Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00314

Atto n. 1-00314

Pubblicato il 14 gennaio 2021, nella seduta n. 292

BRIZIARELLI , CENTINAIO , BORGONZONI , NISINI , ROMEO , ARRIGONI , ALESSANDRINI , AUGUSSORI , BAGNAI , BERGESIO , BORGHESI , BOSSI Simone , BRUZZONE , CALDEROLI , CAMPARI , CANDIANI , CANDURA , CANTU' , CASOLATI , CORTI , DE VECCHIS , DORIA , FAGGI , FERRERO , FREGOLENT , FUSCO , GRASSI , IWOBI , LUCIDI , LUNESU , MARIN , MARTI , MONTANI , OSTELLARI , PAZZAGLINI , PELLEGRINI Emanuele , PEPE , PERGREFFI , PIANASSO , PILLON , PIROVANO , PISANI Pietro , PITTONI , PIZZOL , PUCCIARELLI , RICCARDI , RIPAMONTI , RIVOLTA , RUFA , SAPONARA , SAVIANE , SBRANA , SIRI , STEFANI , TESTOR , TOSATO , URRARO , VALLARDI , VESCOVI , ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 59, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto un contributo a fondo perduto per le attività economiche di vendita di beni e servizi al pubblico svolte nelle "zone A" dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato, in base alle ultime rilevazioni statistiche, un numero di presenze turistiche di cittadini provenienti da Paesi esteri in misura pari rispettivamente al triplo ovvero uguale o superiore al numero dei cittadini residenti degli stessi comuni;

le modalità di attuazione di tale disposizione sono state demandate ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 25, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come richiamato dal comma 5 del citato articolo 59;

l'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha poi esteso il contributo alle attività economiche svolte nei centri storici dei comuni, ove siano situati santuari religiosi, fermo restando il rapporto tra le presenze turistiche e i cittadini residenti nei comuni stessi nella misura del triplo, e prevedendo, per tale estensione, un limite di spesa di 10 milioni di euro;

considerato che:

l'estensione del contributo, operata con la citata disposizione, oltre ad aver introdotto una distinzione del tutto arbitraria tra le diverse tipologie di turismo, non riconoscendo centralità anche a tutte le altre numerosissime destinazioni turistiche, che contraddistinguono l'eccellenza italiana, di tipo artistico, storico, culturale e paesaggistico, sconta una grave indeterminatezza della platea dei beneficiari, non specificando la norma primaria i criteri di individuazione dei santuari religiosi rientranti nel perimetro di applicazione della misura, e non essendo presente nell'ordinamento giuridico italiano alcuna qualificazione giuridica dei santuari religiosi, che consenta di ricavarne l'ambito di applicazione;

in base a quanto disciplinato dal canone 1230 e seguenti del Codice canonico, e a quanto risulta dalle banche dati dello Stato Vaticano, in Italia sono ad oggi presenti 1.211 santuari religiosi, diffusi sull'intero territorio nazionale;

considerato altresì che il Gruppo parlamentare Lega - Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione ha più volte sollecitato, nei diversi provvedimenti pertinenti che si sono susseguiti all'esame del Parlamento, l'estensione del contributo non solo ai comuni capoluoghi di provincia o di città metropolitana, ma a tutti i comuni a vocazione turistica, onde evitare ingiustificate disparità di trattamento,

impegna il Governo nelle more dell'adozione del nuovo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che determini le modalità di attuazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 87 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad assicurare che tale norma sia applicata nei confronti di tutti i comuni ove siano situati santuari religiosi, incrementando, qualora sia necessario, le risorse stanziate per la sua attuazione, nonché ad estendere il predetto contributo alle attività economiche di vendita di beni e servizi svolte nelle "zone A" di tutti i comuni a vocazione turistica, fermo restando il parametro del rapporto tra presenze turistiche e cittadini residenti.