Legislatura 18ª - Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani - Resoconto sommario n. 3 del 18/12/2018

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018

3ª Seduta

 

Presidenza della Presidente

PUCCIARELLI 

 

            Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Filomena Albano, garante per l'infanzia e l'adolescenza.  

 

 

            La seduta inizia alle ore 13,05.

 

 

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  

 

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

 

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione della dottoressa Filomena Albano, garante per l'infanzia e l'adolescenza   

 

            Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'11 dicembre scorso.

 

     La presidente PUCCIARELLI ringrazia i senatori presenti e la Garante per l’infanzia e l’adolescenza per la sua partecipazione alla seduta odierna.

 

La dottoressa Filomena ALBANO, garante per l’infanzia e l’adolescenza, ricorda che la legge per la istituzione dell’Autorità è giunta nel 2011, con la legge n. 112 del 2011, a vent’anni dalla ratifica da parte dell’Italia, nel 1991, con la legge n. 176 del 27 maggio, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza del 1989. L’Autorità garante svolge funzioni di ascolto e partecipazione, promozione e sensibilizzazione, collaborazione, ed elabora proposte, pareri e raccomandazioni. L'Autorità raccoglie inoltre le istanze della società civile che seguono i diritti dell’infanzia e le veicola alle istituzioni.

Per quanto riguarda l’argomento specifico della audizione odierna, i matrimoni precoci, essi si intendono secondo l’ordinamento italiano riguardano le persone che si sposano prima della maggiore età, vale a dire 18 anni. È prevista l’eccezione del matrimonio a 16 anni, all'articolo 84 del Codice civile, in presenza di espressa autorizzazione del Tribunale per i minorenni su richiesta del minore e per gravi motivi. Va segnalato che la legge n. 218 del 1995 che riguarda il diritto internazionale privato pone i criteri per l'individuazione del diritto straniero applicabile nel nostro paese, e se in astratto potrebbe consentire la validità di un matrimonio contratto in un paese in cui non fosse prevista un'età minima, concretamente il limite dell'ordine pubblico previsto dalla stessa legge all'articolo 16, renderebbe punibile in Italia il nubendo maggiorenne e consentirebbe alle competenti istituzioni italiane di tutelare il nubendo minore.

Vi è poi il fenomeno delle unioni fattuali che vengono considerate veri e propri matrimoni da certe comunità e che non lo sono secondo l’ordinamento italiano e che quindi sfuggono alla normativa.

Per quanto concerne il nostro paese vi è una grande carenza di dati con l’unica eccezione del numero fornito dai Tribunali per i minorenni riguardo ai matrimoni contratti in presenza di uno dei due sposi con meno di diciotto anni. Tale numero per il 2017 è di 40.

Naturalmente occorrerebbe analizzare più a fondo le situazioni sul versante della formazione, della scolarizzazione, dell’inserimento nel tessuto familiare e sociale. La carenza di dati rinvia ad un fenomeno che inevitabilmente va considerato sommerso e deve indurre ad individuare quali istanze potrebbero intercettare gli elementi di determinarne l'emersione. La scuola sicuramente potrebbe svolgere un ruolo importante, riscontrando in anticipo segnali di disagio, assenze improvvise o altri elementi che facessero emergere il fenomeno. La conoscenza approfondita di dati e situazioni è cruciale per poter agire sulla prevenzione. Infatti, se va certamente preso atto positivamente che sono stati presentati presso il Senato e presso la Camera disegni di legge per il reato specifico, il che potrebbe avere un’utilissima funzione di deterrenza, allo stesso tempo occorre porsi in una prospettiva di prevenzione, la quale potrebbe venire innanzi tutto da un’opera di sensibilizzazione e formazione che fosse realmente in grado di recepire i segnali di rischio anche attivando reti di protezione sociale, le famiglie e infine anche la magistratura. Occorrerebbe anche immaginare un ausilio per le famiglie di migranti che consentisse ai giovani di seconda generazione di non dover svolgere una funzione di mediazione culturale all’interno della famiglia stessa. Per quanto riguarda le comunità di migranti di seconda generazione, nel 2018 l'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nell’ambito del Focus di genere ha attivato un'attività di interlocuzione attraverso interviste che si è svolta a Milano e in Toscana, coinvolgendo tra gli altri, la Consulta delle culture e il CONNGI, Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane.

 

La senatrice FEDELI (PD) rileva quanto sia importante l’attività di formazione dei docenti per mettere in condizione le scuole di svolgere un'utile opera di prevenzione. Ricorda che l’Italia è stata tra i principali promotori della convenzione di Istanbul che ha rappresentato un passo avanti di grande importanza e in questo senso proprio il nostro paese dovrebbe farsi promotore di una sua puntale attuazione. Sul piano della elaborazione di una normativa italiana potrebbe venire in aiuto anche il testo della legge approvata in Svezia in materia. Così come occorre porre mente al fatto che vi sono figure, talvolta agenzie, di mediatori che rendono possibile l’espatrio di minori per permettere loro di contrarre matrimoni precoci nei paesi di origine.

 

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) si domanda se e in che misura un intervento sulla legge n. 218 del 1995 potrebbe avere utilità. Suggerisce peraltro ascoltare in audizione le associazioni collegate all’iniziativa Girls Not Brides per approfondire le buone pratiche in materia.

 

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede se esistano in materia linee guida ufficiali rivolte alle scuole e alle altre istituzioni che mettano in grado gli operatori di cogliere i segnali di rischio e prevenire il fenomeno.

 

Il senatore AIROLA (M5S) chiede in che modo l’attività della Commissione potrebbe incidere positivamente e concretamente in materia, posto che va preso atto delle difficoltà di insegnanti e operatori, in mancanza di protocolli precisi, rispetto ad una realtà complessa che tocca la sfera intima delle persone. Chiede inoltre se vi siano maggiori elementi conoscitivi che riguardano la figura dei mediatori.

 

La senatrice BINETTI (FI-BP) sottolinea che vi è un forte elemento culturale che può indurre le famiglie vedere in un matrimonio la possibilità di sottrarre le giovani ai rischi di una contaminazione con la società nella quale vivono, spesso anche in presenza di ragazzi nati e cresciuti nel nostro paese.

 

La dottoressa Filomena ALBANO, sottolineando che attualmente l’Autorità garante dispone di risorse estremamente limitate, ricorda le iniziative portate avanti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per sensibilizzare le scuole. Ricorda inoltre che la Convenzione di Istanbul, così come altri atti internazionali, contiene norme positive e utili. Per quanto riguarda le legislazioni nazionali. Vanno anche menzionate le leggi approvate in Svezia e in Germania, malgrado debba essere anche sottolineato che una fattispecie di reato troppo specifica potrebbe avere un effetto negativo sulla denuncia e quindi non consentire di far emergere appieno un fenomeno che è in larga parte sommerso e che potrebbe emergere attraverso istituzioni-antenna, come la scuola, o attraverso opportune attività di base come l'home visiting. Per quanto riguarda la legge n. 218 del 1995 va ricordato il limite dell’ordine pubblico, che, come si è detto, consente di perseguire il nubendo adulto e proteggere il nubendo minore. Per altro verso va posto mente al fatto che si potrebbe dare il caso in cui una volta contratto matrimonio nel paese di origine, il minore divenuto maggiorenne volesse chiederne la trascrizione in Italia. Quanto alle linee guida sui matrimoni precoci, sarebbero estremamente opportune, benché non esistano siffatti documenti attualmente, e andrebbero integrate con efficaci protocolli operativi

 

La presidente PUCCIARELLI nel ringraziare la dottoressa Albano e i senatori presenti al dibattito, dichiara chiusa la procedura informativa.

 

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 14,10.