Legislatura 18ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 21 del 17/10/2018
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La senatrice NISINI (L-SP-PSd'Az), relatrice, riferisce sul disegno di legge in titolo per le parti di competenza della Commissione, soffermandosi sull'articolo 1 che modifica la disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali dettato dal decreto legislativo n. 206 del 2007, allo scopo di definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175, di rendere le disposizioni nazionali pienamente coerenti con le disposizioni delle direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, nonché di assicurarne piena esecuzione con riferimento agli adattamenti richiesti dall'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia.
Si interviene sulla nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito", sulle norme di individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti a esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale, aggiornando, sotto il profilo terminologico, il riferimento all'Ufficio per lo sport e specificando che le competenze del medesimo Ufficio, già previste con riferimento al riconoscimento delle guide alpine, concernono tutti i profili professionali di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (aspiranti guide, guide alpine-maestri di alpinismo, accompagnatori di media montagna, guide vulcanologiche).
Illustra poi le disposizioni concernenti la procedura di rilascio della tessera professionale europea, il principio di piena collaborazione cui sono chiamate le autorità interne competenti nei confronti dei centri di assistenza degli Stati membri ospitanti, e la disciplina delle misure compensative, volte ad armonizzare la disciplina nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali a quella prescritta dallo Stato membro d'origine del richiedente. Vengono inoltre integrate le norme speciali sul riconoscimento automatico di alcune qualifiche professionali, al fine di favorirne l'adattamento in considerazione delle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia. Una specifica disposizione esclude che i diritti acquisiti in ostetricia si applichino ai titoli, ivi indicati, acquisiti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013.
Passa quindi all'articolo 9, attuativo della direttiva (UE) 2017/1564 - alla quale gli Stati membri devono conformarsi entro l’11 ottobre 2018 -, che mira a garantire che le persone non vedenti o con disabilità visive abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio e in formato digitale. A tal fine, sono previste eccezioni al diritto d’autore e ai diritti connessi: l’eccezione riguarda le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d’autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico. Dopo aver ricordato le categorie di beneficiari dell’eccezione, la RELATRICE descrive le modalità di trasformazione dell’opera in formato accessibile, segnalando che sono comprese anche le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un’opera sia già accessibile a taluni beneficiari, ma non ad altri, per via delle diverse disabilità. La realizzazione di una copia in formato accessibile di un’opera cui si ha legittimamente accesso è consentita, per suo uso esclusivo, al beneficiario (o a persona che agisce per suo conto) o, senza scopo di lucro, a una entità autorizzata che la può comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito a un beneficiario o ad altra entità autorizzata, affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario. Sono consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l’opera accessibile in base alle necessità specifiche dei beneficiari, rispettando l’integrità dell’opera. L'esercizio delle attività ammesse è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l’applicazione dell’eccezione introdotta sono prive di effetti giuridici. L'articolo prevede la possibilità di chiedere esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione, nonché delle spese necessarie per la consegna delle copie e stabilisce gli obblighi cui sono tenute le entità autorizzate a realizzare le copie in formato accessibile. Le informazioni accessibili devono anche essere trasmesse annualmente ai competenti uffici del MIBAC, ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.