Legislatura 18ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 46 del 04/06/2019

(1139) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007

(Esame e rinvio)

 

 

     Il senatore VESCOVI (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e lo Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, sottoscritto nell'aprile 2007.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi al nostro esame - l'Atto Senato 2813 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale e scientifica con lo Sri Lanka, composto di 17 articoli, è finalizzato a consentire lo sviluppo di nuove collaborazioni bilaterali nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria, favorendo altresì l'insegnamento della lingua italiana e l'avvio di attività in ambito archeologico, scientifico e tecnologico.

Nello specifico, l'Intesa, dopo aver definito il proprio scopo, evidenzia come le Parti riconoscano che gli scambi e l'arricchimento culturale contribuiscano alla promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani (articolo 1).

Il testo esplicita, quindi, l'impegno delle Parti a favorire la cooperazione tra le rispettive università, gli istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e gli istituti scientifici e culturali, nei settori di reciproco interesse, promuovendo lo scambio di docenti, lettori e ricercatori e gli scambi inter-universitari (articolo 2).

I successivi articoli sono relativi alla cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica, con l'impegno delle Parti a sviluppare la reciproca conoscenza dei propri sistemi educativi (articolo 3), alla partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione dei progetti derivanti dall'Accordo stesso (articolo 4), ed alla collaborazione nel campo dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, da realizzarsi mediante lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a manifestazioni di rilievo (articolo 5). L'Intesa incoraggia altresì l'attività dei rispettivi istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche (articolo 6), e pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione (articolo 7).

Ulteriori articoli definiscono gli aspetti relativi alla cooperazione in campo archeologico ed etnologico (articolo 8), alla erogazione di borse di studio (articolo 9), al contrasto del traffico illecito di opere d'arte ed alla collaborazione per la protezione del patrimonio culturale sommerso (articolo 10).

Altri aspetti definiti dall'Accordo riguardano i programmi di scambio nel settore della gioventù (articolo 11), la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei (articolo 12) e tra gli organismi radiotelevisivi, la stampa e l'editoria (articolo 13), e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 14).

Ad una Commissione mista, composta da un eguale numero di rappresentanti, viene demandato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione (articolo 15). Gli articoli conclusivi definiscono infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 16), i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata e denuncia (articolo 17).

Il disegno di legge consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 185.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.