevralgico per la gestione dei flussi migratori e per il contrasto al traffico di esseri umani. L'Italia, come abbiamo appena visto nel corso dell'esame della proroga della partecipazione alle missioni internazionali, impegna in Niger un contingente composto da un numero massimo di 290 unità di personale e 160 mezzi terrestri, nell'ambito di un accordo bilaterale volto a rafforzare il controllo delle autorità locali sul territorio.
Con riferimento al contenuto, osserva che l'articolo 1 contiene i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che ha come obiettivo quello di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e interesse reciproco,
I successivi articoli attribuiscono ai rispettivi Ministeri della difesa la responsabilità dell'elaborazione dei piani e dell'organizzazione delle attività di cooperazione. Vengono, inoltre, enunciati i campi e le modalità della cooperazione che sono quelli tradizionalmente previsti da questo tipo di accordi, e sono regolati gli aspetti finanziari, le questioni attinenti alla giurisdizione (particolarmente delicate in questo caso, vista la vigenza della pena capitale o di altre pene contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano) e il risarcimento dei danni.
L'Accordo enumera altresì le categorie di armamenti previsti nella cooperazione nel campo dei prodotti della difesa e stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei prodotti indicati potrà realizzarsi e mediante operazioni dirette tra i due Stati, o tra società private autorizzate dai rispettivi Governi, che si impegnano a non riesportare quanto acquisito a paesi terzi, senza il preventivo assenso della Parte cedente. Anche in questo caso l'approvvigionamento e la riesportazione dovranno essere effettuati in accordo con i princìpi stabiliti dalla legge n. 185 del 1990.
Dopo aver segnalato che nel corso dell'esame in prima lettura l'omologa Commissione difesa della Camera si è pronunciata favorevolmente sul testo dell'Accordo, senza formulare osservazioni, propone alla Commissione una bozza di parere favorevole.
Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.
(1263) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice DONNO (M5S) osserva che il disegno di legge in titolo autorizza alla ratifica di un accordo di cooperazione nel settore della difesa fra Italia e Serbia, stipulato per sostituire il precedente Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa del 19 novembre 2003, ratificato con legge 9 dicembre 2005, n. 276 ed entrato in vigore nel 2006.
L'Accordo intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, in particolare per quanto riguarda il campo addestrativo, tecnologico ed industriale, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale.
Rammenta quindi le evoluzioni storiche degli accordi sottoscritti dall'Italia nella regione. Il quadro normativo tra Italia e Serbia risulta infatti tuttora delineato da un Accordo sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003, ratificato ai sensi della legge n. 276 del 2005, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006. Tale accordo ricomprendeva anche il Montenegro, all'epoca facente parte della federazione serba. Successivamente, però, come noto, a seguito del referendum del 2006, il Montenegro ha dichiarato la propria indipendenza dalla Serbia e ha successivamente sottoscritto un nuovo Accordo, firmato il 14 settembre 2011, ratificato con la legge n. 213 del 2015 ed entrato in vigore dal 5 febbraio 2016. Con l'entrata in vigore del presente Accordo cesserà pertanto la vigenza del precedente, stipulato anche con il Montenegro.
Osserva quindi che l'accordo si compone di un preambolo e di 13 articoli.
In particolare, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini adottati nel testo.
L'articolo 2 indica quindi i principi e gli scopi, sintetizzabili in reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, all'ordinamento europeo. L'oratrice ricorda, sul punto, che la Serbia ha presentato domanda di adesione all'Unione europea nel dicembre 2009 e che, nel marzo 2012, quando Belgrado e Pristina hanno raggiunto un accordo sulla rappresentazione regionale del Kosovo, alla Serbia è stato riconosciuto lo status di paese candidato.
L'articolo 3, disciplina quindi gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi. In particolare, i rappresentanti dei due Ministeri si potranno riunire con cadenza annuale, alternativamente in Italia e in Serbia, al fine di elaborare e di approvare accordi specifici nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi.
L'articolo 4 individua le aree di cooperazione: politica di difesa e sicurezza; ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa; supporto logistico; esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari; organizzazione delle Forze armate, amministrazione e gestione delle risorse umane; protezione ambientale; formazione e addestramento in campo militare; polizia e sanità militare.
L'articolo 5 individua le modalità di cooperazione che includono, ma non si limitano a: incontri tra Ministri della difesa, Capi di Stato Maggiore, loro vice e altri rappresentanti autorizzati; scambi di esperienze fra esperti delle Parti; dibattiti, consultazioni, convegni, seminari, corsi ed esercitazioni militari; partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace
L'articolo 6 riveste particolare importanza per la competenza della Commissione, regolando la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa. Si stabilisce, nel dettaglio, che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dalle Parti. Inoltre i due Paesi si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito senza il consenso scritto della Parte cedente. Restano sempre salvi, come peraltro precisato dalla relazione illustrativa che accompagnava il testo presentato in prima lettura, i divieti imposti dalla legge n. 185 del 1990, nelle more della prossima adesione della Serbia all'Unione europea, che la faranno accedere al sistema di scambi previsto all'interno dell'Unione Europea.
Gli articoli da 7 a 13 regolano, come di consueto, gli aspetti finanziari, il risarcimento di eventuali danni, la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti, la risoluzione delle controversie, l'entrata in vigore dell'Accordo e le modalità di adozione di emendamenti al testo nonché, da ultimo, la durata (prevista a tempo indeterminato, fino a quando una delle Parti non decida di denunciarlo).
L'oratrice rileva, altresì, che il testo dell'Accordo non reca disposizioni sulla giurisdizione da applicare al personale. Ciò in considerazione dell'adesione, avvenuta il 3 ottobre 2015, della Serbia all'Accordo NATO denominato "Partenariato per la Pace", che già garantisce, in materia di giurisdizione penale, il personale ospitato impiegato nel territorio di un altro Stato. Inoltre a differenza di molti altri accordi simili, il presente non contiene articoli né clausole sui diritti di giurisdizione sul personale né sulla segretezza dell'informazione.
Con riferimento al testo del disegno di legge di ratifica, rileva quindi che si compone di 5 articoli: autorizzazione alla ratifica (articolo 1), ordine di esecuzione (articolo 2), copertura finanziaria (articolo 3) clausola d'invarianza finanziaria (articolo 4) ed entrata in vigore immediata (articolo 5). Il testo risulta corredato, altresì da una relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dichiarazione di esclusione dall'analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
Gli oneri, individuati dall'articolo 3 del disegno di legge, discendono dall'attuazione dell'articolo 3, comma 4 dell'Accordo, ovvero dall'organizzazione di eventuali consultazioni per l'elaborazione ed approvazione di accordi specifici ad integrazione e completamento dell'Accordo o programmi di cooperazione fra le Forze armate dei due Paesi. La relazione tecnica specifica che le spese da sostenere per l'invio di due rappresentanti nazionali a Belgrado per tre giorni ammonterebbero a 1.979 € annuali ad anni alterni. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2019, a tal scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Si precisa, tra l'altro, che dagli impegni discendenti dalle attività di cui all'articolo 5 e 7 (modalità di cooperazione e suddivisione delle spese) non discenderanno nuovi oneri. Per quanto riguarda, invece, le attività di cui agli articoli 7, comma 1, numero 2 e l'articolo 8, essendo oneri eventuali, si precisa che non è possibile la quantificazione anticipata.
Le prescrizioni dell'articolo 6 sulla cooperazione nel campo dei materiali d'armamento, essendo "mero elemento di definizione della cornice giuridica" di regolamentazione del futuro procurement militare, non comportano oneri.
Qualora vengano stipulati nuovi accordi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e qualora da essi dovessero discendere nuovi oneri, sarà necessario provvedere all'autorizzazione di maggiore spesa tramite un nuovo provvedimento legislativo.
Nel sottolineare l'avviso positivo della propria parte politica sul testo dell'Accordo, propone alla commissione una bozza di parere favorevole.
Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole della relatrice viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.
La seduta termina alle ore 17,30.
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEI SENATORI GARAVINI, MARCUCCI, ROJC E VATTUONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 56
La Commissione difesa,
ai sensi dell’articolo 50, comma 2 del Regolamento, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle prospettive dell'export italiano di materiali per la difesa e la sicurezza.
premesso che:
gli accordi Government to Government (G2G) nel campo del procurement relativo ai materiali per la difesa e la sicurezza, rappresentano a livello mondiale uno strumento strategico di politica industriale e di sviluppo economico e tecnologico, nonché un fattore rilevante per la costruzione di una sicurezza internazionale inclusiva ed efficace;
dal 2013 è stata introdotta nel nostro ordinamento l’attività G2G svolta dallo Stato nei confronti di altri paesi in materia di cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari prodotti dall’industria nazionale; tale normativa, che pure ha posto un effettivo collegamento tra la nostra politica di difesa e sicurezza con quella estera e industriale, ha evidenziato alcuni limiti e criticità che appare opportuno superare;
all'esito della presente procedura di Affare assegnato ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, si è evidenziato come le esigenze di aggiornamento e adeguamento della normativa relativa all'export italiano di materiali per la difesa e la sicurezza, debbano tenere conto dei seguenti punti di valutazione:
con la legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modifiche, si è inteso istituire un sistema di controllo trasparente ed efficace sui trasferimenti dei materiali per la difesa e la sicurezza, in ragione del loro impatto sulla sicurezza, sulla stabilità e sul rispetto dei diritti umani nel mondo, assegnando al Parlamento un decisivo ruolo di controllo sulle attività svolte e, di fatto, subordinando tali attività alla politica estera e di sicurezza dello Stato, alla Costituzione e ad alcuni principi cardine del diritto internazionale;
l'importanza strutturale del settore dell'alta tecnologia nell'economia mondiale è un dato in costante e ininterrotta crescita: il settore dell'alta tecnologia e dell'aero-spazio rappresenta oggi il principale motore di sviluppo del mercato internazionale e una chiave strategica che orienta sia le politiche dei mercati e dei diversi Paesi, sia i processi di integrazione e interdipendenza. Non a caso, tutti i maggiori Paesi industrializzati del mondo hanno posto tale settore al centro delle proprie priorità e hanno, nel tempo, adottato un approccio integrato tra politica estera, assetti industriali e impulso a grandi progetti nazionali e internazionali;
l’industria italiana della difesa, aeronautica, navale e dello spazio, rappresenta la frontiera più avanzata dell’alta tecnologia del nostro apparato industriale; è un settore dalle enormi ricadute applicative, oltre che occupazionali, che realizza la migliore sintesi delle tecnologie duali (civili-militari) oggi disponibili e contribuisce in maniera significativa ad elevare il livello tecnologico medio del nostro apparato produttivo complessivo;
il settore della difesa è divenuto un punto focale delle politiche della stessa Unione europea, in quanto fattore decisivo e presupposto essenziale per realizzare le ambizioni dell'Unione di agire come attore globale per la pace nello scenario geopolitico internazionale; in merito si sottolinea come nel documento sulla Strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'UE, presentato nel giugno 2016 dall’Alto Rappresentante, Federica Mogherini, si stabilisce, tra l'altro:
che un'industria europea della difesa sostenibile, innovativa e competitiva è essenziale per l'autonomia strategica dell'Europa e per la credibilità della PSDC;
che una solida base industriale e tecnologica è essenziale per garantire la difesa e la sicurezza degli Stati membri dell'Unione, contribuendo nel contempo all'attuazione della PESC;
un ampliamento del ruolo dello Stato nell'ambito delle intese intergovernative relative alle operazioni di export dei materiali per la sicurezza e difesa, in particolare con i Paesi extra Unione europea e Nato, avrebbe l'effetto di:
determinare l'avvio di nuove e progressive cooperazioni internazionali, creando anche capacità operative comuni;
consentire un maggior controllo sull'utilizzo e sulla destinazione dei materiali;
aumentare la competitività delle nostre imprese, offrendo maggiori garanzie ai paesi terzi di una collaborazione stabile nel tempo e circa il supporto logistico e l'eventuale aggiornamento del prodotto;
Tutto ciò premesso, impegna il Governo a:
integrare il processo normativo avviato nel 2013, in linea con il parere espresso dalla IV Commissione difesa e nel quadro dei limiti stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, introducendo, anche per i paesi terzi extra Ue e Nato e nell’ambito degli accordi da Governo a Governo di cui all’articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, lo strumento autorizzativo della licenza globale di progetto e superando il concerto con il Ministero delle finanze di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185;
a integrare la normativa vigente in materia di accordi Governo/Governo – fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale (e sue diramazioni) e del Ministero della difesa (e sue diramazioni), nel pieno rispetto della legge n. 185 del 1990 – affinché si possa garantire l’attività di rappresentanza del Governo nell'ambito delle intese intergovernative relative alle operazioni di export dei materiali per la sicurezza e difesa, in particolare con i Paesi extra Unione europea e Nato.