Legislatura 18ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 46 del 04/06/2019
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Il senatore AIROLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Repubblica del Gabon per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali.
Ricorda che il Gabon, ex colonia francese, indipendente dal 1960, è uno Stato dell'Africa centrale di 1,5 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea ed incastonato fra il Camerun e il Congo-Brazzaville. Repubblica semipresidenziale, ha un Parlamento bicamerale composto da un Senato di 66 membri e da un'Assemblea di 153 e può vantare abbondanti risorse naturali e considerevoli investimenti stranieri tali da farne in potenza uno dei Paesi più ricchi dell'intero continente africano.
La Convenzione in esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.
Ricorda innanzitutto che un disegno di legge recante la ratifica della medesima Convenzione - l'Atto Senato n. 2158 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nell'ottobre del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.
L'Accordo, che si compone di 30 articoli suddivisi in VI Capitoli e di un Protocollo, richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente all'imposizione sui redditi (articolo 2), e - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
L'Accordo definisce il concetto di residenza (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina, quindi, le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) e degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea (articolo 8). Con riferimento alle imposizioni sui dividendi (articolo 10), sugli interessi (articolo 11), sulle royalties (articolo 12), la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 15 per cento per i dividendi, al 10 per cento per gli interessi e i canoni, con condizioni quindi - come evidenzia la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento - che appaiono del tutto favorevoli agli operatori italiani che investano nel Paese africano. Assume rilievo, al riguardo, anche il punto 4 del Protocollo annesso al testo base che include il riferimento alla clausola della nazione più favorita, in base alla quale ove il Gabon accordasse ad un altro Stato dell'OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle previste dal presente accordo, le ritenute alla fonte per i casi disciplinati dalla presente intesa verrebbero automaticamente allineate a quelle più vantaggiose.
Quanto alle plusvalenze, l'articolo 13 della Convenzione stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza, ad eccezione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili o di beni immobili relativi ad organizzazioni stabili per i quali è prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati. I successivi articoli disciplinano quindi il trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), da gettoni di presenza (articolo 16) e da attività di artisti e sportivi (articolo 17). In materia di pensioni, la Convenzione (articolo 18) prevede la tassazione soltanto nello Stato di residenza, salvo che per i pagamenti erogati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di una persona fisica, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte (articolo 19).
Per i redditi di professori ed insegnanti temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti, l'articolo 20 dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento e ciò al fine di facilitare gli scambi culturali. Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede (articolo 23), per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria. I successivi articoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (articolo 24), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (articolo 25), lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 26), l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27) e una procedura di rimborso per i casi garantiti di ritenute ridotte (articolo 28).
Il disegno di legge si compone di 3 articoli. Non vi sono effetti per l'erario italiano.
Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.