Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00248
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Atto n. 1-00248
Pubblicato il 24 giugno 2020, nella seduta n. 234
SALVINI Matteo , ARRIGONI , ROMEO , CALDEROLI , CENTINAIO , CANDIANI , STEFANI , SIRI , TOSATO , FAGGI , MONTANI , SAPONARA , ALESSANDRINI , AUGUSSORI , BAGNAI , BARBARO , BERGESIO , BORGHESI , BORGONZONI , BOSSI Simone , BRIZIARELLI , BRUZZONE , CAMPARI , CANDURA , CANTU' , CASOLATI , CORTI , DE VECCHIS , FERRERO , FREGOLENT , FUSCO , GRASSI , IWOBI , LUCIDI , LUNESU , MARIN , MARTI , NISINI , OSTELLARI , PAZZAGLINI , PELLEGRINI Emanuele , PEPE , PERGREFFI , PIANASSO , PILLON , PIROVANO , PISANI Pietro , PITTONI , PIZZOL , PUCCIARELLI , RIPAMONTI , RICCARDI , RIVOLTA , RUFA , SAVIANE , SBRANA , TESTOR , URRARO , VALLARDI , VESCOVI , ZULIANI
Il Senato,
premesso che:
la Corte di cassazione, con sentenza n. 27101 del 2019, ha affermato che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, di cui al decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, articolo 6, successivamente abrogato dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, andava disapplicata sin dall'epoca dell'entrata in vigore della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise, in ragione del contrasto con la direttiva stessa;
la suprema Corte, successivamente, con sentenza n. 27099 del 2019, ha altresì affermato che il consumatore finale di energia elettrica, che abbia a suo tempo pagato l'addizionale al fornitore, non è legittimato a richiedere il rimborso dell'addizionale all'amministrazione finanziaria, in quanto soggetto estraneo al rapporto d'imposta che intercorre unicamente tra l'erario ed il fornitore stesso, ma ha diritto ad agire davanti al giudice civile per la ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore. La richiesta diretta all'amministrazione finanziaria è consentita, eccezionalmente, allorquando l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa;
considerato che:
in tale contesto, i consumatori finali potrebbero richiedere ai fornitori di rimborsare l'addizionale provinciale versata a titolo di rivalsa entro il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile, mentre per i secondi il diritto al rimborso risulta ad oggi già prescritto per gli effetti della decadenza biennale prevista dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise), a meno di una sentenza di condanna per la ripetizione dell'indebito verso il cliente, la quale consentirebbe al fornitore di intraprendere verso l'amministrazione un'azione di recupero entro il termine decadenziale di 90 giorni dal passaggio in giudicato della stessa, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del testo unico;
tale procedimento obbligato potrebbe generare un'elevata mole di cause legali che potrebbero richiedere anche la percorrenza dei tre gradi di giudizio, con conseguente sicuro intasamento del sistema giudiziario e grande dispendio di risorse. Situazioni del genere costituirebbero un serio pericolo anche per la solidità economica di tutte le società fornitrici, tra le quali i consorzi, che dovrebbero sostenere esborsi, anche di importi elevati, per rimborsare cifre di cui non hanno più disponibilità, avendole versate a suo tempo all'amministrazione e trovandosi, successivamente, costretti ad affrontare problemi per il loro recupero;
in un momento storico di profonda crisi economica del Paese, che ha impattato severamente su gran parte delle imprese italiane, l'immediata disponibilità di liquidità assume un'importanza senza precedenti per consentire di attivare investimenti e creare le necessarie condizioni di rilancio;
la restituzione di 3,4 miliardi di euro di accise sull'energia, impropriamente pagate dalle imprese e trattenute dalla Stato, rappresenta una priorità che si dovrebbe perseguire con la massima urgenza,
impegna il Governo ad adottare misure urgenti al fine di attribuire al fornitore, limitatamente alle sole addizionali provinciali pagate per gli anni 2010 e 2011, la legittimazione a raccogliere le istanze di rimborso dei propri clienti, valutare quelle degli effettivi aventi diritto e procedere al rimborso delle somme indebitamente versate a fronte dell'acquisizione di un corrispondente credito d'imposta da recuperare nel tempo presso l'amministrazione finanziaria ovvero l'ente locale percipiente, nonché ad adottare analoghe misure anche ai soggetti consumatori finali che sono altresì soggetti obbligati.