Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04611

Atto n. 4-04611

Pubblicato il 14 dicembre 2020, nella seduta n. 281

DE PETRIS , NUGNES , MONTEVECCHI - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. -

Premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, anche conosciuto come decreto semplificazioni, ha introdotto, fra le misure finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure amministrative per il rilancio delle attività economiche e produttive, numerose modifiche al testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed in particolare sul tema della disciplina delle distanze tra edifici, in caso di demolizione e ricostruzione (articolo 2-bis, comma 1-ter) e sulla definizione degli interventi di ristrutturazioni edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d)) del medesimo testo unico, con specifico riguardo sempre agli interventi di demolizione e ricostruzione;

la norma introduce semplificazioni in particolare per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici quando riguardano una più articolata previsione del nuovo organismo edilizio, che può essere diverso per sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planovolumetriche e tipologiche, rispetto al preesistente, con eventuali incrementi volumetrici per promuovere interventi di rigenerazione urbana;

riguardo alle distanze tra edifici la stessa norma stabilisce come l'edificio ricostruito, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime, possa essere riedificato nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti, anche se in deroga da quelle minime fissate dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 ed anche eventuali incrementi volumetrici riconosciuti possono avvenire fuori dalla sagoma dell'edificio originario e con il superamento dell'altezza massima, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;

l'articolo 10 del citato decreto ha inteso invece introdurre un maggior rigore per ciò che riguarda gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici vigenti, a quelli ubicati nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale citato o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale a ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico;

in questo ultimo caso gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planovolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi volumetrici;

il 2 dicembre 2020 risulta sia stata inviata alla Conferenza delle Regione e delle Province autonome, all'Unione delle Province d'Italia, all'Associazione nazionale comuni italiani ed ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche una circolare a doppia firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per la pubblica amministrazione tesa a fornire chiarimenti interpretativi sugli effetti dell'articolo 10 del citato decreto semplificazioni;

la circolare fornisce una interpretazione riguardo all'applicazione della nuova disciplina sulle demolizioni e ricostruzioni di edifici, obiettando che se il regime di maggior cautela ha senso e valenza per gli edifici vincolati, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, altrettanto non può dirsi per gli edifici ubicati nelle zone omogenee A e in zone a queste assimilate dai piani urbanistici comunali, nei centri storici ovvero nelle aree comunque di particolare pregio storico o architettonico, atteso che in questo caso l'equiparazione voluta dal legislatore al regime degli edifici vincolati sarebbe solo tendenziale, essendo peraltro fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, interpretando quest'ultima clausola di "salvezza" come validità di eventuali disposizioni di leggi regionali e previsioni di strumenti urbanistici sia generali che attuativi, che consentano interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzioni con limiti meno stringenti di quelli ordinariamente stabiliti dalla norma primaria in esame;

secondo il costante orientamento della giustizia amministrativa, da ultimo richiamato e condiviso dalla Corte costituzionale (sentenza n. 31521 del 21 ottobre 2020), le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani, laddove rientranti nell'ambito dei centri storici, ai sensi del comma 1 e del comma 4, lettera g), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono qualificabili come beni culturali indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice. Tali beni sono quindi da considerarsi beni culturali ope legis, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice, fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario, ex art. 12 (TAR Veneto, sez. III n. 927 del 8 ottobre 2018; Cons. Stato, sez. VI, sent. 5934/2014; Cons. Stato, sez. VI, sent. 482/2011, 4010/2013 e 4497/2013);

alla luce di quanto richiamato, le norme di tutela e conservazione dei beni culturali e paesaggistici sembrano trovare applicazione non solo per gli immobili storici direttamente vincolati, ma anche per quegli aggregati edilizi le cui caratteristiche tipologiche, morfologiche, costruttive ed architettoniche risultano fortemente connotative di un insediamento urbano storico ed essendo tale legislazione in materia esclusiva competenza dello Stato, le regioni e i comuni possono adottare norme e provvedimenti più restrittivi, ma non meno stringenti della legge primaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della circolare inviata alla Conferenza delle Regione e delle Province autonome, all'Unione delle Province d'Italia, all'Associazione nazionale comuni italiani ed ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, una circolare a doppia firma del Ministro delle Infrastrutture e del Ministro per la Pubblica amministrazione tesa a fornire chiarimenti interpretativi sugli effetti dell'articolo 10 del citato decreto semplificazioni;

se ne condivida i contenuti o se non reputi urgente richiamare con un proprio atto interpretativo la piena validità della norma cosi come pubblicata in Gazzetta Ufficiale, nel pieno rispetto della gerarchia delle fonti legislative, anche al fine di evitare possibili contenziosi amministrativi che potrebbero scaturire da un'errata applicazione della legge da parte delle amministrazioni locali.