Legislatura 18ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 46 del 04/06/2019

IN SEDE REFERENTE 

    (987) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;

b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;

c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

  Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

           

     Il presidente PETROCELLI  apre la discussione generale e, dopo aver preso atto che nessun commissario intende prendere la parola, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

         Il relatore IWOBI (L-SP-PSd'Az) illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

 

         Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

 

         Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato al relatore Iwobi a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

 

               La Commissione approva. 

 

(1014) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017

(Seguito e conclusione dell'esame)

           

            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

 

     Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione il mandato alla relatrice Pacifico a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

 

La Commissione approva.

 

(1015) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017

(Seguito e conclusione dell'esame) 

 

            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

 

     Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Vescovi a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

 

La Commissione approva.

 

 

(1139) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007

(Esame e rinvio)

 

 

     Il senatore VESCOVI (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e lo Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, sottoscritto nell'aprile 2007.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi al nostro esame - l'Atto Senato 2813 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale e scientifica con lo Sri Lanka, composto di 17 articoli, è finalizzato a consentire lo sviluppo di nuove collaborazioni bilaterali nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria, favorendo altresì l'insegnamento della lingua italiana e l'avvio di attività in ambito archeologico, scientifico e tecnologico.

Nello specifico, l'Intesa, dopo aver definito il proprio scopo, evidenzia come le Parti riconoscano che gli scambi e l'arricchimento culturale contribuiscano alla promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani (articolo 1).

Il testo esplicita, quindi, l'impegno delle Parti a favorire la cooperazione tra le rispettive università, gli istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e gli istituti scientifici e culturali, nei settori di reciproco interesse, promuovendo lo scambio di docenti, lettori e ricercatori e gli scambi inter-universitari (articolo 2).

I successivi articoli sono relativi alla cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica, con l'impegno delle Parti a sviluppare la reciproca conoscenza dei propri sistemi educativi (articolo 3), alla partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione dei progetti derivanti dall'Accordo stesso (articolo 4), ed alla collaborazione nel campo dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, da realizzarsi mediante lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a manifestazioni di rilievo (articolo 5). L'Intesa incoraggia altresì l'attività dei rispettivi istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche (articolo 6), e pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione (articolo 7).

Ulteriori articoli definiscono gli aspetti relativi alla cooperazione in campo archeologico ed etnologico (articolo 8), alla erogazione di borse di studio (articolo 9), al contrasto del traffico illecito di opere d'arte ed alla collaborazione per la protezione del patrimonio culturale sommerso (articolo 10).

Altri aspetti definiti dall'Accordo riguardano i programmi di scambio nel settore della gioventù (articolo 11), la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei (articolo 12) e tra gli organismi radiotelevisivi, la stampa e l'editoria (articolo 13), e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 14).

Ad una Commissione mista, composta da un eguale numero di rappresentanti, viene demandato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione (articolo 15). Gli articoli conclusivi definiscono infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 16), i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata e denuncia (articolo 17).

Il disegno di legge consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 185.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

 

 

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Esame e rinvio)

 

     Il senatore VESCOVI (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Mozambico sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel luglio 2007.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi al nostro esame - l'Atto Senato n. 2813 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale e scientifica con il Mozambico, composto di 25 articoli, si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per le iniziative di collaborazione nei settori culturale, artistico e scientifico tra i due Paesi, nel quadro di rapporti bilaterali via via più intensi.

Ricorda che le relazioni politiche tra l'Italia ed il Mozambico si fondano su un solido legame di amicizia consolidatosi anche a seguito del ruolo di mediazione svolto dal nostro Paese in occasione dei negoziati di pace che portarono alla firma dell'Accordo di Pace di Roma nell'ottobre 1992 e quindi alla conclusione della sanguinosa guerra civile che sconvolse l'ex colonia portoghese fra il 1981 ed il 1992.

Gli interventi della cooperazione allo sviluppo italiana nel corso degli ultimi trenta anni, oltre al dinamismo culturale del nostro Paese - presente a Maputo con una scuola italiana privata riconosciuta e con un comitato locale della Società Dante Alighieri - ed alla vivacità delle collaborazioni interuniversitarie, giustificano pienamente l'opportunità di consolidare ulteriormente i rapporti bilaterali e la reciproca conoscenza negli ambiti culturale, scientifico e tecnologico.

L'Intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, a migliorare la conoscenza del retaggio culturale dei due Paesi ed a favorire la collaborazione tra istituzioni accademiche (articoli 1-3). I successivi articoli prevedono l'istituzione di cattedre e lettorati di lingua e letteratura delle Parti, la collaborazione fra le rispettive amministrazioni archivistiche, bibliotecarie e museali, nonché la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento di programmi derivanti dall'Accordo (articoli 4-6).

Il testo consente altresì a ciascuna delle due Parti la creazione di istituzioni culturali e scolastiche sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 7), prevedendo inoltre la collaborazione nel campo dell'istruzione attraverso lo scambio di esperti e di informazioni didattiche (articolo 8) e impegnando i due Paesi ad offrire reciprocamente ai rispettivi studenti, specialisti e laureati borse di studio (articolo 9).

L'Accordo impegna, quindi, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, delle arti visive, del teatro, del cinema e della radiotelevisione (articoli 10-12), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte (articolo 13).

Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 14) e i campi dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 15).

Di rilievo sono inoltre gli articoli 16 e 17, relativi alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nel campo della salvaguardia dell'ambiente, delle scienze della salute, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentono la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche pubbliche dei due Paesi. 

Ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, la valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando altresì la permanenza e l'uscita di persone, materiali e attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli 18-20). Ad una Commissione mista, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Roma ed a Maputo, è affidato il compito di discutere i programmi esecutivi pluriennali (articolo 21).

Il disegno di legge consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 193.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 196.520 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

 

 

(1142) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

(Esame e rinvio)

 

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Kirghizistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel febbraio 2013.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi al nostro esame - l'Atto Senato n. 2813 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.

Il Kirghizistan, Paese dell'Asia centrale già Repubblica federata dell'Unione Sovietica, dal 1991 è uno Stato indipendente di circa 5,8 milioni di abitanti, con una composizione etnica particolarmente composita, costituita per il 70 per cento circa da Kirghisi, per il 14 per cento da Uzbechi, per il 6 per cento da Russi, per l'1,1 per cento da Dungani - la denominazione con cui nei territori dell'ex Unione Sovietica si indicano popolazioni musulmane di origine cinese - e per il resto da ulteriori minoranze, fra cui quelle uigure, tagiche, turche e tartare.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sottoscritto dall'Italia e dal Paese asiatico, composto da 14 articoli, intende fornire un quadro giuridico essenziale di riferimento per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali nei settori della cultura, della ricerca e della tecnologia, rinnovando l'ultima intesa relativa a tali ambiti, risalente addirittura al 1960, anno della firma dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica. Scopo primario dell'Accordo è quello di migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli e promuovere i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla forte di cultura e lingua italiana in Kirghizistan. Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, il testo bilaterale intende facilitare la cooperazione nel settore della conservazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Più in dettaglio, dopo aver specificato che lo scopo dell'intesa è quello di sviluppare la cooperazione bilaterale tra istituzioni e organizzazioni dei due Stati (articolo 1), l'Accordo individua nei settori della cultura, della scuola, delle università e della scienza, gli ambiti della cooperazione, da attuarsi mediante iniziative congiunte delle Parti (articolo 2). Particolare attenzione viene riservata alla cooperazione nell'ambito dell'università e della ricerca, con ampio riferimento alla diffusione e all'insegnamento delle lingue italiana nel Paese asiatico e kirghisa in Italia (articolo 3), al settore dell'istruzione scolastica ed alla collaborazione universitaria, nonché alla concessione di borse di studio (articoli 4 e 5).

Ulteriori ambiti di cooperazione riguardano la cultura, lo spettacolo e la tutela del patrimonio culturale e archeologico, anche mediante iniziative di contrasto al traffico illecito di opere d'arte, nonché i settori dei media, dello sport e delle politiche giovanili (articoli 6-8).

L'Accordo precisa inoltre che le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, mediante scambi di visite, di informazioni, ricerche congiunte, convenzioni (articolo 9), oltre alla tutela della proprietà intellettuale (articolo 11). Oltre ad individuare le autorità coordinatrici per l'adempimento dell'intesa (articolo 10), l'Accordo istituisce un'apposita Commissione mista col compito di redigere i relativi programmi esecutivi e verificare le condizioni attuative delle iniziative di cooperazione (articolo 12).

Il disegno di legge consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 139.620 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

 

 

(1171) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013

(Esame e rinvio)

 

Il senatore CIAMPOLILLO (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica della Convenzione di Minamata dell'ottobre 2013 sul mercurio.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante la ratifica della medesima Convenzione - l'Atto Senato n. 2896 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel settembre del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.

La Convenzione, che prende il nome dalla località giapponese teatro di uno dei peggiori disastri ambientali della storia, determinato dagli sversamenti decennali di acque reflue contaminate al mercurio operati da una industria locale, è entrata in vigore a livello internazionale il 16 agosto del 2017 ed è stata al momento ratificata da 107 Paesi.

Composta da 35 articoli e 5 allegati, la Convenzione affronta l’intero ciclo di vita del mercurio, dall’estrazione primaria alla gestione dei rifiuti, ed ha come obiettivo la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di questa sostanza e dei suoi composti nell’aria, nell’acqua e nel suolo. In particolare, essa dispone delle restrizioni in materia di estrazione e di commercio internazionale del mercurio, vieta la fabbricazione di un’ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio, limita l'uso del mercurio in prodotti e processi industriali e l’adozione di misure per ridurre le emissioni provenienti dall’estrazione dell’oro a livello artigianale e dalle attività industriali.

Più in dettaglio, la Convenzione, oltre ad offrire un quadro delle definizioni relative alle attività di utilizzo e gestione del mercurio (articolo 2), inquadra le fonti di approvvigionamento della sostanza ed il relativo commercio (articolo 3) e stabilisce l'obbligo per gli Stati parte di adottare misure appropriate per impedire la produzione e la diffusione di prodotti che lo contengono in aggiunta (elencati nella parte I dell'allegato A) (articolo 4). Il testo detta, inoltre, norme relative ai processi di fabbricazione che comportino l'utilizzo di mercurio o di suoi composti (articolo 5), alle esenzioni accordabili su richiesta di una Parte (articolo 6), alle attività estrattive dell'oro a livello artigianale e su piccola scala (articolo 7). Altri articoli sono relativi alle emissioni in atmosfera (articolo 8), ai rilasci nel suolo ed in acqua (articolo 9), allo stoccaggio temporaneo ecologico (articolo 10), ai rifiuti di mercurio (articolo 11) ed ai siti contaminati (articolo 12). La Convenzione disciplina, inoltre, i propri meccanismi di finanziamento (articolo 13), gli aspetti relativi allo scambio di informazioni tra le Parti (articolo 17), gli strumenti di sensibilizzazione (articolo 18), ed istituisce un Comitato per promuoverne l'attuazione (articolo 15). Alla Conferenza delle Parti (articolo 23), istituita quale organo decisionale ed esecutivo della Convenzione, è affidato altresì anche il compito di monitorare e valutare costantemente lo stato di attuazione del testo internazionale. 

Gli annessi al testo sono relativi, rispettivamente, ai prodotti contenenti mercurio non soggetti a limitazioni (annesso A), ai limiti dei processi produttivi in cui si utilizza mercurio (annesso B), alle prescrizioni relative alle attività estrattive dell'oro a livello artigianale e su piccola scala (annesso C), alla lista delle fonti puntuali di emissioni di mercurio in atmosfera (annesso D), alle procedure per l'arbitrato e la conciliazione in caso di controversia tra le Parti (annesso E).

Come evidenzia la relazione al disegno di legge, la ratifica della Convenzione non comporterà impatti significativi sul nostro sistema produttivo ed economico, essendosi nel corso degli anni l'Italia già adeguata ai regolamenti europei ed alle direttive che disciplinano aspetti coperti dal testo internazionale. Ricordo inoltre che l'Unione europea, che ha, a sua volta, depositato lo strumento di ratifica della Convenzione presso le Nazioni Unite il 18 maggio 2017, ha già predisposto un apposito Regolamento sul mercurio - il Regolamento (UE) 2017/852, entrato in vigore dal 1º gennaio 2018 - che ha provveduto ad aggiornare il quadro legislativo previgente.

Il disegno di legge si compone di 5 articoli. Gli oneri complessivi del provvedimento per il nostro Paese, fra spese per l'attuazione del testo, per la partecipazione alla Conferenza e per gli obblighi derivanti dall'essere uno Stato parte, sono quantificati in oltre 482mila euro per il 2019, e in 440mila e in 452.660 annui a partire dal 2020 ad anni alterni.

La Convenzione non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. 

 

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

 

 

(1172) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

(Esame e rinvio)

 

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Repubblica del Gabon per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali.

Ricorda che il Gabon, ex colonia francese, indipendente dal 1960, è uno Stato dell'Africa centrale di 1,5 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea ed incastonato fra il Camerun e il Congo-Brazzaville. Repubblica semipresidenziale, ha un Parlamento bicamerale composto da un Senato di 66 membri e da un'Assemblea di 153 e può vantare abbondanti risorse naturali e considerevoli investimenti stranieri tali da farne in potenza uno dei Paesi più ricchi dell'intero continente africano.

La Convenzione in esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

Ricorda innanzitutto che un disegno di legge recante la ratifica della medesima Convenzione - l'Atto Senato n. 2158 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nell'ottobre del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo, che si compone di 30 articoli suddivisi in VI Capitoli e di un Protocollo, richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente all'imposizione sui redditi (articolo 2), e - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'Accordo definisce il concetto di residenza (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina, quindi, le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) e degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea (articolo 8). Con riferimento alle imposizioni sui dividendi (articolo 10), sugli interessi (articolo 11), sulle royalties (articolo 12), la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 15 per cento per i dividendi, al 10 per cento per gli interessi e i canoni, con condizioni quindi - come evidenzia la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento - che appaiono del tutto favorevoli agli operatori italiani che investano nel Paese africano. Assume rilievo, al riguardo, anche il punto 4 del Protocollo annesso al testo base che include il riferimento alla clausola della nazione più favorita, in base alla quale ove il Gabon accordasse ad un altro Stato dell'OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle previste dal presente accordo, le ritenute alla fonte per i casi disciplinati dalla presente intesa verrebbero automaticamente allineate a quelle più vantaggiose.

Quanto alle plusvalenze, l'articolo 13 della Convenzione stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza, ad eccezione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili o di beni immobili relativi ad organizzazioni stabili per i quali è prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati. I successivi articoli disciplinano quindi il trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), da gettoni di presenza (articolo 16) e da attività di artisti e sportivi (articolo 17). In materia di pensioni, la Convenzione (articolo 18) prevede la tassazione soltanto nello Stato di residenza, salvo che per i pagamenti erogati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di una persona fisica, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte (articolo 19).

Per i redditi di professori ed insegnanti temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti, l'articolo 20 dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento e ciò al fine di facilitare gli scambi culturali. Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede (articolo 23), per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria. I successivi articoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (articolo 24), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (articolo 25), lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 26), l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27) e una procedura di rimborso per i casi garantiti di ritenute ridotte (articolo 28).

Il disegno di legge si compone di 3 articoli. Non vi sono effetti per l'erario italiano.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

 

La seduta termina alle ore 9,15.