Legislatura 18ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 76 del 07/05/2019
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 299
Art. 1
1.1
Sostituire la parola: «fibromialgia» con le seguenti: «sindrome fibromialgica».
Conseguentemente, ovunque ricorra, negli articoli successivi e nelle relative rubriche, nonché nel titolo del ddl, sostituire la parola: «fibromialgia» con le seguenti: «sindrome fibromialgica».
1.2
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. Ai fini della presente legge s'intende per fibromialgia, o sindrome fibromialgica - FM - una sindrome di tipo reumatico, idiopatica e multifattoriale che causa un aumento della tensione muscolare, caratterizzata da dolore muscolare e che interessa anche i tessuti fibrosi. La fibromialgia può essere di tipo cronico, sistemico, con una sintomatologia che tende a migrare da una articolazione all'altra, e può comportare astenia, affaticabilità, insonnia o disturbi del sonno».
Art. 2
2.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Certificazione attestante la fibromialgia)
1. La certificazione attestante la fibromialgia deve avvenire a seguito delle visite specialistiche del neurologo, dello psichiatra e del reumatologo.
2. Le visite specialistiche finalizzate alla certificazione della fibromialgia devono essere rinnovate ogni anno.
Art. 3
3.1
Al comma 1, dopo le parole: «La fibromialgia» inserire le seguenti: «, se diagnosticata dai centri specialistici appositamente individuati dal Ministero della salute,».
3.2
Il Relatore
All'articolo apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la parola: «decreto» inserire le seguenti parole: «, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,»;
b) al comma 2 sostituire le parole: «all'accesso al telelavoro per il paziente» con le seguenti: «ai fini del riconoscimento del criterio di priorità nell'accoglimento dell'eventuale richiesta di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile».
c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ovvero dai soggetti riconosciuti secondo le norme vigenti come affetti da fibromialgia''».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e norme per i lavoratori affetti da fibromialgia».
Art. 4
4.1
Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali centri sono identificati in contesti clinici universitari o in Istituti specializzati IRCCS, laddove già sussistano condizioni e competenze di tipo interdisciplinare e attività di ricerca».
Art. 5
5.1
Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) le cure prestate».
5.2
Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) lo sviluppo della sintomatologia fibromialgica».
Art. 6
6.1
Sostituire la rubrica con la seguente: «(Formazione del personale medico, di assistenza e di medicina del lavoro)».
6.2
Al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» inserire le seguenti: «differenziati, alcuni dei quali destinati ai medici di Medicina generale, e».
Art. 8
8.1
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'accesso delle persone affette da fibromialgia al telelavoro avviene solo nei casi di malattia certificata e per un periodo non superiore ai sei mesi».
8.2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Un'apposita Commissione, istituita di concerto tra il Ministero della salute e il Ministero del lavoro, rivaluta periodicamente condizioni e circostanze dei pazienti affetti da fibromialgia per rivedere e confermare annualmente i contratti di telelavoro in essere».
Art. 9