Legislatura 18ª - Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani - Resoconto sommario n. 3 del 18/12/2018

     La presidente PUCCIARELLI ringrazia i senatori presenti e la Garante per l’infanzia e l’adolescenza per la sua partecipazione alla seduta odierna.

 

La dottoressa Filomena ALBANO, garante per l’infanzia e l’adolescenza, ricorda che la legge per la istituzione dell’Autorità è giunta nel 2011, con la legge n. 112 del 2011, a vent’anni dalla ratifica da parte dell’Italia, nel 1991, con la legge n. 176 del 27 maggio, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza del 1989. L’Autorità garante svolge funzioni di ascolto e partecipazione, promozione e sensibilizzazione, collaborazione, ed elabora proposte, pareri e raccomandazioni. L'Autorità raccoglie inoltre le istanze della società civile che seguono i diritti dell’infanzia e le veicola alle istituzioni.

Per quanto riguarda l’argomento specifico della audizione odierna, i matrimoni precoci, essi si intendono secondo l’ordinamento italiano riguardano le persone che si sposano prima della maggiore età, vale a dire 18 anni. È prevista l’eccezione del matrimonio a 16 anni, all'articolo 84 del Codice civile, in presenza di espressa autorizzazione del Tribunale per i minorenni su richiesta del minore e per gravi motivi. Va segnalato che la legge n. 218 del 1995 che riguarda il diritto internazionale privato pone i criteri per l'individuazione del diritto straniero applicabile nel nostro paese, e se in astratto potrebbe consentire la validità di un matrimonio contratto in un paese in cui non fosse prevista un'età minima, concretamente il limite dell'ordine pubblico previsto dalla stessa legge all'articolo 16, renderebbe punibile in Italia il nubendo maggiorenne e consentirebbe alle competenti istituzioni italiane di tutelare il nubendo minore.

Vi è poi il fenomeno delle unioni fattuali che vengono considerate veri e propri matrimoni da certe comunità e che non lo sono secondo l’ordinamento italiano e che quindi sfuggono alla normativa.

Per quanto concerne il nostro paese vi è una grande carenza di dati con l’unica eccezione del numero fornito dai Tribunali per i minorenni riguardo ai matrimoni contratti in presenza di uno dei due sposi con meno di diciotto anni. Tale numero per il 2017 è di 40.

Naturalmente occorrerebbe analizzare più a fondo le situazioni sul versante della formazione, della scolarizzazione, dell’inserimento nel tessuto familiare e sociale. La carenza di dati rinvia ad un fenomeno che inevitabilmente va considerato sommerso e deve indurre ad individuare quali istanze potrebbero intercettare gli elementi di determinarne l'emersione. La scuola sicuramente potrebbe svolgere un ruolo importante, riscontrando in anticipo segnali di disagio, assenze improvvise o altri elementi che facessero emergere il fenomeno. La conoscenza approfondita di dati e situazioni è cruciale per poter agire sulla prevenzione. Infatti, se va certamente preso atto positivamente che sono stati presentati presso il Senato e presso la Camera disegni di legge per il reato specifico, il che potrebbe avere un’utilissima funzione di deterrenza, allo stesso tempo occorre porsi in una prospettiva di prevenzione, la quale potrebbe venire innanzi tutto da un’opera di sensibilizzazione e formazione che fosse realmente in grado di recepire i segnali di rischio anche attivando reti di protezione sociale, le famiglie e infine anche la magistratura. Occorrerebbe anche immaginare un ausilio per le famiglie di migranti che consentisse ai giovani di seconda generazione di non dover svolgere una funzione di mediazione culturale all’interno della famiglia stessa. Per quanto riguarda le comunità di migranti di seconda generazione, nel 2018 l'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nell’ambito del Focus di genere ha attivato un'attività di interlocuzione attraverso interviste che si è svolta a Milano e in Toscana, coinvolgendo tra gli altri, la Consulta delle culture e il CONNGI, Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane.