Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03641
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Atto n. 4-03641
Pubblicato il 10 giugno 2020, nella seduta n. 227
FREGOLENT , RUFA , DE VECCHIS , SAVIANE , VESCOVI , CASOLATI , FERRERO , ALESSANDRINI , ZULIANI , PIANASSO , TOSATO , BRUZZONE , BERGESIO , BRIZIARELLI , CAMPARI , CANDURA , CANDIANI , LUNESU , MONTANI , OSTELLARI , STEFANI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state introdotte misure emergenziali per il contenimento dei contagi, consistenti in forti limitazioni delle libertà di circolazione sul territorio nazionale ed in sospensioni degli eventi di varia natura, delle attività economiche e produttive, di quelle sportive e dei servizi educativi e scolastici;
ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", noto anche come decreto "cura Italia", ed in conseguenza della sospensione delle attività educative e didattiche, dal 5 marzo al 31 luglio 2020 i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo di durata non superiore a 30 giorni complessivi, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione;
in aggiunta, i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni, qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o qualora non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
in alternativa al congedo, ai genitori lavoratori è concesso di usufruire di un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting ovvero per l'iscrizione ai centri estivi, nel limite massimo di 1.200 euro;
le due misure sono quindi incompatibili, non soltanto nel senso che chi ha usufruito del congedo non può chiedere l'erogazione del bonus baby sitting, e viceversa, ma anche nel senso che chi ha usufruito parzialmente di una delle due misure non può chiedere un'erogazione parziale dell'altra;
ciò significa, in particolare, che i genitori lavoratori che hanno usufruito tra marzo ed aprile di 15 giorni di congedo non potranno chiedere che ulteriori 15 giorni per il periodo di giugno e luglio, e non già l'erogazione di un bonus di 600 euro per i servizi di baby sitting o per i centri estivi;
parimenti, chi ha ricevuto un bonus di 600 euro per i servizi di baby sitting non potrà chiedere il congedo straordinario, ma solamente un'ulteriore tranche di bonus di 600 euro;
il quadro descritto denota una forte rigidità ed appare agli interroganti palesemente irragionevole;
sarebbe opportuno consentire a quei nuclei familiari che hanno ricevuto nei mesi precedenti una parte del bonus baby sitter di accedere al congedo straordinario, per la parte di beneficio non ancora percepita, e parimenti consentire di richiedere il bonus ai genitori lavoratori che abbiano usufruito solo parzialmente del congedo straordinario,
si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di rimuovere tali forme di rigidità, eventualmente anche attraverso l'utilizzo di circolari interpretative delle disposizioni richiamate.