Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00255

Atto n. 1-00255

Pubblicato il 15 luglio 2020, nella seduta n. 240

ANGRISANI , GRANATO , DE LUCIA , CORRADO , RUSSO , VANIN , MONTEVECCHI , PISANI Giuseppe , CAMPAGNA , MAUTONE , LEZZI , ABATE , LUPO , NATURALE , PAVANELLI , MATRISCIANO , ACCOTO , FERRARA , CASTELLONE , GALLICCHIO , DONNO , FLORIDIA , MAIORINO , MORONESE , ROMANO , LANZI , MININNO , MARINELLO , LA MURA , TRENTACOSTE , GIANNUZZI , LICHERI , TAVERNA

Il Senato,

premesso che:

il numero di istituzioni scolastiche sedi di dirigenza è pari a 8.223, di cui 8.094 sono istituzioni scolastiche propriamente dette, mentre 129 sono centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). Le istituzioni scolastiche propriamente dette a loro volta si suddividono in 385 direzioni didattiche (composte solo da scuole dell'infanzia e scuole primarie); 4.867 istituti comprensivi e 158 istituti principali di primo grado (solo ex scuole medie). 2.684 sono le istituzioni del secondo ciclo site in Lombardia, Campania e Sicilia, che si annoverano fra le regioni con il maggior numero di istituzioni scolastiche in assoluto. I punti di erogazione del servizio (ovvero i plessi scolastici) sono in tutto 40.749. Ne deriva che, in media, a ogni sede di dirigenza corrispondano 5 plessi;

nell'anno scolastico 2019/2020 appena trascorso risultano iscritti alle scuole di ogni ordine e grado 7.599.259 alunni. Tra questi, gli alunni con disabilità certificata costituiscono una quantità considerevole ammontando complessivamente a 259.757, di cui: 22.302 nella scuola dell'infanzia; 95.393 nella scuola primaria; 69.021 nella scuola secondaria di primo grado; 73.041 nella scuola secondaria di secondo grado;

i posti comuni istituiti risultano 684.880, mentre quelli relativi al sostegno 150.609, di cui 100.080 previsti in organico (organico dell'autonomia più variazioni di adeguamento alla situazione di fatto);

considerato che:

la variazione che intercorre tra posti in organico dell'autonomia e organico in situazione di fatto è, in grande percentuale, un assestamento all'interno di una previsione di posti che rimane invariata. Ciò significa che: se tra la fase della chiusura delle iscrizioni (gennaio, di consueto) e l'inizio dell'anno scolastico a settembre intervengono spostamenti di alunni da un istituto all'altro, il posto "segue" l'alunno. Si tratta di situazioni rilevate, per la gran parte, in fase di assestamento in organico di fatto (tra giugno e luglio), cosicché, con buona probabilità la scuola in prima iscrizione andrà in decremento, mentre quella di nuova iscrizione andrà in incremento di posti;

ben 50.529 posti saranno "di sostegno in deroga", consolidati (vale a dire: posti che vengono "istituiti" in aggiunta alla quota organica annualmente prevista dal decreto interministeriale di ripartizione dei posti). Infatti, dal 2016/2017 al 2019/2020 sono transitati da posto di sostegno di ruolo a posto comune di ruolo 8.548 docenti specializzati;

con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, organizzata su base regionale, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti;

con successivo decreto dipartimentale n. 639 del 27 maggio 2020 i termini sono stati sospesi, essendo stata ravvisata la necessità di operare l'incremento dei posti messi a concorso, poi definiti dall'articolo 230, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (detto "decreto rilancio"), prima di procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e avendo preso atto che, a seguito dello stesso incremento, le organizzazioni sindacali avevano richiesto a tal fine un confronto;

inoltre, con decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, organizzato su base regionale, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per complessivi (originariamente) 25.000 posti che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio scolastico 2020/2021-2021/2022;

ai sensi dell'articolo 231, comma 2, lettera c), del decreto rilancio sono previsti interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA) e altri bisogni educativi speciali (BES);

l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che: "limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID 19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato (PEI)";

ai sensi dell'articolo 231, comma 2, lettera d), del decreto rilancio sono previsti interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e dotare scuole e studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;

l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha stanziato 10 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza e 70 milioni di euro nel 2020 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete;

atteso che:

al momento, in Italia, sono circa 260.000 le classi e 430.000 gli studenti certificati con disabilità o con disturbo specifico dell'apprendimento;

l'articolo 38 della Costituzione stabilisce che "Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale". L'importanza di tale diritto viene ribadita altresì con l'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il quale stabilisce che: "Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno (…) realizzate con docenti di sostegno specializzati";

visto il combinato disposto dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78, e 8 febbraio 2019, n. 92, la condizione fondamentale per ricoprire i ruoli di docenza nel sostegno, è il possesso di idoneo titolo di specializzazione conseguito. Tali precetti normativi si scontrano con la cronica carenza di docenti specializzati sul sostegno, che ha visto l'attribuzione delle cattedre, con sempre maggior frequenza, a personale reclutato dalle graduatorie d'istituto incrociate di terza fascia o, peggio ancora, da messa a disposizione (MAD), affidando così gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) a docenti non specializzati, ma spesso anche privi di qualsiasi esperienza didattica. Tutto ciò in manifesto contrasto con l'esigenza di garantire agli alunni con BES insegnanti adeguatamente qualificati e con il principio di continuità didattica, questioni considerate prioritarie dal Ministerov e ribadite dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con la sentenza n. 196/2019;

l'inadeguatezza della realtà fattuale testé descritta rispetto ai principi sopra enunciati ha suggerito il parere pubblicato dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, in data 7 aprile 2020, il quale pone in evidenza la necessità di un intervento di immissione in ruolo tempestivo, procedendo alla stabilizzazione di tutti i docenti in possesso di adeguato titolo, al fine di "permettere alle scuole di operare a pieno regime fin dal primo giorno del prossimo anno scolastico" potendo contare su "un organico completo e su un corpo docente stabile e motivato", oltre che qualificato. Particolarmente pressante, quindi, anche nell'interesse degli alunni con BES e delle loro famiglie, traspare la richiesta formulata di una procedura concorsuale selettiva per titoli ed esami che preveda un'unica prova orale idonea a vagliare la preparazione dei candidati e atta a stilare una consequenziale graduatoria;

attualmente vi sarebbero molte più cattedre scoperte che docenti specializzati su sostegno didattico. Si consideri, a tale riguardo, che nell'anno scolastico 2019/2020 sono stati assegnati più di 60.000 posti in deroga a personale spesso privo dei requisiti richiesti dalla vigente normativa;

le procedure concorsuali recentemente bandite per la scuola secondaria, volte al reclutamento del personale docente, stabiliscono che la partecipazione al concorso straordinario è consentita solo a chi ha maturato almeno 36 mesi di servizio. Da ultimo sono stati banditi, con procedura straordinaria, 5.669 posti per cattedre di sostegno; tuttavia la stragrande maggioranza degli specializzati del quarto ciclo di specializzazione su sostegno non ha maturato i 36 mesi di servizio e pertanto la maggioranza dei posti messi a concorso non saranno assegnati;

valutato che:

le considerazioni fin qui riportate trovano il conforto in numerose pronunce del Consiglio di Stato, tra le quali la sentenza n. 3/2020 la quale evidenzia che "le eccezioni alla regola del pubblico concorso, oltre che rigorose e limitate, devono comunque prevedere adeguati accorgimenti idonei a garantire la professionalità del personale assunto (ex multis, sentenza n. 149/2010) per rispondere ad una 'specifica necessità funzionale' dell'amministrazione, ovvero a 'peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico' (sentenza n. 293 del 2009)";

da quanto sopra premesso e argomentato, si deduce che lo stesso titolo di specializzazione, è già inquadrato come di livello superiore rispetto a quello dell'abilitazione all'insegnamento in fisiologica prospettiva di progressività dei titoli (si veda l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4344/2017). Tale titolo, poi, risponderebbe ai requisiti di congruità di verifica della professionalità necessaria, essendo connesso all'obiettivo della selezione dei migliori (si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 7789/2019);

nel pieno rispetto dei principi costituzionali risulta altresì necessario adottare misure volte alla valorizzazione del merito dei docenti già specializzati, evitando una loro partecipazione a ulteriori procedure selettive palesemente superflue, in quanto relative alla valutazione delle medesime competenze già valutate, quantificate e certificate da un corso universitario con una selezione in entrata, in itinere e in uscita;

valutato altresì che il protrarsi dell'emergenza COVID-19 potrebbe dilatare i tempi di svolgimento delle complesse procedure di immissione in ruolo del personale docente di sostegno previste dalla vigente normativa: ciò contrasterebbe con l'impellente necessità di garantire agli studenti con bisogni educativi speciali il diritto al miglior percorso educativo nel più breve tempo possibile;

considerato inoltre che:

in questi ultimi anni è stata non sufficientemente incrementata la formazione professionale diretta, sia agli insegnanti perfezionati nel sostegno, sia per ciascuno degli insegnanti curricolari delle classi italiane di ogni ordine e grado;

il deciso e fermo potenziamento di queste particolari esperienze professionali costituirebbe una risposta chiara al precetto giuridico di cui all'articolo 3 della Costituzione secondo il quale "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";

tutte le "indicazioni" e le "linee guida", che negli anni sono state emesse, ribadiscono che la "diversità" impone all'azione didattica ed educativa una matura sfida culturale e professionale: essere capaci di affrontarla, possedendo o cercando di farlo, anche a seguito di una specifica formazione professionale, le adatte abilità nelle strategie didattiche inclusive, darebbe, di fatto, risposte concrete e necessarie non solamente ai bisogni e alle necessità formative degli alunni con disabilità o con disturbi specifichi di apprendimento, con altre difficoltà o disturbi evolutivi e con svantaggio sociale e culturale, ma anche, ed è questa la vera novità culturale della scuola italiana, la qualità dell'apprendimento di tutti gli alunni;

l'attuale prospettiva pedagogica internazionale propone una forma di piena inclusione che, partendo dal riconoscimento degli alunni disabili nella scuola, si apre all'inclusione per tutti i bisogni educativi speciali e conseguentemente accoglie pienamente tutti gli alunni fornendo risposte adeguate a ogni genere di difficoltà;

tale necessità delinea le ambizioni programmatiche di una scuola che sa rispondere adeguatamente alle specificità individuali di tutti gli alunni, non soltanto a quelle degli alunni disabili o con BES, una scuola che non pone barriere, anzi valorizza le differenze individuali di ognuno e facilita la partecipazione sociale e l'apprendimento, e una scuola fattore di promozione sociale, davvero attenta alle caratteristiche individuali, sia nel caso delle difficoltà sia per ciò che concerne la variabilità "normale" ed "eccezionale", integrando dentro di sé inclusione e integrazione;

l'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, stabilisce che ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), predispone il piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli piani educativi individualizzati di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica,

impegna il Governo:

1) a porre in essere appositi interventi vòlti a disciplinare in maniera più esaustiva ed efficace la conditio vulneris evidenziata;

2) a procedere all'indizione di una selezione pubblica per titoli ed esame orale, il cui unico requisito di accesso per i posti di sostegno sia il titolo di specializzazione, senza ulteriori vincoli, finalizzata a un'immediata immissione in ruolo delle cattedre di sostegno;

3) a sollecitare il raggiungimento di un superiore obiettivo qualitativo delle docenze, anche attraverso il riesame della possibilità di una progettazione curricolare elastica e aperta a tutte le differenti abilità, orientata all'incremento di competenze aggiuntive sviluppate che collaborino al percorso educativo personalizzato degli alunni.