Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00425

Atto n. 1-00425 (procedura abbreviata)

Pubblicato il 12 ottobre 2021, nella seduta n. 366
Ritirato

LICHERI , CIOFFI , SANTANGELO , CASTELLONE , FERRARA , LOMUTI , SANTILLO , LANZI , PAVANELLI , PIRRO , AGOSTINELLI , AIROLA , ANASTASI , AUDDINO , BOTTICI , CAMPAGNA , CASTALDI , CASTIELLO , CATALFO , COLTORTI , CORBETTA , CRIMI , CROATTI , D'ANGELO , DE LUCIA , DELL'OLIO , DI GIROLAMO , DI NICOLA , DI PIAZZA , DONNO , ENDRIZZI , EVANGELISTA , FEDE , FENU , GALLICCHIO , GARRUTI , GAUDIANO , GIROTTO , GUIDOLIN , L'ABBATE , LEONE , LOREFICE , LUPO , MAIORINO , MANTOVANI , MARINELLO , MATRISCIANO , MAUTONE , MONTEVECCHI , NATURALE , NOCERINO , PELLEGRINI Marco , PERILLI , PESCO , PETROCELLI , PIARULLI , PISANI Giuseppe , PRESUTTO , PUGLIA , QUARTO , RICCIARDI , ROMAGNOLI , ROMANO , RUSSO , TAVERNA , TONINELLI , TRENTACOSTE , TURCO , VACCARO , VANIN

Il Senato,

premesso che:

nella giornata del 9 ottobre 2021, in pieno centro a Roma, si è svolta una manifestazione contro l'estensione dell'obbligo del green pass alla generalità dei lavoratori, che è sfociata in una serie di episodi di inusitata violenza e vandalismo culminati con la devastazione della sede della CGIL, nonché di un intero reparto del Policlinico Umberto I;

a seguito di quanto avvenuto, le forze di polizia hanno proceduto all'arresto in flagranza di sei persone mentre, per altre sei, fra i quali appartenenti a Forza Nuova, è scattato, nella notte, l'arresto differito. Tali soggetti sono accusati a vario titolo per i reati di danneggiamento aggravato, devastazione e saccheggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Fra gli arrestati figurano anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente leader nazionale e leader romano di Forza Nuova, nonché Luigi Aronica ex appartenente ai NAR. Ovviamente, sono in corso ulteriori attività di indagine e di verifica dei filmati registrati dal personale della Polizia, al fine di perseguire ulteriori soggetti per condotte penalmente rilevanti relativamente ai fatti accaduti;

i fatti esposti sono solo gli ultimi, in ordine temporale, di una serie di accadimenti che hanno ad oggetto condotte poste in essere da esponenti di movimenti sovversivi di estrema destra i quali, utilizzando la violenza, sia essa fisica che morale, quale metodo di lotta politica, mortificano, se non annullano, le libertà garantite dalla Costituzione denigrando la democrazia e le Istituzioni che di esse sono la diretta emanazione;

considerato che:

i valori dell'antifascismo e della Resistenza e il ripudio dell'ideologia autoritaria propria del ventennio fascista sono valori fondanti la Costituzione repubblicana del 1948, non solo perché sottesi implicitamente all'affermazione del carattere democratico della Repubblica italiana e alla proclamazione solenne dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo, ma anche perché affermati esplicitamente sia nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, sia nella relativa disposizione di attuazione prevista dell'articolo 1 della legge Scelba n. 645 del 20 giugno 1952;

la Costituzione e le relative norme di attuazione, infatti, vietano in maniera esplicita la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. L'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione), in applicazione del divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, previsto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, descrive i caratteri e le finalità di un'associazione o movimento, in presenza dei quali deve ritenersi violato il precetto costituzionale. La descrizione suddetta, fatta in via alternativa e non cumulativa, concerne tre tipi di condotta: il perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito fascista; la polarizzazione dell'attività associativa alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del detto partito; il compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista. Il primo tipo di condotta può essere realizzato in via alternativa attraverso l'esaltazione, la minaccia o l'uso della violenza quale metodo di lotta politica ovvero propugnando la soppressione delle libertà costituzionali o mediante la denigrazione della democrazia, delle sue istituzioni e dei valori della resistenza oppure infine, attraverso lo svolgimento di propaganda razzista;

l'articolo 3 della legge dispone, quale effetto penale della condanna, lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo qualora dalla sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, disposti dal Ministro dell'interno sentito il Consiglio dei ministri e, nei casi straordinari di necessità e urgenza, sarà il Governo, mediante decreto-legge, a disporne il medesimo scioglimento, nonché la confisca;

il Legislatore ha, da sempre, manifestato attenzione e sensibilità al rispetto dei principi costituzionali dell'uguaglianza e di non discriminazione attraverso la predisposizione di una serie di norme volte alla protezione dei citati diritti, i quali potrebbero essere lesi, o semplicemente messi in pericolo, da movimenti politici di matrice razzista o xenofoba. Occorre, in tal modo, citare il sistema delineato dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, unitamente a quanto previsto dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (legge Mancino), principi poi, confluiti, in virtù della riserva di codice, nell'articolo 604-bis e ter del codice penale, in rapporto a quanto disposto dalla legge 20 giugno 1952, n. 645. Tali disposizioni infatti, presentano, almeno per quanto concerne il divieto di svolgimento di attività "lato sensu" razzista, una oggettività giuridica sostanzialmente coincidente. Il Legislatore, per mezzo di siffatto sistema sanzionatorio, ha quindi previsto diversi livelli di protezione di tali principi costituzionali, volti da un lato a reprimere qualsiasi tipo di associazione, movimento partito che rievochi ideologie da regime e, dall'altro, a proteggere la comunità da condotte offensive sotto il profilo discriminatorio;

considerato ancora che nella risposta del vice Ministro dell'interno, Crimi, all'interrogazione 5-04851 dell'onorevole Fornaro sulle attività dei movimenti di estrema destra volte ad alimentare la tensione sociale e a favorire atti di violenza e vandalismo nel quadro dell'emergenza COVID, pubblicata il 28 ottobre 2020 nell'allegato al bollettino in I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati, si legge: "(...) nell'interrogazione si fa riferimento al coinvolgimento di gruppi dell'estrema destra in scontri e violenze e, in particolare, a loro infiltrarsi nelle manifestazioni organizzate dalle categorie colpite dalla crisi emergenziale scaturita dall'emergenza sanitaria in corso. A seguito delle più recenti disposizioni adottate e delle conseguenti restrizioni legate alla gestione dell'epidemia da Covid-19, si è registrata un'intensificazione dei fenomeni di protesta che, mirando a cavalcare il malcontento di alcune fasce sociali, contestano le misure, da ultimo, adottate dal Governo nei giorni scorsi. Già da alcuni mesi diversi movimenti di estrema destra hanno intrapreso una strategia volta a strumentalizzare il disagio economico derivante dal contesto emergenziale, al fine di acquisire proseliti e popolarità. In tale contesto, il movimento di Forza Nuova, a partire dallo scorso giugno, ha preso parte a diverse manifestazioni per lo più a carattere estemporaneo che, in numerosi casi, hanno trovato sostegno nell'ambito dei social network più diffusi. (...) Dall'inizio dell'anno, le indagini svolte su soggetti gravitanti negli ambienti di estrema destra hanno consentito di trarre in arresto 6 militanti d'area e di deferirne 322 all'Autorità Giudiziaria. In ogni caso quindi, come emerge anche dai dati illustrati, il Ministero dell'interno, presta la massima attenzione alle diverse forme in cui si manifesta la protesta e ad eventuali forme di degenerazione in violazione dei principi costituzionali";

considerato infine che:

il diritto di associarsi in un partito politico, sancito dall'articolo 49 della Costituzione e quello di accesso alle cariche elettive, previsto all'articolo 51 della medesima Carta costituzionale, trovano, quindi, un limite invalicabile nel divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista imposto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

detto precetto costituzionale, fissando un'impossibilità giuridica assoluta e incondizionata, impedisce che un movimento politico formatosi e operante in violazione di tale divieto possa in qualsiasi forma partecipare alla vita politica e condizionarne le libere e democratiche dinamiche;

l'attuazione di tale precetto, sul piano letterale come sul versante teleologico, non può essere limitato alla repressione penale delle condotte finalizzate alla ricostituzione di un'associazione vietata, ma deve essere estesa ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista,

impegna il Governo a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente, adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana.