Legislatura 18ª - Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani - Resoconto sommario n. 3 del 18/12/2018

La senatrice BINETTI (FI-BP) sottolinea che vi è un forte elemento culturale che può indurre le famiglie vedere in un matrimonio la possibilità di sottrarre le giovani ai rischi di una contaminazione con la società nella quale vivono, spesso anche in presenza di ragazzi nati e cresciuti nel nostro paese.

 

La dottoressa Filomena ALBANO, sottolineando che attualmente l’Autorità garante dispone di risorse estremamente limitate, ricorda le iniziative portate avanti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per sensibilizzare le scuole. Ricorda inoltre che la Convenzione di Istanbul, così come altri atti internazionali, contiene norme positive e utili. Per quanto riguarda le legislazioni nazionali. Vanno anche menzionate le leggi approvate in Svezia e in Germania, malgrado debba essere anche sottolineato che una fattispecie di reato troppo specifica potrebbe avere un effetto negativo sulla denuncia e quindi non consentire di far emergere appieno un fenomeno che è in larga parte sommerso e che potrebbe emergere attraverso istituzioni-antenna, come la scuola, o attraverso opportune attività di base come l'home visiting. Per quanto riguarda la legge n. 218 del 1995 va ricordato il limite dell’ordine pubblico, che, come si è detto, consente di perseguire il nubendo adulto e proteggere il nubendo minore. Per altro verso va posto mente al fatto che si potrebbe dare il caso in cui una volta contratto matrimonio nel paese di origine, il minore divenuto maggiorenne volesse chiederne la trascrizione in Italia. Quanto alle linee guida sui matrimoni precoci, sarebbero estremamente opportune, benché non esistano siffatti documenti attualmente, e andrebbero integrate con efficaci protocolli operativi