Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 2-00074
Azioni disponibili
Atto n. 2-00074 (procedura abbreviata)
Pubblicato il 2 dicembre 2020, nella seduta n. 279
ROMEO , CALDEROLI , TOSATO , FAGGI , MONTANI , SAPONARA , ARRIGONI , OSTELLARI , VALLARDI , NISINI , BAGNAI , BORGONZONI , CENTINAIO , STEFANI , CANDIANI , SIRI , ALESSANDRINI , AUGUSSORI , BERGESIO , BORGHESI , BOSSI Simone , BRIZIARELLI , BRUZZONE , CAMPARI , CANDURA , CANTU' , CASOLATI , CORTI , DE VECCHIS , DORIA , FERRERO , FREGOLENT , FUSCO , GRASSI , IWOBI , LUCIDI , LUNESU , MARIN , MARTI , PAZZAGLINI , PELLEGRINI Emanuele , PEPE , PERGREFFI , PIANASSO , PILLON , PIROVANO , PISANI Pietro , PITTONI , PIZZOL , PUCCIARELLI , RICCARDI , RIPAMONTI , RIVOLTA , RUFA , SAVIANE , SBRANA , TESTOR , URRARO , VESCOVI , ZULIANI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -
Premesso che:
con decreto del capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 371 del 5 febbraio 2020, è stato istituito il comitato tecnico scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio;
il comitato tecnico scientifico svolge un ruolo fondamentale in relazione all'adozione delle decisioni politico-normative per fronteggiare la pandemia da COVID-19;
solo dal mese di settembre 2020, sul sito internet del Dipartimento della protezione civile, sono stati resi ostensibili e scaricabili i verbali delle sedute del comitato;
nondimeno, è previsto che tali verbali siano pubblicati 45 giorni dopo la seduta alla quale si riferiscono, con l'omissione degli allegati e dei documenti sottoposti alle valutazioni del comitato tecnico scientifico, in virtù di quanto disposto dall'art. 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 aprile 2013, n. 33, e tenuto conto dell'alto numero di controinteressati, come previsto dalla circolare FOIA n. 1/2019;
risulta incongruente, non tempestivo e persino inutile, ai fini dell'esercizio del potere costituzionale di controllo parlamentare, che il Parlamento, organo rappresentativo dei cittadini titolari della sovranità popolare, possa avere a disposizione tali verbali solo 45 giorni dopo la relativa seduta, anche in considerazione del rapido susseguirsi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle ordinanze adottati, tra l'altro, sulla base delle risultanze dei dibattiti interni al comitato tecnico scientifico;
peraltro, non sembrano potersi opporre al Parlamento, il quale può riunirsi anche in seduta segreta, i limiti previsti, in particolare, dal citato art. 5-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33;
l'attività ispettiva del Parlamento, nel contesto del sistema costituzionale e della forma di governo parlamentare, non ha solo la funzione di informazione e di generico controllo dell'attività dell'Esecutivo, ma potenzialmente anche quella di attivare le procedure tese a far valere la responsabilità politica del Governo,
si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga di consentire l'ostensione immediata, a conclusione di ciascuna seduta del comitato tecnico scientifico, dei verbali e di tutta la documentazione, senza omissione alcuna, inerente all'attività istruttoria da esso compiuta.