Legislatura 18ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 151 del 08/05/2019

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

 

            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

            Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione un'ulteriore nota di risposta ai rilievi avanzati dal Relatore sul testo del disegno di legge in esame.

 

     Il relatore PRESUTTO (M5S), anche alla luce degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica aggiornata e ricevuti ulteriori chiarimenti da parte del Governo, preso atto che: lo sviluppo del portale del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, già rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'associazione FormezPA, sottoscritta il 26 febbraio 2019, che prevede l'impegno di 7 milioni di euro, a valere sulle risorse del PON GOV; con riguardo all'articolo 3, comma 8, sono forniti elementi di chiarimento sulla portata applicativa della disposizione, volti ad escludere qualsiasi sovrapposizione con quanto previsto dal precedente comma 4 e, in ragione del suo contenuto ordinamentale, sono esclusi effetti finanziari, intervenendo la previsione su un adempimento prodromico all'indizione di nuovi concorsi; le previsioni di cui all'articolo 3, comma 9, apportano modificazioni al decreto legislativo n. 165 del 2001 che non comportano oneri per la finanza pubblica; sono esclusi oneri finanziari in relazione a quanto disposto dai commi 11 e 12 dell'articolo 3, in tema di conferimento al personale in quiescenza di incarichi all'interno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, essendo tali incarichi già sottratti, a normativa vigente, al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; in relazione all'articolo 3, comma 13, in materia di aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, vengono forniti elementi istruttori di dettaglio volti a suffragare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza finanziaria, per cui agli oneri derivanti dal suddetto aggiornamento si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, esso riguarderà esclusivamente le commissioni esaminatrici nominate successivamente all'entrata in vigore della disposizione; con riferimento all'articolo 3, comma 14, si segnala che la disposizione non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione diretta ai dirigenti dei compensi ivi previsti, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non comporta complessivamente oneri aggiuntivi dal momento che, in assenza di tale previsione, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti; in merito all'articolo 3, comma 15, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, si conferma trattarsi di attività che verranno assolte dal citato Dipartimento mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riguardo all'articolo 4, recante disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato, si afferma che la disposizione, avendo contenuto meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica; in relazione all'articolo 5, commi 5 e 6, che interviene sulla disciplina degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, viene evidenziato che, in ragione del criterio di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, imposto a tutte le stazioni appaltanti, è da escludere un apprezzabile incremento di costi per le amministrazioni aggiudicatrici, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

 

            Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

 

         I senatori ERRANI (Misto-LeU),  MISIANI (PD), FANTETTI (FI-BP) e CALANDRINI (FdI) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

 

            Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

 

         Il relatore PRESUTTO (M5S) richiama l'istruttoria sugli emendamenti già illustrata nella seduta di ieri, ricordando che comporta maggiori oneri la proposta 1.2, diretta a sopprimere il capoverso «Art. 60-quinquies», inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in accoglimento di una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla corrispondente Commissione bilancio.

Fa altresì presente che comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura, gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, volti a modificare la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici e a disciplinare i rapporti con i medici preposti a tali funzioni. Osserva che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.2, che inserisce espressamente le regioni e gli enti locali tra le amministrazioni che possono procedere, a decorrere dal 2019, ad assumere personale in misura corrispondente al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. Conforme valutazione va fatta per gli analoghi emendamenti 3.18 e 4.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 3.5, che estende le procedure semplificate di svolgimento delle prove d'esame ai docenti inseriti nelle graduatorie d'istituto e al personale assistente amministrativo. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 3.14, che parametra le assunzioni nel comparto scuola e università non alle cessazioni effettive ma ai posti in organico di diritto. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.11, che prevede la trasformazione delle graduatorie di merito dei docenti in graduatorie ad esaurimento, subordinando l'avvio di nuovi concorsi all'assunzione di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie, nonché della proposta 3.12, che autorizza le pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato, in relazione agli eventuali effetti di minor gettito correlati alle agevolazioni che assistono tali figure contrattuali.

Risulta necessario valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.17, che determina le capacità assunzionali degli enti locali, per ciascuna annualità, tenendo conto delle cessazioni dal servizio programmate nella medesima annualità. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.25, che prevede che l'aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debba essere effettuato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Richiede la verifica degli effetti per la finanza pubblica, mediante relazione tecnica, dell'emendamento 3.27, che prevede, a decorrere dal 2019, la non applicazione agli enti locali di una serie di divieti assunzionali. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che dispone la proroga dei termini ai fini della stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la verifica dei profili finanziari dell'emendamento 3.0.3, che rimette a ciascun ente interessato la determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente, con il solo limite finanziario del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.1 che, nel modificare la disciplina del piano triennale dei fabbisogni di personale adottato dalle pubbliche amministrazioni, prevede l'assunzione di figure professionali necessarie al perseguimento degli obiettivi di performance e sopprime il riferimento alla quantificazione delle risorse per l'attuazione del piano nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle capacità assunzionali. Rileva che comportano maggiori oneri l'emendamento 5.1, che incrementa il fondo di cui al comma 3 dell'articolo 5 senza prevedere alcuna copertura finanziaria, e la proposta 5.2, che istituisce un credito di imposta per compensare le perdite di imprese e lavoratori autonomi correlate alla gestione dei buoni pasto, senza prevedere idonea copertura. 

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

            Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con il relatore in merito alla segnalazione degli emendamenti recanti maggiori oneri e di quelli per i quali si richiede la relazione tecnica. Esprime, altresì, un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore per oneri non correttamente quantificati o coperti, fatta eccezione per l'emendamento 3.25 sul quale esprime un avviso non ostativo e per la proposta 3.0.1 sulla quale non ha osservazioni.

 

            Il RELATORE ricorda che l'emendamento 3.0.1 dispone la proroga dei termini ai fini della stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, con conseguente estensione della platea dei potenziali aventi diritto.

 

            Il vice ministro GARAVAGLIA osserva come tale emendamento amplia la platea dei potenziali aventi diritto alla stabilizzazione, rimanendo tuttavia nell'ambito della copertura finanziaria prevista dalla normativa vigente.

 

         Il senatore ERRANI (Misto-LeU), nel ritenere corretta l'interpretazione fornita dal rappresentante del Governo, contesta il fatto che la Commissione, in passato, ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su fattispecie identiche a quella in esame.

            Altresì, osserva come il disegno di legge rechi vari profili di criticità di ordine finanziario.

 

         Il senatore MANCA (PD) concorda circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.0.1. Tuttavia, evidenzia l'impianto centralista dell'intero disegno di legge, che nega le esigenze di differenziazione insite nelle diverse autonomie territoriali, con la conseguenza di non realizzare minimamente gli auspicati obiettivi di semplificazione della pubblica amministrazione.

 

            Il RELATORE prospetta quindi l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.0.3.

            Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 2.0.1, 2.0.2, 3.2, 3.18, 4.2, 3.5, 3.14, 3.11, 3.12, 3.17, 3.27, 3.0.3, 4.1, 5.1 e 5.2. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

 

            Posta in votazione, la proposta di parere del relatore risulta approvata.