Legislatura 18ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 46 del 04/06/2019

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Kirghizistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel febbraio 2013.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi al nostro esame - l'Atto Senato n. 2813 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.

Il Kirghizistan, Paese dell'Asia centrale già Repubblica federata dell'Unione Sovietica, dal 1991 è uno Stato indipendente di circa 5,8 milioni di abitanti, con una composizione etnica particolarmente composita, costituita per il 70 per cento circa da Kirghisi, per il 14 per cento da Uzbechi, per il 6 per cento da Russi, per l'1,1 per cento da Dungani - la denominazione con cui nei territori dell'ex Unione Sovietica si indicano popolazioni musulmane di origine cinese - e per il resto da ulteriori minoranze, fra cui quelle uigure, tagiche, turche e tartare.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sottoscritto dall'Italia e dal Paese asiatico, composto da 14 articoli, intende fornire un quadro giuridico essenziale di riferimento per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali nei settori della cultura, della ricerca e della tecnologia, rinnovando l'ultima intesa relativa a tali ambiti, risalente addirittura al 1960, anno della firma dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica. Scopo primario dell'Accordo è quello di migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli e promuovere i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla forte di cultura e lingua italiana in Kirghizistan. Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, il testo bilaterale intende facilitare la cooperazione nel settore della conservazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Più in dettaglio, dopo aver specificato che lo scopo dell'intesa è quello di sviluppare la cooperazione bilaterale tra istituzioni e organizzazioni dei due Stati (articolo 1), l'Accordo individua nei settori della cultura, della scuola, delle università e della scienza, gli ambiti della cooperazione, da attuarsi mediante iniziative congiunte delle Parti (articolo 2). Particolare attenzione viene riservata alla cooperazione nell'ambito dell'università e della ricerca, con ampio riferimento alla diffusione e all'insegnamento delle lingue italiana nel Paese asiatico e kirghisa in Italia (articolo 3), al settore dell'istruzione scolastica ed alla collaborazione universitaria, nonché alla concessione di borse di studio (articoli 4 e 5).

Ulteriori ambiti di cooperazione riguardano la cultura, lo spettacolo e la tutela del patrimonio culturale e archeologico, anche mediante iniziative di contrasto al traffico illecito di opere d'arte, nonché i settori dei media, dello sport e delle politiche giovanili (articoli 6-8).

L'Accordo precisa inoltre che le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, mediante scambi di visite, di informazioni, ricerche congiunte, convenzioni (articolo 9), oltre alla tutela della proprietà intellettuale (articolo 11). Oltre ad individuare le autorità coordinatrici per l'adempimento dell'intesa (articolo 10), l'Accordo istituisce un'apposita Commissione mista col compito di redigere i relativi programmi esecutivi e verificare le condizioni attuative delle iniziative di cooperazione (articolo 12).

Il disegno di legge consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 139.620 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.