Legislatura 18ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 66 del 26/03/2019
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Il relatore ENDRIZZI (M5S) dà conto, anzitutto, delle modifiche agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge in conversione, relative al reddito di cittadinanza.
Si prevede (articolo 1) che il summenzionato istituto assuma la denominazione di Pensione di cittadinanza, oltre che nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni - come previsto anche nel testo precedente -, nelle ipotesi in cui uno o più componenti del nucleo possiedano il suddetto requisito anagrafico e convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Nell'ambito della disciplina dei requisiti per il reddito di cittadinanza (articolo 2), sono stati elevati i limiti massimi del valore del patrimonio mobiliare, con riferimento ai nuclei in cui siano presenti soggetti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Inoltre, è stato introdotto uno specifico elevamento del parametro della scala di equivalenza (di cui al comma 4 dell'articolo 2) - rilevante sia ai fini della determinazione del limite massimo del patrimonio mobiliare sia ai fini del calcolo dell'importo del reddito di cittadinanza - per l'ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti membri in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Inoltre, con l'inserimento nell'articolo 13 del comma 1-ter, si incrementa la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale che può essere utilizzata, da parte dei comuni, per assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali.
Il relatore passa quindi a riferire sulle modifiche ed integrazioni apportate al Capo II del decreto-legge in conversione.
Con riferimento alle materie di interesse della Commissione, segnala l'introduzione del comma 2 nell'articolo 14-bis. Tale comma, al fine di far fronte alle esigenze di sostituzione del personale, derivanti dall'ampliamento delle possibilità di pensionamento operato dal decreto, consente che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale procedano alle assunzioni - entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente - anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengano in corso d'anno, fermo restando il rispetto della programmazione regionale e dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza.
In conclusione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole.
Si apre la discussione generale.