Legislatura 18ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 46 del 04/06/2019

(1171) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013

(Esame e rinvio)

 

Il senatore CIAMPOLILLO (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica della Convenzione di Minamata dell'ottobre 2013 sul mercurio.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante la ratifica della medesima Convenzione - l'Atto Senato n. 2896 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel settembre del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.

La Convenzione, che prende il nome dalla località giapponese teatro di uno dei peggiori disastri ambientali della storia, determinato dagli sversamenti decennali di acque reflue contaminate al mercurio operati da una industria locale, è entrata in vigore a livello internazionale il 16 agosto del 2017 ed è stata al momento ratificata da 107 Paesi.

Composta da 35 articoli e 5 allegati, la Convenzione affronta l’intero ciclo di vita del mercurio, dall’estrazione primaria alla gestione dei rifiuti, ed ha come obiettivo la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di questa sostanza e dei suoi composti nell’aria, nell’acqua e nel suolo. In particolare, essa dispone delle restrizioni in materia di estrazione e di commercio internazionale del mercurio, vieta la fabbricazione di un’ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio, limita l'uso del mercurio in prodotti e processi industriali e l’adozione di misure per ridurre le emissioni provenienti dall’estrazione dell’oro a livello artigianale e dalle attività industriali.

Più in dettaglio, la Convenzione, oltre ad offrire un quadro delle definizioni relative alle attività di utilizzo e gestione del mercurio (articolo 2), inquadra le fonti di approvvigionamento della sostanza ed il relativo commercio (articolo 3) e stabilisce l'obbligo per gli Stati parte di adottare misure appropriate per impedire la produzione e la diffusione di prodotti che lo contengono in aggiunta (elencati nella parte I dell'allegato A) (articolo 4). Il testo detta, inoltre, norme relative ai processi di fabbricazione che comportino l'utilizzo di mercurio o di suoi composti (articolo 5), alle esenzioni accordabili su richiesta di una Parte (articolo 6), alle attività estrattive dell'oro a livello artigianale e su piccola scala (articolo 7). Altri articoli sono relativi alle emissioni in atmosfera (articolo 8), ai rilasci nel suolo ed in acqua (articolo 9), allo stoccaggio temporaneo ecologico (articolo 10), ai rifiuti di mercurio (articolo 11) ed ai siti contaminati (articolo 12). La Convenzione disciplina, inoltre, i propri meccanismi di finanziamento (articolo 13), gli aspetti relativi allo scambio di informazioni tra le Parti (articolo 17), gli strumenti di sensibilizzazione (articolo 18), ed istituisce un Comitato per promuoverne l'attuazione (articolo 15). Alla Conferenza delle Parti (articolo 23), istituita quale organo decisionale ed esecutivo della Convenzione, è affidato altresì anche il compito di monitorare e valutare costantemente lo stato di attuazione del testo internazionale. 

Gli annessi al testo sono relativi, rispettivamente, ai prodotti contenenti mercurio non soggetti a limitazioni (annesso A), ai limiti dei processi produttivi in cui si utilizza mercurio (annesso B), alle prescrizioni relative alle attività estrattive dell'oro a livello artigianale e su piccola scala (annesso C), alla lista delle fonti puntuali di emissioni di mercurio in atmosfera (annesso D), alle procedure per l'arbitrato e la conciliazione in caso di controversia tra le Parti (annesso E).

Come evidenzia la relazione al disegno di legge, la ratifica della Convenzione non comporterà impatti significativi sul nostro sistema produttivo ed economico, essendosi nel corso degli anni l'Italia già adeguata ai regolamenti europei ed alle direttive che disciplinano aspetti coperti dal testo internazionale. Ricordo inoltre che l'Unione europea, che ha, a sua volta, depositato lo strumento di ratifica della Convenzione presso le Nazioni Unite il 18 maggio 2017, ha già predisposto un apposito Regolamento sul mercurio - il Regolamento (UE) 2017/852, entrato in vigore dal 1º gennaio 2018 - che ha provveduto ad aggiornare il quadro legislativo previgente.

Il disegno di legge si compone di 5 articoli. Gli oneri complessivi del provvedimento per il nostro Paese, fra spese per l'attuazione del testo, per la partecipazione alla Conferenza e per gli obblighi derivanti dall'essere uno Stato parte, sono quantificati in oltre 482mila euro per il 2019, e in 440mila e in 452.660 annui a partire dal 2020 ad anni alterni.

La Convenzione non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. 

 

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.