Legislatura 18ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 66 del 26/03/2019

 

IGIENE E SANITA'    (12ª)

MARTEDÌ 26 MARZO 2019

66ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

SILERI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.  

 

            La seduta inizia alle ore 10,45.

 

           

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  

 

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(1018-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole) 

 

Il PRESIDENTE dà atto che il disegno di legge n.1018-B, già approvato dal Senato, è stato modificato durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Fa inoltre presente che il disegno di legge è già in una fase avanzata dell'iter in sede referente, presso la 11a Commissione, e figura nel calendario dell'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana odierna.

Ciò posto, invita il relatore a illustrare le modifiche attinenti a profili di competenza della Commissione.

 

Il relatore ENDRIZZI (M5S) dà conto, anzitutto, delle modifiche agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge in conversione, relative al reddito di cittadinanza.

Si prevede (articolo 1) che il summenzionato istituto assuma la denominazione di Pensione di cittadinanza, oltre che nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni - come previsto anche nel testo precedente -, nelle ipotesi in cui uno o più componenti del nucleo possiedano il suddetto requisito anagrafico e convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Nell'ambito della disciplina dei requisiti per il reddito di cittadinanza (articolo 2), sono stati elevati i limiti massimi del valore del patrimonio mobiliare, con riferimento ai nuclei in cui siano presenti soggetti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Inoltre, è stato introdotto uno specifico elevamento del parametro della scala di equivalenza (di cui al comma 4 dell'articolo 2) - rilevante sia ai fini della determinazione del limite massimo del patrimonio mobiliare sia ai fini del calcolo dell'importo del reddito di cittadinanza - per l'ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti membri in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Inoltre, con l'inserimento nell'articolo 13 del comma 1-ter, si incrementa la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale che può essere utilizzata, da parte dei comuni, per assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali.

Il relatore passa quindi a riferire sulle modifiche ed integrazioni apportate al Capo II del decreto-legge in conversione.

Con riferimento alle materie di interesse della Commissione, segnala l'introduzione del comma 2 nell'articolo 14-bis. Tale comma, al fine di far fronte alle esigenze di sostituzione del personale, derivanti dall'ampliamento delle possibilità di pensionamento operato dal decreto, consente che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale procedano alle assunzioni - entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente - anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengano in corso d'anno, fermo restando il rispetto della programmazione regionale e dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza.

In conclusione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole.

 

Si apre la discussione generale.

 

         La senatrice BINETTI (FI-BP), malgrado il relatore abbia già avanzato la proposta di esprimere un parere favorevole, ritiene che vi sarebbero in realtà diverse osservazioni ancora da formulare sul provvedimento in esame, ma comprende che, in questa fase dell'iter, l'esercizio della funzione consultiva sia di fatto limitato alla presa d'atto di un testo non più modificabile, pena la decadenza del decreto in conversione. Si tratta, a suo giudizio, di una forma di ipocrisia di sistema.

            Nel merito - pur mostrando apprezzamento per alcuni miglioramenti apportati dalla Camera, sulla scorta di proposte già avanzate in Senato dai Gruppi di opposizione -, esprime rammarico per la mancanza di modificazioni volte ad estendere il reddito di cittadinanza alle persone maggiormente bisognose, quali sono a suo avviso i senza fissa dimora: sarebbe stato sufficiente prevedere la possibilità, da parte di questi ultimi, di stabilire la propria residenza, ai fini dell'ottenimento del beneficio, presso la sede di un ente di assistenza. Reputa che, in mancanza della predetta modifica, il provvedimento sia inidoneo a perseguire l'obiettivo annunciato del superamento della povertà.

 

         Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

 

         Il relatore ENDRIZZI (M5S), in sede di replica, rimarca che il decreto-legge in conversione è volto a sollevare da una condizione di miseria tante persone meritevoli di aiuto, che i precedenti Governi hanno completamente dimenticato. Invita a considerare che, sotto tale prospettiva, il provvedimento in esame rappresenta un innegabile progresso. Sottolinea, inoltre, che il testo, già convincente nella sua formulazione originaria, è stato migliorato nel corso dell'esame parlamentare.

In conclusione, ribadita la proposta di esprimere un parere favorevole, osserva che nel caso di specie non è dato rinvenire alcuna forma di ipocrisia, almeno nella condotta delle forze di maggioranza e del Governo.

           

Si passa alle dichiarazioni di voto.

 

         Il senatore SICLARI (FI-BP) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto convintamente contrario.

 

         La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime particolare apprezzamento per le modificazioni, introdotte durante l'esame della Camera, che hanno recepito la particolare sensibilità della Lega nei confronti delle famiglie con persone disabili e non autosufficienti.

 

         La senatrice CASTELLONE (M5S), dichiarato il voto favorevole del proprio Gruppo, ribadisce quanto già fatto rilevare nel corso dell'esame in prima lettura, cioè che il provvedimento in esame rappresenta uno strumento di giustizia sociale e non già un intervento di carattere assistenzialistico.

 

         Il senatore COLLINA (PD) conferma il giudizio complessivamente critico del proprio Gruppo sul provvedimento in esame. Pur dando atto che nel corso dell'iter parlamentare la discussione ha portato alcuni frutti, osserva che il decreto in conversione appare ancora molto problematico, specie se inquadrato in una prospettiva ampia, tale da abbracciare sia i profili di equilibrio di bilancio e di uso oculato delle risorse disponibili, sia le esigenze di equilibrio e giustizia intergenerazionale. Soggiunge che la natura ibrida del reddito di cittadinanza ne renderà difficile l'attuazione, con il rischio di smantellare il sistema messo in piedi dai precedenti Governi senza sostituirlo con un sistema alternativo realmente funzionante. Fa rilevare, in proposito, che il tema della lotta alla povertà è certamente avvertito da tutti come centrale, ma è sul come declinare gli interventi in materia che si registrano le differenze tra le forze politiche. Quindi, dopo essersi ricollegato alle considerazioni della senatrice Binetti, quanto alla mancanza di misure specifiche per i senza fissa dimora, si sofferma sulle criticità che, a suo giudizio, deriveranno dalle misure in materia pensionistica note come "quota 100". Ritiene che le predette misure siano state adottate in assenza di una doverosa analisi costi-benefici e di qualsiasi valutazione di impatto: ne conseguiranno effetti pregiudizievoli per la tenuta della Pubblica amministrazione, specie nel settore sanitario, nel quale si acuirà la situazione di sotto organico sia a livello di medici specialisti che di operatori paramedici.

            Tutto ciò premesso, annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

 

            Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore è posta in votazione e risulta approvata.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (n. 72)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione e raccomandazioni) 

 

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

 

     Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dello scorso 21 marzo si è conclusa la discussione generale. Dà quindi la parola alla relatrice.

 

In accoglimento di una richiesta avanzata dalla relatrice CASTELLONE (M5S), il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta, funzionale alla redazione dello schema di parere.

 

La seduta, sospesa alle ore 11,15, riprende alle ore 11,35.

 

La relatrice CASTELLONE (M5S) auspica un'ulteriore sospensione, al fine di ultimare il confezionamento dello schema di parere.

 

Il PRESIDENTE dispone quindi la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno alle ore 14, compatibilmente con l'andamento della seduta dell'Assemblea.

 

La seduta, sospesa alle ore 11,37, riprende alle ore 14,37.

 

La relatrice CASTELLONE (M5S) illustra lo schema di parere - favorevole, con osservazione e raccomandazioni - pubblicato in allegato.

 

Si procede alla fase di votazione.

 

La senatrice CANTU' (L-SP-PSd'Az) esprime apprezzamento per lo schema di parere appena illustrato, che rimarca essere frutto, oltre che dell'impegno della relatrice, di un lavoro collegiale e dell'approfondita istruttoria svolta attraverso le audizioni informative. E' il segno, ad avviso dell'oratrice, che è possibile per il Parlamento offrire al Governo un contributo al contempo rispettoso e incisivo. Sottolineata la necessità che l'attuazione della delega avvenga in tempi rapidi e all'insegna della semplificazione, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

 

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP), pur manifestando apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, ritiene che non vi sia alcuna certezza che l'osservazione e le raccomandazioni inserite nello schema di parere si trasformino in migliorie del testo. Pertanto, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.

 

La senatrice BOLDRINI (PD), fatte proprie le espressioni di apprezzamento per la relatrice, segnala che per ciò che attiene alle sperimentazioni in ambito pediatrico esiste una specifica normativa europea, che sarebbe opportuno richiamare all'interno dello schema di parere. Ritiene che, sebbene la legge delega evochi espressamente solo la fase I, le raccomandazioni concernenti l'approccio metodologico di medicina di genere, volte ad estendere quest'ultimo anche alle fasi della sperimentazione successive alla I, dovrebbero essere trasformate in condizioni. In assenza dell'auspicata riformulazione dello schema, dichiara che il proprio Gruppo non potrà che esprimere un voto di astensione.

 

Il senatore ZAFFINI (FdI), pur trovando non condivisibile un lessico normativo che richiama la controversa categoria di genere, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

 

Il senatore Giuseppe PISANI (M5S), nel plaudire a sua volta all'operato della relatrice, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

 

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice, che dichiara l'intendimento di confermare lo schema di parere già illustrato, considerato che quest'ultimo è frutto di un notevole lavoro di approfondimento, svolto in costante raccordo con il Governo.

 

Previa verifica del numero legale, posto in votazione, lo schema di parere predisposto dalla relatrice è approvato.

 

 

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  

 

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 27 marzo, non avrà più luogo.

 

Prede atto la Commissione.

 

La seduta termina alle ore 15.

 


 

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 72

La 12a Commissione,

 

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano;

 

premesso che,

 

il provvedimento all’esame è stato trasmesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 ed assegnato, per l’espressione del prescritto parere, alle Commissioni 12a Igiene e sanità e 5a Programmazione economica, bilancio;

 

sul provvedimento all’esame, è stata acquisita la prescritta intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 marzo 2019 e il termine per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni della Camera e del Senato è il 27 marzo 2019;

 

per l’attuazione della delega il Governo ha scelto la tecnica della novella attraverso modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200 di attuazione della direttiva 2005/28/CE e ha sottolineato che, a causa della mancata piena applicazione del Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la quale non è previsto un termine certo, la delega da parte del Governo è stata esercitata parzialmente, limitatamente all’articolo 1, comma 2, lettere c), f), h), n.4, n) ed o) della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

 

il Regolamento 536/2014 prevede il passaggio da una gestione puramente nazionale della valutazione delle sperimentazioni cliniche ad una gestione coordinata a livello europeo, che richiederà l’applicazione di criteri e procedure condivise, con la necessità di ripensare i criteri e i meccanismi oggi in vigore nelle fasi di programmazione e valutazione delle sperimentazioni cliniche farmacologiche;

il Regolamento UE è stato adottato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nell’anno 2014; tuttavia, l’articolo 82 del Regolamento medesimo prevede la propria applicabilità solo a decorrere da sei mesi dopo la pubblicazione da parte della Commissione della conferma della piena funzionalità del portale UE per la presentazione dei dati e delle informazioni e della banca dati dell’UE;

 

considerato che:

dalla lettura del Regolamento (UE) n. 536/2014 emerge che talune disposizioni sulla sperimentazione clinica sono direttamente attuative, altre richiedono un impegno dello Stato membro per darne concreta esecuzione mentre altre ancora sono lasciate allo Stato membro che però deve attenersi a taluni criteri o principi;

le materie oggetto della delega di cui alla legge 3 del 2018 si muovono nel perimetro delineato dal Regolamento UE e, per la maggior parte, incidono su aspetti che il medesimo Regolamento demanda all’organizzazione interna degli Stati membri;

la legge delega, peraltro, proprio in virtù dell’incerta applicazione o decorrenza del Regolamento UE, ha previsto che nell’esercizio della delega medesima si realizzasse il necessario coordinamento sia con la legislazione vigente e sia con il Regolamento UE citato;

la legge n. 3 del 2018, in particolare, prevede che, nell’esercizio della delega, s’individuino:

-          i requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche  dalla fase I alla fase IV, con particolare attenzione, nella fase IV, al coinvolgimento delle associazioni di pazienti soprattutto per le malattie rare;

-          le procedure di accreditamento ad evidenza pubblica, di monitoraggio annuale dei requisiti posseduti e di pubblicazione sul sito dell'Aifa dell'elenco dei centri autorizzati, con il collegamento al sito istituzionale del centro clinico, che deve essere dotato di un'apposita sezione dedicata alla trasparenza in cui, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, siano resi pubblici tutti i nominativi e i curricula dei soggetti coinvolti nella sperimentazione e tutte le sperimentazioni attivate, in corso o concluse e autorizzate, nonché i correlati finanziamenti e budget di spesa ed i relativi contratti;

-          le modalità per il "sostegno" all’attivazione  e all'ottimizzazione di centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti che su volontari sani, da condurre con un approccio metodologico di medicina di genere, prevedendo anche la definizione di requisiti minimi dei medesimi centri clinici in conformità al succitato Regolamento UE;

-          le modalità idonee a tutelare l’indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti d'interesse;

-          la semplificazione delle procedure per gli adempimenti concernenti le domande per la sperimentazione clinica, con particolare riferimento ai pareri che devono essere resi dal comitato etico e alla conduzione e valutazione degli studi clinici, e per l'utilizzo, a scopi di ricerca clinica, di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto, con la precisazione del mantenimento di elevati standard di qualità e nel rispetto del consenso informato del paziente;

con riguardo alle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica, nell’esercizio della delega, la citata legge prevede altresì:

-          una loro definizione garantendo il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti soprattutto nel caso di malattie rare e l’individuazione del direttore generale/responsabile legale del centro clinico, dei compiti e delle finalità dei comitati etici territoriali, i contenuti minimi dei contratti per le sperimentazioni, anche con riferimento  alla garanzia di terzietà, imparzialità e indipendenza, con espressa garanzia che gli incaricati alla validazione e valutazione della domanda di sperimentazione clinica siano privi di conflitti di interesse personali e finanziari e che assicurino la propria imparzialità mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 73 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

-          la costituzione presso l'Istituto superiore di sanità di un elenco nazionale di soggetti qualificati e con adeguata esperienza, selezionati mediante avvisi pubblici, sulla base di criteri e requisiti predefiniti;

in riferimento ai contratti delle sperimentazioni si demanda ad un decreto ministeriale la previsione di meccanismi di compensazione o di partecipazione agli utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati di ricerca condotti in enti pubblici di ricerca sulla base di percentuali da definire in modo tale da destinare gli introiti sia ai medesimi enti che hanno condotto la ricerca e sia ai fondi della ricerca del Ministero della salute, a meno che non siano previsti nei contratti diverse modalità di remunerazione o di compensazione; 

la legge delega prevede altresì l’applicazione dei sistemi informativi alle sperimentazioni cliniche, meccanismi di valutazione dei risultati delle aziende sanitarie pubbliche, modalità d’interscambio della documentazione e un’adeguata rappresentatività di genere, precisando altresì che la sperimentazione clinica dei medicinali si avvalga di professionalità specifiche nel campo della gestione dei dati e del coordinamento della ricerca.

con riguardo alla formazione e specificatamente con riguardo alla ricerca, agli studi clinici e alla sperimentazione, la delega prevede che siano implementati sia gli ordinamenti didattici universitari e sia  i programmi obbligatori di formazione continua in medicina (ECM) per il personale operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, in riferimento a percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali e a percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici;

in riferimento alla revisione  dell'apparato sanzionatorio amministrativo, la legge delega prevede la  sospensione dell'attività dei comitati etici che non rispettano i termini e le procedure sulla valutazione delle domande nonché le norme sulla trasparenza e l'assenza di conflitti d'interesse; gli introiti derivanti dalle sanzioni sono riassegnati a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta;

la legge delega prevede altresì la revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di migliorare la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali;

si delega, infine, il Governo a riordinare il decreto ministeriale vigente laddove non consente alla cosiddetta ricerca no profit lo sviluppo commerciale del farmaco, prevedendo quindi la possibilità di cessione ed utilizzo dei risultati della ricerca per finalità etiche e  sociali e stabilendo che l’azienda farmaceutica possa rimborsare le spese sostenute e il mancato guadagno;

rilevato altresì che:

il provvedimento novella il decreto legislativo n. 200 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/28/CE sulle buone pratiche cliniche e sui requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, al fine di riordinare la materia delle sperimentazioni cliniche, anche nell'ottica di valorizzare l’uso sociale ed etico della ricerca, con particolare riferimento a quella no profit e alla medicina di genere, prevedendo, tra l’altro, l’obbligo a carico del promotore (azienda farmaceutica) di rimborsare la sperimentazione effettuata senza fini di lucro, in caso di uso per la registrazione, e in particolare le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione, nonché le eventuali mancate entrate conseguenti alla qualificazione della ricerca come attività no profit, comprese le potenziali entrate connesse alla valorizzazione della proprietà intellettuale;

tutto ciò premesso e considerato,

 

 

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

 

-          ferma restando l’esigenza di rispettare sia la disciplina comunitaria di cui alla direttiva 2001/20/CE sia il regolamento CE n. 536/2014, valuti il Governo la possibilità che lo schema di decreto legislativo all’esame sia opportunamente e compiutamente integrato con i criteri di delega di cui all’articolo 1, lettere a), b), d) e), g), h) i), l) ed m)della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come descritti in premessa, tenuto conto che buona parte dei principi e criteri direttivi comunque fanno riferimento ad aspetti che il medesimo Regolamento UE demanda alla regolamentazione degli Stati membri;

 

e con le seguenti raccomandazioni:

 

-          all'articolo 1, lettera a), numero 2), occorrerebbe riformulare la definizione dell'approccio metodologico di "medicina di genere", in conformità alle indicazioni fornite in materia dall'OMS e quindi prevedere tra l’altro una stratificazione per età pediatrica che tenga conto del diverso metabolismo dei farmaci in rapporto all’età (0-2 anni; 2-6 anni; 6-12 anni; 12-18 anni) oltrechè una particolare attenzione anche all’utenza geriatrica;

-          ancora all'articolo 1, lettera a), numero 2), occorrerebbe che sia valutata la possibilità di espungere l'espressione "di fase I", apparendo preferibile estendere l’attuazione della delega anche agli studi clinici di fase II, III e IV;

-          all'articolo 1, lettera b), occorrerebbe armonizzare le previsioni in materia di consenso informato da parte del paziente con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

-          ancora all'articolo 1, lettera b), occorrerebbe disciplinare non solo attraverso linee guida quanto necessario al fine di valorizzare l’impiego di materiale biologico a scopo di ricerca, secondo meccanismi tesi a promuovere e semplificare la possibilità di utilizzo del materiale anche con adeguate disposizioni in materia di biobanche;

-          all'articolo 1, lettera e), per i motivi già esposti nella seconda raccomandazione, occorrerebbe che sia valutata la possibilità di espungere il riferimento alla "fase I".

 

Il tutto assicurando tempi certi di applicazione delle nuove disposizioni e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2019.