Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05625
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Atto n. 4-05625
Pubblicato il 10 giugno 2021, nella seduta n. 335
PESCO , MATRISCIANO , GAUDIANO , VANIN , FERRARA , CROATTI , PRESUTTO , TRENTACOSTE , GALLICCHIO , CASTALDI , LANNUTTI , ROMAGNOLI , PAVANELLI , MONTEVECCHI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione. -
Premesso che:
per regolarizzare il personale utilizzato dal commissario straordinario del Governo per fronteggiare le esigenze straordinarie insorte a seguito dei terremoti verificatisi in alcune regioni centro- meridionali, l'articolo 12 della legge n. 730 del 1986, "Disposizioni in materia di calamità naturali", prevedeva che questo personale fosse immesso, a domanda e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti, in ruoli speciali a esaurimento da istituire presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati avessero prestato servizio;
la disposizione precisava che i relativi oneri economici erano posti a carico dello Stato;
con decreto del Ministro del tesoro del 6 agosto 1987, erano disciplinate le modalità di trasferimento dei fondi ex articolo 12, prevedendo la compilazione, ad opera dell'ente territoriale, di apposito certificato ai fini del rimborso o anticipazione degli oneri relativi al trattamento economico corrisposto;
premesso, altresì, che:
la Regione Campania con legge regionale n. 4 del 1990, istituiva, presso la Giunta regionale, il ruolo speciale ad esaurimento del personale ex legge n. 730 del 1986 e, con legge regionale n. 12 del 1997, si procedeva alla rideterminazione dell'organico del ruolo della Giunta, prevedendo un contingente nel ruolo ordinario di detto personale, con la previsione che, a seguito della cessazione dal servizio, il contingente venisse di volta in volta ridotto fino alla soppressione totale;
l'articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2007 riconosceva, per questo personale, il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza antecedentemente all'immissione nei ruoli speciali regionali, ai soli fini giuridici e non anche economici;
il comma 5 prevedeva che gli oneri contributivi fossero a esclusivo carico degli interessati e versati per il tramite dell'amministrazione regionale;
la delibera della Giunta regionale della Campania n. 5383 del 1998, in applicazione della legge regionale n. 4 del 1990, riconosceva al personale immesso nei ruoli speciali un'anzianità economica pari al periodo di servizio precedentemente prestato in regime contrattuale o convenzionale;
considerato che:
il Ministero dell'economia e delle finanze negava di essere il soggetto in capo al quale si riversavano gli oneri economici relativi a questo personale, sulla base dell'assunto che in virtù della legge regionale n. 12 del 1997 si fosse determinato il trasferimento degli oneri finanziari relativi al trattamento economico dal Ministero alla Regione;
la tesi era oggetto di contestazione da parte dell'ente regionale che avviava un contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, all'esito del quale il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sulla questione con sentenza n. 4063 del 2011, sposava la tesi regionale;
la pronuncia del giudice amministrativo riconosceva, dunque, che il personale ex legge n. 730 del 1986 fosse a carico dei fondi statali;
atteso che:
risulta che non siano stati versati i contributi previdenziali e assistenziali in favore di questi lavoratori con agli anni che vanno dal 1983 al 1990, ossia per il periodo antecedente all'istituzione del ruolo speciale a esaurimento;
il mancato versamento dei contributi, peraltro per un lasso di tempo così ampio, è suscettibile di incidere proprio sulla possibilità di alcuni di accedere al trattamento pensionistico, in ragione della mancata maturazione dei requisiti;
il versamento dei contributi è, generalmente, un adempimento posto a carico del datore di lavoro;
i trasferimenti statali hanno carattere vincolato per cui non ne è consentito l'utilizzo delle relative somme in favore di altri scopi;
il personale di cui alla legge n. 730 ha avanzato richieste all'amministrazione tese a ottenere il riconoscimento economico, previdenziale e contributivo del servizio prestato in regime di convenzione, nonché l'applicazione degli istituti contrattuali pregressi,
si chiede di sapere:
se ci siano stati trasferimenti statali, previsti per questi lavoratori, in favore della Regione Campania riferiti al periodo del servizio pre ruolo dei dipendenti ex legge n. 730 del 1986 e se vi siano somme destinate e vincolate al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo pre ruolo;
quali eventualmente siano le ragioni ostative del mancato versamento degli oneri previdenziali;
se i Ministri in indirizzo ritengano di attivarsi per sanare la questione dando la possibilità ai lavoratori della Regione Campania di accedere agli istituti normativi attualmente in vigore (ad esempio "quota 100").