Legislatura 18ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 46 del 04/06/2019

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Esame e rinvio)

 

     Il senatore VESCOVI (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Mozambico sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel luglio 2007.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi al nostro esame - l'Atto Senato n. 2813 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale e scientifica con il Mozambico, composto di 25 articoli, si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per le iniziative di collaborazione nei settori culturale, artistico e scientifico tra i due Paesi, nel quadro di rapporti bilaterali via via più intensi.

Ricorda che le relazioni politiche tra l'Italia ed il Mozambico si fondano su un solido legame di amicizia consolidatosi anche a seguito del ruolo di mediazione svolto dal nostro Paese in occasione dei negoziati di pace che portarono alla firma dell'Accordo di Pace di Roma nell'ottobre 1992 e quindi alla conclusione della sanguinosa guerra civile che sconvolse l'ex colonia portoghese fra il 1981 ed il 1992.

Gli interventi della cooperazione allo sviluppo italiana nel corso degli ultimi trenta anni, oltre al dinamismo culturale del nostro Paese - presente a Maputo con una scuola italiana privata riconosciuta e con un comitato locale della Società Dante Alighieri - ed alla vivacità delle collaborazioni interuniversitarie, giustificano pienamente l'opportunità di consolidare ulteriormente i rapporti bilaterali e la reciproca conoscenza negli ambiti culturale, scientifico e tecnologico.

L'Intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, a migliorare la conoscenza del retaggio culturale dei due Paesi ed a favorire la collaborazione tra istituzioni accademiche (articoli 1-3). I successivi articoli prevedono l'istituzione di cattedre e lettorati di lingua e letteratura delle Parti, la collaborazione fra le rispettive amministrazioni archivistiche, bibliotecarie e museali, nonché la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento di programmi derivanti dall'Accordo (articoli 4-6).

Il testo consente altresì a ciascuna delle due Parti la creazione di istituzioni culturali e scolastiche sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 7), prevedendo inoltre la collaborazione nel campo dell'istruzione attraverso lo scambio di esperti e di informazioni didattiche (articolo 8) e impegnando i due Paesi ad offrire reciprocamente ai rispettivi studenti, specialisti e laureati borse di studio (articolo 9).

L'Accordo impegna, quindi, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, delle arti visive, del teatro, del cinema e della radiotelevisione (articoli 10-12), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte (articolo 13).

Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 14) e i campi dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 15).

Di rilievo sono inoltre gli articoli 16 e 17, relativi alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nel campo della salvaguardia dell'ambiente, delle scienze della salute, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentono la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche pubbliche dei due Paesi. 

Ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, la valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando altresì la permanenza e l'uscita di persone, materiali e attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli 18-20). Ad una Commissione mista, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Roma ed a Maputo, è affidato il compito di discutere i programmi esecutivi pluriennali (articolo 21).

Il disegno di legge consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 193.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 196.520 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.