Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04183
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Atto n. 4-04183
Pubblicato il 6 ottobre 2020, nella seduta n. 261
LANNUTTI , MONTEVECCHI , PAVANELLI , PRESUTTO , VANIN , PIARULLI , TRENTACOSTE - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -
Premesso che:
in questi giorni sulla stampa nazionale sono comparsi diversi articoli sul caso di una giovane donna di Roma che, dopo aver interrotto la gravidanza per scopi terapeutici, è venuta a conoscenza che il feto era stato sepolto nel cimitero capitolino "Flaminio" senza il suo consenso e sotto una croce con su scritto il suo nome. Una vicenda che rappresenta una grave violazione della privacy, oltre che della libertà di scelta e dei diritti delle donne, come pure del regolamento europeo del 2016 che vieta di trattare dati genetici, relativi alla salute o alla vita sessuale della persona;
dopo che il caso è finito sui giornali, altre donne si sono mosse e hanno scoperto che anche i loro feti sono stati seppelliti nello stesso cimitero capitolino, anche in questi casi senza alcuna autorizzazione. Alcune hanno scelto di denunciare l'accaduto ricorrendo ad associazioni in difesa dei diritti delle donne come "Differenza donna", il cui ufficio legale, dopo aver visitato lo spazio cimiteriale destinato ai feti con tanto di croci e nomi di donne, ha deciso di promuovere una class action;
sulla questione è intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali, che ha deciso di aprire un'istruttoria: «In relazione alla dolorosissima vicenda del feto sepolto con il nome della mamma, il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di aprire un'istruttoria per fare luce su quanto accaduto e sulla conformità dei comportamenti, adottati dai soggetti pubblici coinvolti, con la disciplina in materia di privacy».
considerato che:
a regolamentare la sepoltura dei feti in Italia è un regolamento nazionale di polizia mortuaria del 1990 (decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990), che si rifà a una precedente legge, il regio decreto n. 1238 del 1939, la quale stabilisce che chi si sottopone ad aborto terapeutico possa chiedere alla struttura sanitaria di procedere alla sepoltura. In particolare, il regolamento del 1990 prevede che dalla 20a settimana di gestazione la sepoltura possa avvenire su richiesta dei genitori o comunque su disposizione della ASL. In quest'ultimo caso, se richiesto espressamente dai familiari, si appone una croce in legno e una targa su cui è riportato comunemente il nome della madre o il numero di registrazione dell'arrivo al cimitero;
in particolare, l'art. 7 del regolamento fa distinzione tra tre casi possibili in caso di aborto: bimbi nati morti (oltre le 28 settimane), in questo caso la sepoltura avviene sempre; "prodotti abortivi", quelli di presunta età di gestazione tra le 20 e le 28 settimane e dei feti che abbiano 28 settimane di età intrauterina, cui spetta l'interramento in campo comune con permessi rilasciati dall'unità sanitaria locale, e i "prodotti del concepimento", presunta età inferiore alle 20 settimane, considerati rifiuti speciali ospedalieri (perché non riconoscibili), quindi non destinati alla sepoltura, ma alla termodistruzione (non cremazione). In assenza della volontà della donna o dei genitori, dunque, il compito di seppellire il feto spetta all'ospedale di competenza e alle ASL;
affinché venga garantita la riconoscibilità del trasporto fino al cimitero, al feto vengono associate delle generalità, spesso individuate nel nome e cognome della donna. Quello che però non è previsto da alcuna norma è che quelle generalità finiscano poi sulla tomba. In un altro cimitero romano, il cimitero Laurentino, che ospita uno spazio di sepoltura chiamato il "giardino degli angeli", i feti ad esempio vengono identificati attraverso un codice di riferimento, un modo per rispettare la privacy e la volontà delle donne. Nei casi descritti, invece, non solo non ci sarebbe alcun consenso da parte delle donne, ma, oltre ad essere indicato nome e cognome della madre, ci sarebbe anche l'imposizione di un orientamento religioso specifico, dato dalla croce posta sulla sepoltura, che nessuna di loro ha mai indicato;
atteso che:
la pratica della sepoltura dei feti all'insaputa delle madri è molto diffusa e avviene in tutta Italia, ci sarebbero infatti almeno 80 cimiteri dei feti. Spesso a provvedere alla sepoltura sono associazioni antiabortiste come "Difendere la vita con Maria", che stipulano convenzioni con le ASL per seppellire anche i feti sotto le 20 settimane, visto che dopo 24 ore dall'aborto i genitori perdono la potestà sul "residuo abortivo". L'associazione, nata a Novara nel 1999, è stata tra le prime associazioni a stringere accordi con aziende ospedaliere e i Comuni su quelli che la legge definisce appunto "prodotti abortivi". Oltre a essere stata la prima in Italia a istituire proprio nella provincia piemontese il cimitero dei "bambini mai nati". Ad oggi solo questa associazione avrebbe compiuto oltre 200.000 sepolture;
l'alternativa al procedimento "d'ufficio" della ASL, è occuparsi personalmente dello "smaltimento", che comporta per la donna e più in generale per i genitori un esborso economico, creando di fatto, quindi, un diritto "a pagamento". Come pure il diritto all'anonimato non può essere a pagamento,
si chiede di sapere:
se si sia a conoscenza della vicenda della giovane donna romana, che rappresenta una grave violazione della privacy, oltre che della libertà di scelta e dei diritti delle donne, diritti ottenuti con durissime lotte per la conquista di leggi a loro tutela, come la legge n. 194 del 1978 sull'aborto;
se si intenda verificare la catena delle responsabilità di coloro che hanno permesso la violazione dei diritti della donna romana e delle donne che in questi giorni si sono rivolte alle associazioni perché vittime delle stesse violazioni;
se si intenda verificare se nei casi descritti vi sia stata una violazione della legge n. 194 del 1978;
quali iniziative si intenda intraprendere per ripristinare le garanzie finalizzate a garantire sempre e comunque la tutela dei diritti delle donne.