Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05714
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Atto n. 4-05714
Pubblicato il 6 luglio 2021, nella seduta n. 342
VANIN , CROATTI , LANZI , MONTEVECCHI , PRESUTTO , GIROTTO , CORBETTA , COLTORTI , PAVANELLI , TRENTACOSTE , ENDRIZZI , NOCERINO - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. -
Premesso che:
la Pedemontana veneta è stata progettata come superstrada a pedaggio finanziata mediante project financing, con prevalenza di capitale privato e con l'apporto di un contributo pubblico;
la procedura prevede che l'opera, una volta ultimata, rimanga in concessione al privato costruttore per 39 anni;
la sostenibilità finanziaria dell'opera, il cui rischio "di domanda" fa capo interamente alla Regione Veneto, è strettamente correlata all'effettivo flusso di traffico;
considerato che:
a fronte di un costo dell'opera di 2 miliardi e 258 milioni di euro, di cui 915 erogati da Stato e Regione, la Regione Veneto dovrà corrispondere al concessionario ulteriori 12 miliardi e 108 milioni di euro per canone di disponibilità;
se si considerano canone di disponibilità e contributo pubblico alla costruzione, l'apporto pubblico per quest'opera sarà di 13 miliardi e 23 milioni di euro, al netto dell'IVA. Questo significa che (a fronte di un'opera di 94,5 chilometri, più 68 di opere complementari) verrà corrisposto al soggetto privato concessionari 80,14 milioni di euro più IVA al chilometro per realizzare l'opera e remunerarne la gestione e la manutenzione, nel periodo della concessione;
la conclusione dei lavori, secondo il progetto definitivo, era fissata al 31 gennaio 2016, mentre, in base all'atto aggiuntivo della convenzione del 18 dicembre 2013, e? slittata al 12 dicembre 2018. Poi, a seguito del terzo atto convenzionale, è ulteriormente slittata all'11 settembre 2020;
rilevato che:
l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con delibera n. 1202 del 22 novembre 2017, avente ad oggetto "Project financing ai sensi art. 37-bis Legge n. 109/94 e s.m.i. e L.R. n. 15/2002 per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta", ha stabilito che non è stata adeguatamente motivata la metodologia utilizzata per la quantificazione del canone di disponibilità;
la Corte dei conti, nella relazione relativa alla deliberazione 21 marzo 2018, n. 5/2018/G, recante "La ridefinizione del rapporto concessorio della superstrada Pedemontana Veneta", riporta le stesse deduzioni di ANAC, secondo le quali "i ritardi maturati nella fase di esecuzione dell'opera per fatto o colpa del Concessionario non possono che riflettersi sullo stesso quale mancato introito della gestione dell'infrastruttura per tutta la durata del ritardo complessivamente maturato; diversamente, verrebbe alterata l'allocazione del rischio di costruzione in capo al Concessionario";
l'ANAC, con la citata delibera n. 1202 del 2017, ha dichiarato inoltre che "non e? ammissibile lo slittamento del termine di ultimazione dei lavori al 30.9.2020 senza una corrispondente/adeguata riduzione del termine di durata della gestione",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se sia a conoscenza di altra analoga infrastruttura, in costruzione in Italia, che preveda un esborso pubblico altrettanto straordinariamente elevato;
se corrisponda al vero che la Regione Veneto ha ritenuto di non incassare le penali per ritardata consegna dell'opera e se non ritenga che, con l'assunzione da parte della Regione del connesso "rischio di disponibilità", venga meno un requisito indispensabile per sostenere il progetto di finanza;
se sia a conoscenza delle ragioni che hanno indotto la Regione Veneto a disapplicare la citata delibera ANAC, nella parte in cui stabilisce che "non e? ammissibile lo slittamento del termine di ultimazione dei lavori al 30.9.2020 senza una corrispondente/adeguata riduzione del termine di durata della gestione".