Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06406
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Atto n. 4-06406
Pubblicato il 23 dicembre 2021, nella seduta n. 391
VANIN , PAVANELLI , MONTEVECCHI , ROMANO , TRENTACOSTE - Al Ministro della cultura. -
Premesso che:
si apprende da fonti giornalistiche che il J. P. Getty museum di Los Angeles (USA) ha reso noto il 18 ottobre 2021 di avere acquistato un importante dipinto di Jacopo Bassano (1515-1592) intitolato "Il miracolo delle quaglie" ("huffingtonpost" del 15 novembre 2021);
dalla scheda informativa relativa al quadro, pubblicata on line sul sito del museo, si apprende che il dipinto è sicuramente rimasto in Italia fino al 2006, data di morte dell'allora proprietario Vittorio Frascione, antiquario e collezionista fiorentino, ed è stato ceduto al museo californiano dagli eredi dello stesso Frascione tramite la società "OMP Fine Art LLC" di New York. L'esportazione sarebbe avvenuta a seguito di un'autorizzazione rilasciata dall'ufficio esportazioni della competente Soprintendenza;
come sottolineato in un articolo di Federico Giannini, l'opera viene presentata dal Getty museum come "una delle più grandi e ambiziose dell'artista", e come un "eccezionale esempio dello stile distintivo di Bassano e dei suoi accostamenti di soggetti storici e persone comuni e povere". Il quadro, di cui si conoscono i dettagli relativi a commissione e pagamento, si distingue nella produzione di Bassano per la rarità del soggetto, l'originalità della composizione e la finissima qualità esecutiva ("finestresullarte", 16 novembre);
in un articolo pubblicato sul sito "Emergenza cultura" il 28 novembre, si sottolinea come l'opera riassuma in sé parecchi dei principi generali (qualità dell'opera, rarità nel catalogo del suo autore o nell'ambito della scuola al quale l'artista appartiene, il particolare "significato della rappresentazione", cioè il soggetto e la composizione, e la particolarità tecnica), in base ai quali, prima di una revisione nel 2017, l'esportazione di cose di interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico doveva considerarsi un danno al patrimonio nazionale;
sull'opportunità del rilascio del certificato di libera esportazione dell'opera, considerata dagli stessi acquirenti un capolavoro e destinata pertanto ad essere esposta in primo piano nelle gallerie del museo statunitense, è stata presentata l'interrogazione 3-02962 a prima firma della senatrice Corrado;
considerato che:
il codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) prevede che l'esportazione di opere sia soggetta ad autorizzazione da parte degli uffici di esportazione (art. 65, comma 3); nella procedura di valutazione per il rilascio o il diniego da parte dell'ufficio di esportazione, l'art. 68, comma 4, dispone inoltre, in relazione alla natura o al contesto storico-culturale delle opere presentate, l'accertamento di interesse artistico, storico, archeologico, eccetera, ai termini dell'articolo 10;
nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale: tali indirizzi, già definiti con la circolare del Ministero della pubblica istruzione del 13 maggio 1974, sono stati aggiornati e parzialmente sostituiti con il decreto ministeriale 6 dicembre 2017, n. 537. I 6 "elementi di valutazione" aggiornati, che rappresentano "i principali presupposti o requisiti della cosa esaminata rilevanti ai fini della decisione" alla quale sono chiamati gli uffici sono individuati in: qualità dell'opera; rarità in senso quantitativo; rilevanza della rappresentazione; appartenenza della cosa a un complesso o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale; testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo; testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione o di provenienza straniera;
nella circolare n. 13/2019 del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, servizio IV, avente ad oggetto "Atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, in materia di uscita dal territorio nazionale, ingresso nel territorio nazionale ed esportazione dal territorio dell'Unione europea dei beni culturali e delle cose di interesse culturale (articoli 64-bis/74 del D.Lgs. n. 42/2004)", alle pagine 62-64, si chiarisce che, "qualora le caratteristiche sopra rappresentate esistano in un oggetto presentato all'esportazione, i componenti della commissione hanno il dovere di negare il permesso di esportazione e non possono sottrarsi a tale loro dovere, neppure deliberando a maggioranza, sulla base di (pretesi) motivi di opportunità";
infatti, a conferma del costante operare, nel tempo, del principio di doverosità dell'azione di tutela, a prescindere da ogni diverso giudizio di opportunità, si richiama il disposto di cui alla direttiva ministeriale 28 settembre 2005, prot. n. 24516 U.D.C., avente ad oggetto la "Adozione degli atti di individuazione dei beni culturali da parte degli uffici dell'amministrazione";
la direttiva, nel definire l'atto di individuazione del bene culturale "come atto essenzialmente dichiarativo (...) della realtà culturale pregiuridica della cosa, che viene riconosciuta nella sua intrinseca oggettività e valutata sul piano archeologico o storico-artistico", esclude che "l'amministrazione dei beni culturali possa svolgere apprezzamenti di discrezionalità amministrativa, coinvolgenti la comparazione tra interessi pubblici e tra interessi pubblici e privati al fine della scelta discrezionale su quale interesse debba in concreto prevalere e ricevere tutela. Si è sempre negato che questa amministrazione possa svolgere un tale tipo di apprezzamento in ragione del fatto che la scelta di prevalenza dell'interesse culturale è stata già compiuta una volta per tutte in apicibus dall'art. 9, secondo comma, Cost. e dalle norme di legge ordinaria interposte (dal testo unico del 1999 al codice del 2004, entrambi sotto questo profilo sostanzialmente confermativi dell'impostazione della storica legge 'Bottai' n. 1089 del 1939)";
la circolare prosegue: "Da quanto finora esposto consegue, in sintesi, che se un oggetto presentato all'esportazione reca le caratteristiche contemplate da uno o più dei summenzionati atti di indirizzo amministrativi, inerenti, rispettivamente, i materiali di interesse bibliografico, quelli di interesse archivistico e le cose di interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, di tale oggetto dovrà essere negata l'esportazione, non essendo dato alla commissione il potere di effettuare altre valutazioni di opportunità in merito alla imposizione del diniego all'esportazione ed al contestuale avvio del procedimento di vincolo. Ove mai la commissione, pur non contestando l'importanza artistica dell'oggetto, propenda per non vincolarlo sulla base di valutazioni di opportunità, il direttore dell'Ufficio di esportazione, in quanto responsabile dell'attività complessiva dell'Ufficio medesimo, ha il dovere, sulla base del profilo di interesse culturale accertato, di procedere direttamente al diniego dell'attestato di libera circolazione e al contestuale avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 68, comma 6, del Codice",
si chiede di sapere:
se la procedura di valutazione sia stata condotta nel rispetto della normativa vigente ed abbia quindi rispettato i principi di carattere generale definiti;
in base a quali motivazioni l'opera non sia stata considerata meritevole di tutela, dal momento che le sue qualità artistiche intrinseche erano già da tempo riconosciute dagli studiosi e dagli esperti d'arte, e poiché appare evidente che l'interesse culturale sia tale da renderla meritevole non solo di tutela, ma anche di essere acquisita alle pubbliche raccolte, onde ne venga garantita la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione, in coerenza con la missione istituzionale delineata dall'articolo 9 della Costituzione;
se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno avviare le procedure per la compilazione di una banca dati aggiornata, pubblicamente consultabile, per la ricognizione delle opere di proprietà privata vincolate esistenti sul territorio italiano.