Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00278

Atto n. 1-00278

Pubblicato il 28 luglio 2020, nella seduta n. 245

SALVINI Matteo , ROMEO , BRIZIARELLI , CANDIANI , BONGIORNO , CENTINAIO , STEFANI , BORGONZONI , SIRI , FAGGI , SAPONARA , TOSATO , ARRIGONI , CALDEROLI , ALESSANDRINI , AUGUSSORI , BERGESIO , CAMPARI , CANDURA , CANTU' , CASOLATI , FERRERO , GRASSI , IWOBI , LUCIDI , LUNESU , MARIN , NISINI , PAZZAGLINI , PELLEGRINI Emanuele , PEPE , PERGREFFI , PIANASSO , PIROVANO , PISANI Pietro , PITTONI , PIZZOL , PUCCIARELLI , RIPAMONTI , RICCARDI , RUFA , SAVIANE , SBRANA , TESTOR , URRARO , VALLARDI , ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

il sistema di accoglienza per i cittadini stranieri entrati in modo irregolare in Italia opera su due livelli: il primo soccorso e l'accoglienza, che comprende gli hotspot definiti punti di crisi dall'art. 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 e la seconda accoglienza, che comprende il SIPROIMI (sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) rivolto appunto a coloro che hanno già ottenuto una risposta positiva alla domanda di asilo (status di rifugiato o protezione sussidiaria) e ai minori stranieri non accompagnati;

la prima accoglienza è assicurata immediatamente dopo l'arrivo presso gli hotspot, e per il tempo strettamente necessario ad effettuare i primissimi interventi di assistenza materiale e sanitaria, unitamente alle procedure di identificazione e fotosegnalamento, nonché, successivamente, presso strutture attivate dalle Prefetture sull'intero territorio nazionale, dove vengono erogati tutti i servizi essenziali, in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale;

l'art. 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990, e successive modificazioni, prevede la partecipazione degli enti locali alla prestazione dei servizi di accoglienza nell'ambito del SIPROIMI;

il decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, sulle modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per la predisposizione di servizi di accoglienza nei confronti di cittadini stranieri titolari di protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati e altre categorie, prevede, all'allegato A, articolo 34, i servizi minimi da garantire agli stranieri;

i centri di accoglienza sono stati in passato al centro di scandali e indagini per malagestione, accusati di anteporre guadagni economici al benessere delle persone ospitate, presumibilmente anche a causa della totale mancanza di esperienza e competenza da parte degli operatori improvvisati e dell'esiguità di controlli efficaci e rigorosi all'interno delle strutture, tali da individuare le situazioni non idonee e impedire il rinnovo delle convenzioni o la partecipazione a nuovi bandi;

i responsabili di struttura per l'accoglienza di rifugiati hanno la responsabilità della gestione del centro di accoglienza e delle persone che vengono ospitate e devono ritenersi responsabili se una mancata sorveglianza causa fughe di rifugiati, come avvenuto nei giorni scorsi a Gualdo Cattaneo (Perugia), dove si sono resi irreperibili, a distanza di meno di 48 ore dall'arrivo e senza aver fatto il tampone, 23 dei 25 migranti accolti nel centro a causa dell'assenza in loco di personale stabilmente e continuativamente impegnato nella vigilanza, fatto che ha anche determinato un ritardo nella denuncia alle autorità;

quanto accaduto in Umbria non è purtroppo un episodio isolato: sono accaduti fatti similari anche in Puglia, Basilicata, Veneto e, se è grave in qualunque circostanza che clandestini, senza identità e senza forme di sostentamento, affidati a strutture autorizzate e finanziate con fondi pubblici, possano fuggire da ogni tipo di vigilanza, è addirittura pericoloso per la salute di tutti i cittadini che ciò accada in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui viene posta particolare attenzione alle misure volte a contenere il contagio da COVID-19, e in cui vengono chiesti sacrifici a tutti i cittadini,

impegna il Governo:

1) a mettere in atto iniziative urgenti volte a fissare stringenti criteri direttivi per la predisposizione dei futuri bandi di gara per l'affidamento dei servizi di accoglienza dei migranti, che prevedano, quali clausole di rescissione e perdita dei requisiti per la partecipazione ai bandi: a) la mancata previsione di personale che assicuri una presenza diurna e notturna nella struttura; b) la mancata o inadeguata vigilanza delle persone affidate ai centri di accoglienza; c) i mancati controlli sicurezza sulle persone presenti; d) la mancata o tardiva denuncia dell'allontanamento volontario non autorizzato degli immigrati in custodia;

2) a potenziare i controlli nei confronti degli affidatari dei servizi di accoglienza in unità abitative o strutture collettive, al fine di verificare puntualmente che il numero dei migranti affidati alla struttura corrisponda al numero dei migranti presenti, per scongiurare che episodi come quelli avvenuti in Umbria, Puglia, Basilicata e Veneto possano verificarsi di nuovo e che clandestini, senza identità e sostentamento, si aggirino sui nostri territori, riversandosi presumibilmente nel mercato della criminalità organizzata e creando quindi problemi di ordine pubblico e sicurezza, nonché, in questo particolare momento, aggravando i rischi per la salute pubblica.