Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00460
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Atto n. 1-00460
Pubblicato il 22 febbraio 2022, nella seduta n. 406
NATURALE , TRENTACOSTE , AGOSTINELLI , LEONE , PUGLIA , QUARTO , CAMPAGNA , DONNO , MONTEVECCHI , PAVANELLI , D'ANGELO , MARINELLO , FEDE , VANIN , GIROTTO , L'ABBATE , GALLICCHIO , PIARULLI , GAUDIANO , CORBETTA , LANZI , PISANI Giuseppe , GUIDOLIN , MAUTONE , ROMANO , DI PIAZZA , LOMUTI , CASTALDI , DI GIROLAMO , SANTILLO , PELLEGRINI Marco , VACCARO , COLTORTI , MATRISCIANO , PIRRO , CATALFO , MAIORINO , CIOFFI
Il Senato,
premesso che:
la gestione dei materiali di scarto, in un'ottica di circolarità, deve tendere al riuso o al riciclo al fine di ridurne lo smaltimento negli impianti di trattamento;
l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi assimilabili a questi o sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, è regolato dalla "direttiva nitrati" 91/676/CEE;
secondo quanto riferito a "Ecomondo" il 7 novembre 2019 nella maggior parte dei casi i fanghi di depurazione sono trasformati in gessi di defecazione; in Lombardia quasi il 100 per cento, in Emilia il 95 per cento;
in ogni caso i fanghi contengono una buona parte di materia organica unita ad altre sostanze utili alla fertilità e allo sviluppo delle piante;
col tempo, però, a causa dell'aumentare di sostanze di sintesi nell'uso quotidiano, della crescita significativa di allacci e scarichi in pubblica fognatura, con conseguente scarico in fogna di materiale potenzialmente tossico, la differenza tra acque reflue civili e industriali si è affievolita;
elementi di maggiore diffidenza nella popolazione verso l'utilizzo nei campi di questi fanghi provengono anche da alcune vicende che hanno riguardato il sequestro di impianti di trattamento per la violazione della normativa vigente;
considerato che:
l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è effettuata in modo da evitare effetti nocivi al suolo, alla vegetazione, agli animali e all'uomo;
numerosi ordini del giorno sono stati accolti al Senato, volti alla stesura di una nuova disciplina organica della normativa di settore, inerenti al decreto-legge n. 109 del 2018, detto "decreto Genova", che all'art. 41 ha introdotto misure finalizzate a superare le situazioni di criticità normativa nella gestione dei fanghi di depurazione che ha necessitato, più volte, dell'intervento della giustizia amministrativa (sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018) e dalla Corte di cassazione (sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017) per regolare e dirimere, nelle more dell'adozione di una disciplina omogenea in materia, la questione sull'uso o meno dei fanghi di depurazione in agricoltura. L'articolo suddetto ha il merito di aver introdotto la quantificazione degli idrocarburi C10-C40 presenti nei fanghi, fino a quel momento assenti dalla misurazione negli allegati al decreto legislativo n. 99 del 1992, aggiungendo, inoltre, la misurazione di altre sostanze tossiche nocive prima non contemplate, quali gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le policlorodibenzodiossine i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), i policlorobifenili (PCB), toluene, selenio, berillio, arsenico, cromo totale e cromo VI;
considerato, inoltre, che:
per la maggior parte i fanghi da depurazione sono trasformati in gessi o in altri correttivi per poi essere utilizzati in agricoltura. Tale processo di trasformazione, non essendo tracciato, fa sì che si utilizzino fanghi con idrocarburi C10-C40 in agricoltura vanificando, di fatto, quanto previsto dal decreto Genova;
nel "decreto semplificazioni" del 2021 (decreto-legge n. 77 del 2021) è stato aggiunto con emendamento l'articolo 37-bis, che ha escluso la possibilità di introdurre fanghi di depurazione in due gruppi di correttivi da fanghi su tre, i gessi di defecazione (decreto legislativo n. 75 del 2010, allegato 3, tabella 2.1, punto 21) e i carbonati di defecazione da fanghi (tabella 2.1, punto 22); resta in vigore il punto 23 "gesso di defecazione da fanghi";
nel rispetto della disposizione contenuta nella legge n. 117 del 2019, articolo 15, lettera b), si affida al Governo l'incarico di "adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99", seguendo determinate indicazioni;
tenuto conto che:
la recente sentenza del Consiglio di Stato del 26 marzo 2021, n. 2561, ritorna nuovamente sulla questione dell'utilizzo agronomico dei fanghi da depurazione delle acque reflue, e fornisce ulteriori elementi a fronte di una giurisprudenza contrastante sul tema, riguardo ad un caso di utilizzo agronomico di fanghi contenenti il paraxilene (un microinquinante organico) in cui sarebbe stata corretta la posizione dell'amministrazione che aveva sostenuto che, in mancanza di una determinazione normativa della soglia limite del paraxilene nei fanghi destinati all'agricoltura, si rischia di confondere, ancora una volta, i limiti applicabili ai fanghi con i limiti applicabili ai suoli, questi ultimi in grado di assorbire gli idrocarburi C10-C40 dei fanghi con un lieve incremento (circa 4 milligrammi per chilo);
il Ministero della transizione ecologica ha promosso la nascita della piattaforma nazionale del fosforo, con la finalità, tra le altre, del raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee, in particolare sulla conservazione e il recupero, con la partecipazione di centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni per la difesa dell'ambiente;
dal monitoraggio dei fanghi provenienti dalla depurazione di acque civili e assimilate, è stata evidenziata anche un'elevata qualità agronomica dei fanghi per la presenza di alte concentrazioni di sostanza organica, azoto e fosforo che possono contribuire a migliorare le caratteristiche dei suoli;
il riutilizzo agronomico dei fanghi di depurazione previo compostaggio è una valida soluzione al problema dello smaltimento e assume notevole interesse per l'efficacia agronomica ed economica in quanto sostituisce, in tutto o in parte, la concimazione chimica o altri tipi di concimazione organica, contribuendo così al recupero di nutrienti per il suolo;
considerato, infine, che:
nel decreto "sostegni bis" sono stati inseriti fondi per sistemi di sorveglianza delle acque reflue, finalizzati alla raccolta di dati sulla presenza di SARS-CoV-2 e delle sue varianti, come da indicazioni dell'Unione europea, senza dimenticare le indagini sul Centro ricerche ecologiche a Pavia e sulla WTE S.r.l. di Quinzano d'Oglio (Brescia) per gestione illecita di fanghi di depurazione, trasformati in gessi di defecazione con un sistema opinabile di trattamento e sterilizzazione (metodo chimico che può essere reversibile);
i fanghi da depurazione utilizzati in agricoltura devono avere dei limiti ben precisi per quanto riguarda la presenza di sostanze microbiologiche e chimiche tossiche o potenzialmente cancerogene, poiché alcune sostanze permesse nei fanghi e nei gessi di defecazione, seppur con limiti bassi, rappresentano un rischio troppo alto per la salute umana, in quanto cancerogeni certi (arsenico, nickel, cromo esavalente, benzene, cloruro di vinile, eccetera),
impegna il Governo:
1) ad intervenire in tempi congrui con apposite disposizioni normative da applicare uniformemente sull'intero territorio italiano e che abbiano come finalità la cura e la protezione dei suoli agricoli e della salute umana;
2) a definire, con maggiore dettaglio, le caratteristiche di riferimento dei fanghi provenienti da attività produttive o industriali assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti civili;
3) ad intervenire, in tempi congrui, con apposite disposizioni normative, per completare la tracciabilità di tutti i fanghi di depurazione a livello nazionale anche se trasformati in correttivi;
4) a prevedere sistemi di misurazione oggettiva e uniforme dei fanghi sparsi, e di raccolta e di divulgazione dei dati su piattaforme di pubblica visibilità, al fine di agevolare il controllo sui fanghi, sui terreni di utilizzazione e sui corpi idrici superficiali di falda;
5) ad ampliare il monitoraggio ad altre sostanze inquinanti e pericolose (ad esempio il boro o il paraxilene) non ancora contemplate negli attuali controlli, che possano emergere da studi sanitari ed ambientali;
6) a promuovere trattamenti di migliore affinazione allo scopo di ottenere fanghi di depurazione più consoni alla fertilizzazione del suolo e con il più basso contenuto di sostanze inquinanti;
7) a valutare l'impatto che l'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha sugli effetti dei fanghi di depurazione così come modificato dal decreto-legge n. 109 del 2018;
8) a promuovere, in un'ottica di economia circolare, studi e ricerche che abbiano lo scopo di impiegare i fanghi in ambiti diversi dall'utilizzo in agricoltura, contemplandone, anche, l'utilizzo per usi civici e di ripresa vegetativa nelle aree soggette ad erosione in alternativa allo smaltimento negli impianti di trattamento;
9) ad assumere iniziative volte a rifinanziare e implementare la piattaforma del fosforo e a pubblicizzare le buone pratiche esistenti di recupero dei fanghi mediante compostaggio.