Legislatura 18ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 76 del 07/05/2019

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 299

 

Art. 1

1.1

Boldrini, Bini, Collina

Sostituire la parola: «fibromialgia» con le seguenti: «sindrome fibromialgica».

        Conseguentemente, ovunque ricorra, negli articoli successivi e nelle relative rubriche, nonché nel titolo del ddl, sostituire la parola: «fibromialgia» con le seguenti: «sindrome fibromialgica».

1.2

Binetti, Rizzotti, Stabile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «3. Ai fini della presente legge s'intende per fibromialgia, o sindrome fibromialgica - FM - una sindrome di tipo reumatico, idiopatica e multifattoriale che causa un aumento della tensione muscolare, caratterizzata da dolore muscolare e che interessa anche i tessuti fibrosi. La fibromialgia può essere di tipo cronico, sistemico, con una sintomatologia che tende a migrare da una articolazione all'altra, e può comportare astenia, affaticabilità, insonnia o disturbi del sonno».

Art. 2

2.0.1

Rufa, Marin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Certificazione attestante la fibromialgia)

        1. La certificazione attestante la fibromialgia deve avvenire a seguito delle visite specialistiche del neurologo, dello psichiatra e del reumatologo.

        2. Le visite specialistiche finalizzate alla certificazione della fibromialgia devono essere rinnovate ogni anno.

Art. 3

3.1

Binetti, Rizzotti, Stabile

Al comma 1, dopo le parole: «La fibromialgia» inserire le seguenti: «, se diagnosticata dai centri specialistici appositamente individuati dal Ministero della salute,».

3.2

Il Relatore

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, dopo la parola: «decreto» inserire le seguenti parole: «, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,»;

            b) al comma 2 sostituire le parole: «all'accesso al telelavoro per il paziente» con le seguenti: «ai fini del riconoscimento del criterio di priorità nell'accoglimento dell'eventuale richiesta di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile».

            c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ovvero dai soggetti riconosciuti secondo le norme vigenti come affetti da fibromialgia''».

        Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e norme per i lavoratori affetti da fibromialgia».

Art. 4

4.1

Binetti, Rizzotti

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali centri sono identificati in contesti clinici universitari o in Istituti specializzati IRCCS, laddove già sussistano condizioni e competenze di tipo interdisciplinare e attività di ricerca».

Art. 5

5.1

Binetti, Rizzotti, Stabile

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) le cure prestate».

5.2

Binetti, Rizzotti, Stabile

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

            «d) lo sviluppo della sintomatologia fibromialgica».

Art. 6

6.1

Boldrini, Bini, Collina

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Formazione del personale medico, di assistenza e di medicina del lavoro)».

6.2

Binetti, Rizzotti, Stabile

Al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» inserire le seguenti: «differenziati, alcuni dei quali destinati ai medici di Medicina generale, e».

Art. 8

8.1

Rufa, Marin

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. L'accesso delle persone affette da fibromialgia al telelavoro avviene solo nei casi di malattia certificata e per un periodo non superiore ai sei mesi».

8.2

Binetti, Rizzotti, Stabile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. Un'apposita Commissione, istituita di concerto tra il Ministero della salute e il Ministero del lavoro, rivaluta periodicamente condizioni e circostanze dei pazienti affetti da fibromialgia per rivedere e confermare annualmente i contratti di telelavoro in essere».

Art. 9

9.1

Binetti, Rizzotti, Stabile

Al comma 2, dopo le parole: «al medico di medicina generale» inserire le seguenti: «, opportunamente formato e costantemente informato,».