Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00479
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Atto n. 1-00479
Pubblicato il 20 aprile 2022, nella seduta n. 425
GUIDOLIN , FEDELI , MATRISCIANO , LAUS , BOLDRINI , PIRRO , ROMANO , CATALFO , ROMAGNOLI , LUPO , LEONE , MORONESE , RICCIARDI , CORBETTA , GAUDIANO , MANTOVANI , LANZI , TRENTACOSTE , PAVANELLI , DI PIAZZA , VANIN , BOTTICI , LOREFICE , CROATTI , PIARULLI
Il Senato,
premesso che:
durante la fase iniziale della pandemia da COVID-19, nei primi mesi del 2020, l'Italia ha registrato il più elevato numero di casi di contagio in Europa; in particolare, uno dei settori che ha particolarmente subito l'impatto della pandemia è stato quello delle strutture residenziali, sociosanitarie e socio-assistenziali per persone anziane;
nella risposta alla pandemia, anche in ragione della novità ed eccezionalità dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, il supporto alle RSA è stato tardivo e si è assistito all'oggettiva difficoltà di assicurare misure tempestive per tutelare la vita e i diritti delle persone anziane presenti. Le carenze hanno riguardato, in particolare, la mancanza di approvvigionamento immediato di dispositivi di protezione individuale, dovute anche all'evidente difficoltà di reperirli tempestivamente sul mercato nazionale ed internazionale, e ritardi nel fornire indicazioni sulle azioni di prevenzione dell'infezione nelle strutture;
mentre il Ministero della salute, con la circolare n. 5443 del febbraio 2020, vietava a livello nazionale le visite ai pazienti ricoverati in ospedale, le restrizioni alle visite nelle strutture residenziali sociosanitarie e socio-assistenziali per persone anziane venivano lasciate alla discrezionalità delle autorità regionali, precludendo una tempestiva strategia di contenimento del virus. A tal proposito sebbene i dati siano carenti, laddove disponibili, rivelano un forte aumento dei decessi nelle strutture residenziali sociosanitarie per persone anziane, verificatosi nel mese di marzo 2020;
l'ordinanza del Ministero della salute dell'8 maggio 2021 e l'articolo 4-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, hanno previsto che, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle certificazioni verdi COVID-19, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente;
ancora, l'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, reca disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice. In particolare, si stabilisce che a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, l'accesso dei visitatori alle strutture è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde;
l'accesso a tali strutture è consentito ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti all'accesso. Viene previsto, altresì, che i responsabili delle strutture sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni previste;
attualmente, nonostante la normativa, molte strutture non assicurano visite regolari dei familiari e contatti significativi delle persone anziane con il mondo esterno, sottoponendo i pazienti anziani ad un isolamento prolungato con profonde conseguenze sul piano psicofisico e cognitivo;
considerato altresì che:
nel corso dell'emergenza, operatrici e operatori sanitari e sociosanitari che hanno denunciato le inadeguate condizioni di lavoro e di sicurezza sono stati spesso sottoposti a procedimenti disciplinari, con il rischio di subire ritorsioni da parte dei loro datori di lavoro;
l'Italia, entro la fine del 2021, avrebbe dovuto recepire la direttiva (UE) n. 2019/1937 in merito alla protezione della figura del "whistleblower", che prevede l'istituzione, da parte sia delle società pubbliche che private, di procedure interne adeguate per ricevere e dare seguito alle segnalazioni di irregolarità.
la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2021, attualmente in corso di esame, in sede referente, in 14a Commissione del Senato reca "Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione";
come riportato anche da Amnesty international, il COVID-19 ha mietuto un'enorme quantità di vittime tra le persone anziane ospiti di strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali. Al 29 settembre 2021, delle oltre 130.200 persone decedute a causa del COVID-19 in Italia, più del 95 per cento avevano oltre 60 anni. Sebbene manchino dati esaustivi, alcune stime indicano che l'8,5 per cento degli anziani ospiti di strutture residenziali in Italia sarebbe deceduto durante i primi mesi della pandemia, mentre in alcune regioni il tasso di mortalità è stato più alto, con un picco del 12,9 per cento, come nel caso della Lombardia. Di contro, il tasso di mortalità per il totale delle persone con più di 60 anni presenti in Italia è stato dello 0,69 per cento dall'inizio della pandemia;
il 19 maggio 2021, il Ministero della salute e l'Arma dei Carabinieri hanno siglato un protocollo di intesa recante "Ricognizione delle strutture socio-assistenziali presenti sul territorio nazionale" per effettuare un censimento delle strutture socioassistenziali sul territorio nazionale,
impegna il Governo:
1) a garantire che le modalità di accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio assistenziali, socio-sanitarie e hospice siano uniformi sull'intero territorio nazionale, senza alcuna disparità per gli utenti;
2) a garantire che tutti gli operatori delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali, siano esse pubbliche o private convenzionate e accreditate, possano esercitare il loro diritto alla libertà d'espressione e di associazione, liberi dal rischio di subire qualsiasi forma di ritorsione;
3) a ridurre il divario contrattuale e il dumping salariale che sussiste tra i soggetti che operano nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assitenziali private convenzionate e accreditate e i soggetti che operano invece nelle strutture sanitarie pubbliche, affinché, al medesimo lavoro svolto in un contesto sanitario pubblico o privato, il salario, i diritti e le tutele siano gli stessi;
4) a procedere celermente, a recepire la direttiva (UE) n. 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
5) ad assicurare adeguate risorse, economiche e strumentali per l'Ispettorato nazionale del lavoro al fine di garantire il rispetto e l'applicazione della legislazione sul lavoro, prevedendo un'adeguata formazione specifica in merito anche alla valutazione del rischio sanitario;
6) a riferire, come previsto dal protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Ministero della salute, sullo stato di realizzazione del censimento delle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali sul territorio e la realizzazione di un'anagrafe delle residenze socio-assistenziali, recante il numero delle strutture operative, la rispettiva capacità recettiva e le modalità organizzative.